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REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese

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B) Preparazione <strong>di</strong> carne cotta4. Gli spacci che intendono procedere alla preparazione e ven<strong>di</strong>ta, nello stesso esercizio, <strong>di</strong> preparazioni <strong>di</strong>carni cotte devono essere dotati, oltre che delle infrastrutture e delle attrezzature previste al punto A) delpresente articolo, anche <strong>di</strong>:a) forno e/o girarrosto con cappa aspirante, ovvero altro sistema idoneo per l'eliminazione dei fumi, deivapori e degli odori;b) banco/arma<strong>di</strong>o/vetrina, munito <strong>di</strong> sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto, inattesa della ven<strong>di</strong>ta, a temperatura da +60°C a + 65°C;c) banco o arma<strong>di</strong>o frigorifero per la conservazione dei prodotti da consumarsi fred<strong>di</strong>, in cui conservaregli stessi, in attesa della ven<strong>di</strong>ta, a temperatura <strong>di</strong> refrigerazione;d) impianto frigorifero riservato al raffreddamento dei prodotti cotti da vendere fred<strong>di</strong>, che consenta lariduzione della temperatura <strong>di</strong> cottura nel più breve tempo possibile e comunque attuato in modo taleda raggiungere entro 90 minuti i + 10° nel cuore del prodotto.5. Le preparazioni <strong>di</strong> piatti pronti a cuocere, nonché i preparati a base <strong>di</strong> carne cotta, devono essere vendutisoltanto presso il medesimo esercizio in cui sono stati elaborati <strong>di</strong>rettamente al consumatore finale conconseguente esclusione <strong>di</strong> ulteriore ven<strong>di</strong>ta ad altri esercizi, ristoranti, collettività, ecc.6. L'esercizio delle suddette attività nei locali annessi agli spacci deve essere specificatamente autorizzatodall'Autorità Sanitaria Locale, che lo concederà soltanto dopo che il competente Servizio delDipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S. avrà accertato l'esistenza e l'idoneità delle infrastrutture e delleattrezzature previste ai punti A) e B) del presente articolo.TITOLO OTTAVOPRODOTTI DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E MOLLUSCHI BIVALVILa preparazione, trasformazione, refrigerazione, congelazione, imballaggio, deposito e trasporto deiprodotti della pesca, nonché la bollatura ed etichettatura sono <strong>di</strong>sciplinati dalla speciale normativanazionale e comunitaria.56Articolo 46 - Molluschi bivalvi1. Le norme che riguardano le fasi <strong>di</strong> trasporto, deposito, somministrazione, ven<strong>di</strong>ta al dettaglio deimolluschi bivalvi vivi, degli echinodermi (ricci <strong>di</strong> mare), dei tunicati (uova o limoni <strong>di</strong> mare), deigasteropo<strong>di</strong> marini (lumachine <strong>di</strong> mare, garusoli, ecc.) destinati al consumo umano, sono <strong>di</strong>sciplinatecome <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cato.2. Ferme restando le con<strong>di</strong>zioni fondamentali, previste dalla normativa specifica in materia, i prodotti itticisoprain<strong>di</strong>cati:a) devono essere trasportati in con<strong>di</strong>zioni igieniche appropriate e separati da altri prodotti che potrebberocontaminarli. Il trasporto deve avvenire ad una temperatura tale da non alterare la qualità e vitalità <strong>di</strong>tali prodotti;b) la conservazione <strong>di</strong> tali prodotti deve avvenire in con<strong>di</strong>zioni igieniche appropriate e in apposite sezioni<strong>di</strong>stinte, onde evitare contaminazioni e ad una temperatura tale da non alterare la qualità e vitalità <strong>di</strong>tali prodotti;c) la ven<strong>di</strong>ta al dettaglio dei prodotti in<strong>di</strong>cati al comma 1 deve essere effettuata me<strong>di</strong>ante apposito<strong>di</strong>spositivo refrigerante a temperatura controllata (massimo +6° C.), strutturato in maniera tale daproteggere da contaminazioni;d) i molluschi eduli lamellibranchi vivi devono essere posti in ven<strong>di</strong>ta separati da altri prodotti dellapesca o da altri prodotti alimentari;e) i molluschi bivalvi lamellibranchi devono pervenire al dettaglio esclusivamente in colli contenenticonfezioni destinate alla ven<strong>di</strong>ta al minuto, ciascuna delle quali sigillata e munita <strong>di</strong> bollo sanitario;f) i molluschi bivalvi sgusciati devono essere posti in ven<strong>di</strong>ta alle con<strong>di</strong>zioni stabilite per i prodottifreschi <strong>di</strong> cui al punto c) del presente articolo;g) la detenzione presso ristoranti, mense, ecc. dei molluschi bivalvi vivi o preparati (sgusciati), nonchédegli echinodermi, tunicati e molluschi gasteropo<strong>di</strong> marini vivi, deve essere effettuata a temperaturache non pregiu<strong>di</strong>chi la loro vitalità, non a contatto <strong>di</strong>retto con il ghiaccio, protetti da contaminazioni eseparati da altri alimenti;

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