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REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese

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TITOLO SESTOMEZZI DI TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI52Articolo 39 - Norme generali1. Il trasporto delle sostanze alimentari, salvo quanto previsto da normative specifiche, è <strong>di</strong>sciplinato dalD.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e dal presente regolamento.2. È soggetto alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente capitolo:a) il trasporto effettuato da parte <strong>di</strong> chi svolge attività commerciali (commissionari, commercianti,riven<strong>di</strong>tori, ambulanti, pubblici esercizi <strong>di</strong> vario tipo, ecc.);b) il trasporto effettuato da parte degli utilizzatori professionali (ristoranti, alberghi, posti <strong>di</strong> ristoro, ecc.);c) il trasporto effettuato per le collettività.3. Il trasporto deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo rispondente ai requisiti <strong>di</strong> legge per quantoconcerne materiali e modalità costruttive.4. Durante il trasporto il mezzo deve essere tenuto pulito, nel rispetto <strong>di</strong> quanto previsto dall'articolo 43 delcitato D.P.R. n. 327.Articolo 40 - Autorizzazione sanitaria per il trasporto <strong>di</strong> sostanze alimentari1. Gli automezzi cisterna, nonché le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili, a<strong>di</strong>biti altrasporto delle sostanze alimentari sfuse, i veicoli a<strong>di</strong>biti al trasporto <strong>di</strong> alimenti surgelati per la<strong>di</strong>stribuzione ai dettaglianti ed utilizzatori finali <strong>di</strong> carni fresche e congelate e <strong>di</strong> prodotti della pescafreschi e congelati, sono soggetti all'autorizzazione sanitaria <strong>di</strong> cui all'articolo 44 del D.P.R. 26 marzo1980, n. 327.Articolo 41 - Idoneità <strong>di</strong> veicoli, cisterne e contenitori per il trasporto delle sostanzealimentari1. Fermo restando l'obbligo <strong>di</strong> legge del mantenimento del veicolo nelle con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> idoneità ed asospenderne l'uso in caso <strong>di</strong> sopravvenuta inidoneità, l'Autorità Sanitaria che ha rilasciatol'autorizzazione, ove accerti <strong>di</strong>rettamente o a seguito <strong>di</strong> segnalazione <strong>di</strong> altri organi <strong>di</strong> vigilanza, che ilveicolo, la cisterna o il contenitore non è più idoneo al trasporto delle sostanze specificatenell'autorizzazione sanitaria, adotta i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui all'articolo 47 del D.P.R. 26 marzo 1980, n.327.2. Qualora il competente Servizio del Dipartimento <strong>di</strong> .Prevenzione. <strong>di</strong> una U.L.S.S., accerti la non idoneità<strong>di</strong> veicoli, cisterne o contenitori, già valutati da un'altra U.L.S.S., ne darà segnalazione a quest'ultima,nonché agli altri organi competenti, per i necessari provve<strong>di</strong>menti.Articolo 42 - Idoneità dei mezzi per il trasporto <strong>di</strong> prodotti alimentari1. I prodotti alimentari quali: i prodotti confezionati, i prodotti ortofrutticoli sfusi, prodotti della panetteria eda forno sfusi, i pasti pronti preconfezionati e non, gli altri prodotti con esclusione <strong>di</strong> carni, i prodottidella pesca, il latte ed i derivati, per i quali si rimanda alla specifica normativa in materia:a) devono essere trasportati o in mezzi destinati al solo trasporto <strong>di</strong> prodotti alimentari o, in alternativa, inappositi idonei contenitori che contengano i recipienti o le confezioni dei prodotti alimentari stessi. Icontenitori dovranno essere in materiale robusto, chiusi, lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili e finalizzati a tale uso;b) devono inoltre essere sempre mantenuti in stato <strong>di</strong> perfetta pulizia e riposti adeguatamente al riparo dacontaminazioni ed insu<strong>di</strong>ciamenti.2. I veicoli (autoveicoli o natanti), a<strong>di</strong>biti al trasporto <strong>di</strong> cui sopra, devono essere igienicamente idonei e talida assicurare una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate.Articolo 43 - Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> temperatura durante il trasporto1. Il trasporto <strong>di</strong> prodotti alimentari, per i quali la legge preveda specifiche temperature, deve essereeffettuato con modalità atte a garantire il mantenimento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> temperatura <strong>di</strong> cui all'allegatoC e successive mo<strong>di</strong>ficazioni del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, nonché da <strong>di</strong>sposizioni speciali, ovveropreviste nelle modalità <strong>di</strong> conservazione.

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