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REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese

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- avere pavimenti <strong>di</strong> materiale lavabile, impermeabile, unito e compatto, pareti lavabili, dotazione <strong>di</strong>acqua potabile, nonché idoneo sistema <strong>di</strong> raccolta dei rifiuti liqui<strong>di</strong>;- essere dotati <strong>di</strong> appositi contenitori con chiusura a pedale per la raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong>;- avere sistemi idonei <strong>di</strong> lotta contro i ratti;- essere dotati <strong>di</strong> idonei mezzi <strong>di</strong> conservazione in relazione alla natura delle sostanze alimentari postein ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> idoneo locale per il deposito delle sostanze alimentari.Articolo 35 - Chioschi a<strong>di</strong>biti alla somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande1. Per chioschi a<strong>di</strong>biti alla somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande è necessaria l'autorizzazione sanitaria <strong>di</strong>cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n.283.2. Negli stessi è ammessa la somministrazione <strong>di</strong> bevande in genere, anche alla spina, e <strong>di</strong> preparazionialimentari, comprese le angurie a fette, compatibili con la struttura e l'attrezzatura in uso.Articolo 36 - Caratteristiche strutturali dei chioschi a<strong>di</strong>biti alla somministrazione <strong>di</strong> alimenti1. Oltre ai requisiti previsti per i chioschi a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta, per i chioschi a<strong>di</strong>biti alla somministrazione <strong>di</strong>alimenti dovranno essere previste le seguenti attrezzature:a) piano <strong>di</strong> lavoro in materiale compatto, liscio, facilmente lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile, adeguatamenteprotetto nei confronti del pubblico e <strong>di</strong> possibili fonti <strong>di</strong> insu<strong>di</strong>ciamento;b) lavello/lavabo con acqua potabile dotato dei requisiti obbligatori;c) idonea lavastoviglie, o in assenza della stessa dovranno essere utilizzate esclusivamente stoviglie aperdere;d) idonee attrezzature per la conservazione degli alimenti deperibili;e) contenitori chiusi per il deposito degli strumenti <strong>di</strong> lavoro;f) servizio igienico per il personale addetto. Nella impossibilità tecnica <strong>di</strong> realizzazione dello stesso,in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> idoneo servizio nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze, previo parere del competente Serviziodel Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S.CAPO TERZO - DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DI SOSTANZEALIMENTARIArticolo 37 - Disposizioni generali1. I <strong>di</strong>stributori automatici e semiautomatici <strong>di</strong> sostanze alimentari devono rispondere ai requisiti previstiagli artt. 32 - 33 - 34 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Non devono essere collocati in ambienti ove siproducano emissioni <strong>di</strong> vapori, gas, polveri, o dove si svolgono lavorazioni particolarmente insu<strong>di</strong>cianti.Articolo 38 - Comunicazione dell'installazione1. L'installazione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>stributore automatico <strong>di</strong> sostanze alimentari deve essere comunicata all’Autoritàsanitaria locale per l’inoltro al competente Servizio del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S. daparte della <strong>di</strong>tta installatrice.2. In detta comunicazione deve, inoltre, essere fatta specifica menzione:a) della frequenza e delle modalità con cui sono effettuate le operazioni <strong>di</strong> pulizia e <strong>di</strong>sinfezione;b) della <strong>di</strong>tta responsabile della gestione delle apparecchiature;c) del tipo <strong>di</strong> approvvigionamento idrico adottato. L'acqua utilizzata per il rifornimento del <strong>di</strong>stributoredeve possedere i requisiti previsti dall'articolo 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236.51

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