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REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese

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alimenti esposti, garantire corrette con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> conservazione, anche me<strong>di</strong>ante adeguata separazione pertipologia delle sostanze alimentari.2. Le attrezzature frigorifere per la conservazione degli alimenti deperibili devono essere munite <strong>di</strong>termometro visibile. Le lampade delle vetrine <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a e dei banchi frigoriferi espositivi devono esseredotate <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> protezione.3. La carta o il materiale <strong>di</strong> altro genere destinato ad avvolgere con contatto <strong>di</strong>retto le derrate alimentarisfuse, devono essere per uso alimentare e tenuti in appositi cassetti, contenitori o <strong>di</strong>spositivi atti aproteggerli dalla polvere o dall'eventuale insu<strong>di</strong>ciamento.4. Nei negozi ove si effettua la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> generi tra loro <strong>di</strong>versi, per natura e per composizione, le mercidevono essere depositate ed esposte in reparti o in scaffali ben <strong>di</strong>stinti.5. Nella ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti sfusi che vengono consumati tal quali (es. formaggi, affettati, pane, prodottidella pasticceria, ecc.) dovrà essere evitato il contatto <strong>di</strong>retto con le mani ricorrendo all'uso <strong>di</strong> idoneistrumenti.6. E' altresì vietato attendere promiscuamente sia alla manipolazione dei generi alimentari che al maneggiodel denaro, a meno che non vengano impiegate idonee attrezzature atte ad evitare il contatto <strong>di</strong>retto dellemani con gli stessi.7. È fatto <strong>di</strong>vieto agli acquirenti <strong>di</strong> toccare con le mani nude, per scegliere, la merce esposta nonconfezionata.8. Le merci non possono essere collocate <strong>di</strong>rettamente sul pavimento, ma da esso sollevate almeno <strong>di</strong> 30 cm.I prodotti alimentari non confezionati devono essere mantenuti al riparo da ogni causa <strong>di</strong> inquinamento enon possono essere esposti in spazi esterni al negozio, salvo quei prodotti da consumarsi previa cottura,lavaggio o depellamento.Articolo 32 - Disinfestazione e derattizzazione1. I negozi e i depositi annessi, ove necessario, devono essere sottoposti, a cura del titolare dell'attività, aperio<strong>di</strong>ca <strong>di</strong>sinfestazione e derattizzazione con mezzi efficaci ed innocui per i generi alimentari.CAPO SECONDO - CHIOSCHIArticolo 33 - Chioschi a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti alimentari1. Nei chioschi installati in un posto fisso può essere consentita la ven<strong>di</strong>ta dei seguenti generi alimentariprevia certificazione <strong>di</strong> idoneità igienico-sanitaria:a) prodotti ortofrutticoli;c) bevande in confezioni originali e sigillate;d) prodotti confezionati all'origine in scatole metalliche, in recipienti <strong>di</strong> vetro, chiusi con coperchiosigillato, in buste <strong>di</strong> laminati termosaldati, tetrapack e simili, <strong>di</strong> vario tipo;e) biscotti e dolciumi in involucri originali o in apposite confezioni sigillate con esclusione dellapasticceria a base <strong>di</strong> crema e panna;f) conserve <strong>di</strong> prodotti alimentari in confezioni originali e sigillate;g) gelati, prodotti e confezionati in laboratori autorizzati da vendersi in confezione originale e sigillata, osfusi in coni o bicchierini a perdere, nel rispetto delle modalità <strong>di</strong> cui al successivo Titolo XI, relativoai gelati.2. La frutta e la verdura vanno tenute in contenitori sollevati dal pavimento <strong>di</strong> almeno 50 centimetri.Articolo 34 - Caratteristiche strutturali dei chioschi a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti alimentari1. I chioschi devono essere costruiti in muratura o in legno o in altro materiale idoneo e posizionati lontanoda fonti <strong>di</strong> insalubrità o insu<strong>di</strong>ciamento.2. L'esposizione delle merci all'esterno del chiosco deve avvenire con le modalità <strong>di</strong> cui al precedentearticolo 31.3. I chioschi devono:50

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