REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese
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polvere e dagli insetti, a temperatura che ne garantisca l’adeguata conservazione, e <strong>di</strong>stribuiti con pinze,palette, forchette e simili.6 I fogli <strong>di</strong> carta o altro materiale usato per avvolgere gli alimenti, in contatto <strong>di</strong>retto ed imme<strong>di</strong>ato conquesti, devono essere idonei e riconoscibili per alimenti secondo la normativa vigente.7. È vietato ai clienti servirsi da soli o comunque toccare con le mani le merci esposte, se non confezionate;è consentito l’autoservizio <strong>di</strong> merci sfuse solo con l’uso <strong>di</strong> guanti a perdere o altri idonei utensili cheevitino il contatto <strong>di</strong>retto con l’alimento.Articolo 14 - Refettori aziendali e scolastici ed attività assimilabili1. I refettori non annessi a centro <strong>di</strong> cottura, dove si consumano pasti prodotti altrove, devono esserericonosciuti idonei sotto l'aspetto igienico sanitario, me<strong>di</strong>ante certificazione sanitaria rilasciata dalServizio competente del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S. e devono possedere i seguentirequisiti:a) essere <strong>di</strong> ampiezza sufficiente, con superficie in pianta non inferiore a 1,20 metri quadrati per posto asedere. Per le mense scolastiche tale in<strong>di</strong>ce viene ridotto a 0,80 metri quadrati per posto a sedere;b) avere banchi <strong>di</strong> somministrazione dotati <strong>di</strong> idonei sistemi per la conservazione dei cibi alletemperature previste dalle norme vigenti e per la loro protezione dal pubblico;c) essere muniti <strong>di</strong> se<strong>di</strong>e e tavoli lavabili;d) essere aerati ed illuminati naturalmente e provvisti <strong>di</strong> adeguato impianto <strong>di</strong> riscaldamento. E' ammessoil ricambio d'aria me<strong>di</strong>ante impianti <strong>di</strong> aerazione forzata aventi caratteristiche rispondenti alla miglioretecnologia <strong>di</strong>sponibile;e) avere pavimento, pareti e soffitto con superficie che consenta una facile ed adeguata pulizia;f) essere provvisti <strong>di</strong> un numero adeguato <strong>di</strong> servizi igienici, qualora i refettori non siano inseriti in unastruttura che ne sia già dotata;g) essere provvisti <strong>di</strong> un numero adeguato <strong>di</strong> arma<strong>di</strong> chiusi, in materiale impermeabile, facilmentelavabile e <strong>di</strong>sinfettabile, per il deposito delle stoviglie (anche <strong>di</strong> quelle a perdere);h) avere la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un W.C. ad uso del personale addetto alla <strong>di</strong>stribuzione dei pasti, con lecaratteristiche <strong>di</strong> cui all'articolo 8, lettera f), del presente regolamento, ove non si consumino pasticonfezionati all'origine in mono porzioni;i) essere dotati <strong>di</strong> arma<strong>di</strong>etti in<strong>di</strong>viduali ad uso del personale addetto, aventi le caratteristiche <strong>di</strong> cuiall'articolo 8, lettera o), del presente regolamento. Tali arma<strong>di</strong>etti devono essere collocati in idoneolocale <strong>di</strong>verso da quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione;l) avere un apposito locale o settore, dotato <strong>di</strong> lavello, lavastoviglie e <strong>di</strong> idoneo piano <strong>di</strong> lavoro, per illavaggio <strong>di</strong> utensili e stoviglie. Non necessita la presenza del locale o del settore lavaggio qualora sifaccia uso <strong>di</strong> stoviglie a perdere. In tal caso deve però essere previsto almeno un lavelloadeguatamente attrezzato nella sala refettorio o in un vano attiguo ad essa non coincidente con l'anti-W.C.Articolo 15 - Frantoi oleari1. Per tale attività devono essere previsti:a) un locale a<strong>di</strong>bito al deposito delle olive, con pavimenti lisci e facilmente lavabili, <strong>di</strong>sinfettabili e<strong>di</strong>sinfestabili, pareti lisce e lavabili fino a metri 2 <strong>di</strong> altezza.Tale locale deve essere ben aerato e non riscaldato.La sosta delle olive non deve superare le 24 ore, salvo che le stesse non vengano detenute inplateaux.Se il deposito delle olive viene effettuato all'aperto, è obbligatorio <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> adeguata copertura e <strong>di</strong>superficie circostante l'impianto pavimentata o comunque liscia, facilmente lavabile e<strong>di</strong>mpermeabile;b) un locale lavorazione avente le caratteristiche <strong>di</strong> cui all'articolo 8, del presente regolamento;c) un idoneo locale per il deposito del prodotto finito;d) un locale a<strong>di</strong>bito a deposito sanse che può essere sostituito da una vasca <strong>di</strong> adeguate <strong>di</strong>mensioni o daun silos che consenta il facile caricamento sui mezzi <strong>di</strong> trasporto;e) un locale a<strong>di</strong>bito a deposito <strong>di</strong> sostanze non destinate all'alimentazione.42