REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese
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37Articolo 4 - Autorizzazione Sanitaria1. Si considerano soggetti ad autorizzazione sanitaria <strong>di</strong> cui all'articolo 2 della legge n. 283/62:a) i centri <strong>di</strong> cottura e gli stabilimenti industriali <strong>di</strong> produzione e confezionamento <strong>di</strong> sostanzealimentari e bevande;b) i depositi all'ingrosso <strong>di</strong> sostanze alimentari e bevande, compresi i magazzini <strong>di</strong> deposito dellagrande <strong>di</strong>stribuzione al dettaglio che servono più punti <strong>di</strong> commercializzazione;c) i laboratori artigianali annessi ad esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio o alla somministrazione. Talilaboratori possono anche non essere <strong>di</strong>rettamente comunicanti con gli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta;d) l'attività <strong>di</strong> preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento nei pubblici esercizi,alberghi ed affini, nelle ristorazioni scolastiche ed aziendali, nei complessi turistici, nelle struttureagrituristiche, nelle case <strong>di</strong> riposo, nelle strutture socio assistenziali in genere compresi gli ospedali,e nei circoli privati.2. Per i pubblici esercizi, ai sensi dell’articolo 231 del T.U.LL.SS. (n.1265/34), oltre a quanto previsto alcomma 1, è soggetta ad autorizzazione sanitaria anche la somministrazione.Articolo 5 Modalità <strong>di</strong> rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria1. L'autorizzazione sanitaria è rilasciata, ai soli fini igienico-sanitari, <strong>di</strong> tutela degli alimenti e bevande, sudomanda da parte dell’interessato, conforme al <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui al successivo articolo 6.2. Prima della presentazione della domanda <strong>di</strong> autorizzazione sanitaria, l'interessato può chiedere<strong>di</strong>rettamente ai Servizi del Dipartimento <strong>di</strong> prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio, ilrilascio <strong>di</strong> un parere preventivo sull'allestimento dei locali e degli impianti.3. Sono soggette a comunicazione preventiva al <strong>Comune</strong>, le mo<strong>di</strong>fiche in<strong>di</strong>cate nell'art. 27, comma 3, delD.P.R. n. 327\1980, relative alle seguenti variazioni:- il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;- eventuali marchi depositati e gli estremi relativi al deposito degli stessi.Dette comunicazioni comportano, da parte del <strong>di</strong>rigente comunale competente, il solo aggiornamentodell'autorizzazione precedentemente rilasciata e con invio <strong>di</strong> copia al Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzionedell’Azienda U.L.S.S..4. Sono parimenti soggette a comunicazione preventiva, corredata <strong>di</strong> adeguata documentazione, ecomportano il rilascio <strong>di</strong> una nuova autorizzazione, le variazioni in<strong>di</strong>cate nel citato articolo 27 e relativeai seguenti elementi dell'autorizzazione:- l'in<strong>di</strong>cazione e l'ubicazione dello stabilimento o laboratorio <strong>di</strong> produzione, preparazione,confezionamento, del deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari, ovvero trasferimento in altrilocali;- l'in<strong>di</strong>cazione delle sostanze alimentari <strong>di</strong> cui è autorizzata la produzione, preparazione,confezionamento e detenzione.5. Le mo<strong>di</strong>fiche ai soli locali esistenti ed agli impianti, sottoposti all’osservanza dei requisiti igienicosanitari,possono essere effettuate previo Nulla Osta sanitario, rilasciato dal <strong>Comune</strong>, su parere dellacompetente Azienda U.L.S.S., entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione <strong>di</strong> variazione daparte della <strong>di</strong>tta interessata. Qualora, trascorso il predetto termine, l'autorità sanitaria non si siapronunciata, almeno in via interlocutoria, il nulla osta si intende concesso. Il Nulla Osta rilasciato o lacopia della comunicazione preventiva corredata della relativa documentazione sono documentocomplementare all'autorizzazione sanitaria esistente.6. Per quanto concerne le mo<strong>di</strong>ficazioni alle attività esistenti, soggette ad autorizzazione sanitaria edannesse ad esercizi <strong>di</strong> somministrazione e ven<strong>di</strong>ta, può essere consentito derogare ai requisiti richiesti dalpresente regolamento, in caso <strong>di</strong> impossibilità tecnica, adottando soluzioni alternative, giu<strong>di</strong>cate idoneedai competenti servizi del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S. Tali soluzioni comportanol'annotazione <strong>di</strong> prescrizioni vincolanti sull'autorizzazione sanitaria.7. L'autorizzazione ha vali<strong>di</strong>tà illimitata, deve essere conservata nei locali in cui si svolge l'attività edesibita ad ogni richiesta degli organi preposti al servizio <strong>di</strong> vigilanza e controllo. L'ufficio competenteannota su apposito registro gli estremi dell'autorizzazione rilasciata, le variazioni intervenute e glieventuali provve<strong>di</strong>menti adottati in conseguenza <strong>di</strong> trasgressioni a norme sanitarie.