11.07.2015 Views

REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese

REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese

REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 72I conviventi con persone colpite da malattie infettive, dovranno essere imme<strong>di</strong>atamenteallontanati dalle scuole, siano essi insegnanti, alunni, inservienti od altre persone che le frequentino.L’allontanamento dalla scuola durerà il tempo che sarà ritenuto necessario dall’Ufficialesanitario.I bambini esclusi dalle scuole per malattie infettive non vi saranno riammessi, se non inseguito a <strong>di</strong>chiarazione dell’Ufficiale sanitario, dalla quale risulti che sia trascorso tutto il periodo <strong>di</strong>contagiosità.Art. 73Non saranno ammessi alle scuole i bambini che non abbiano ancora subito le vaccinazioniobbligatorie antivaiolosa e anti<strong>di</strong>fterica, nonché quella antipoliomelitica o altre vaccinazioni<strong>di</strong>sposte dall’Autorità competente.Nella stagione primaverile saranno rivaccinati contro il vaiolo gli scolari che avendosuperato l’ottavo anno <strong>di</strong> età non fossero ancora stati rivaccinati.Capo IVIGIENE NELLE CHIESEArt. 74Nelle Chiese e locali annessi devono essere adottate le norme igieniche contenute in questoregolamento in quanto applicabili.Capo VIGIENE DEGLI ABITATI RURALIArt. 75Le con<strong>di</strong>zioni minime <strong>di</strong> abitabilità delle case rurali debbono essere comprese nei limiti dellenorme <strong>di</strong> massima stabiliti dal Me<strong>di</strong>co Provinciale sentito il parere del Consiglio Provinciale <strong>di</strong>Sanità con riguardo allo stato <strong>di</strong> fatto esistente, ed alle speciali con<strong>di</strong>zioni topografiche, climaticheed agricole, ai sensi dell’art. 219 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.Art. 76Il proprietario <strong>di</strong> casa rurale a<strong>di</strong>bita per abitazione <strong>di</strong> colono, (affittuari coltivatori <strong>di</strong>retti –coloni – mezzadri – operai avventizi - ecc. che sono addetti alla coltivazione <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> suaproprietà), è obbligato a mantenere lo stabile in con<strong>di</strong>zioni rispondenti alle necessità igieniche esanitarie.In caso che il proprietario non provveda, il Sindaco, fatti eseguire dall’Ufficiale sanitario gliaccertamenti, ne riferisce al Me<strong>di</strong>co Provinciale il quale richiede all’Ufficio del Genio Civile laperizia dei lavori occorrenti e la trasmette al Sindaco. Questi comunica la perizia al proprietario,fissandogli un termine per l’esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!