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REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese

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d) ALBERGHIArt. 49In<strong>di</strong>pendentemente dalla autorizzazione prescritta dalla legge sulla pubblica sicurezza, e daquanto è prescritto ai fini dell’e<strong>di</strong>lizia, per la apertura e la trasformazione <strong>di</strong> alberghi, occorrerà, aifini igienico-sanitari, anche l’autorizzazione dell’Ufficiale Sanitario.Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno all’Ufficiale Sanitario ilprogetto sia delle nuove costruzioni, che delle trasformazioni <strong>di</strong> locali ad uso albergo.Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione <strong>di</strong> locali sarà trasmessaall’Ufficiale Sanitario la pianta <strong>di</strong> tutti i locali da occupare.Contro il rifiuto <strong>di</strong> autorizzazione da parte dell’Ufficiale Sanitario è possibile inoltrarericorso al Me<strong>di</strong>co Provinciale competente.La decisione del Me<strong>di</strong>co Provinciale è provve<strong>di</strong>mento definitivo.Chi eserciterà l’industria alberghiera nonostante il rifiuto della prescritta autorizzazione saràpunito nei termini <strong>di</strong> legge.e) STALLEArt. 50 (1)Le stalle saranno ampie opportunamente ventilate ed illuminate. Devono avere una cubatura<strong>di</strong> almeno mc. 30 per capo <strong>di</strong> bestiame grosso, e la metà per il bestiame minuto.Il pavimento della stalla, con pendenza adeguata, sarà lastricato con materiale impermeabileed avrà gli scoli necessari per condurre le urine in apposito pozzetto, ed al letamaio, me<strong>di</strong>antecondotti a fondo concavo ed impermeabile.I pozzetti dovranno rispondere a tutte le con<strong>di</strong>zioni costruttive richieste per i pozzi neri.Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie dovranno essere fatte in modo da potersi facilmentepulire ed in caso <strong>di</strong> bisogno completamente <strong>di</strong>sinfettare.Le finestre dovranno essere munite <strong>di</strong> reticelle <strong>di</strong> protezione contro le mosche. Le stalledevono essere <strong>di</strong>stanti dalle abitazioni almeno metri 20. Ogni stalla deve essere fornita <strong>di</strong> luceartificiale e <strong>di</strong> acqua potabile ed essere tenuta costantemente pulita.Art. 51 (1)Il letame dovrà essere raccolto in concimaie. Per le case sparse la concimaia dovrà essere<strong>di</strong>stante almeno 30 metri dall’uscita dell’abitazione e dai depositi o condutture <strong>di</strong> acque, qualora lestalle abbiano una capacità non superiore a 20 capi grossi <strong>di</strong> bestiame. Nell’eventualità <strong>di</strong> capacitàmaggiori, l’Ufficiale Sanitario determinerà caso per caso la maggiore <strong>di</strong>stanza occorrente.E’ assolutamente vietato versare nelle concimaie i rifiuti fecali umani.E’ vietato costruire stalle e concimaie nel centro abitato. Le concimaie devono essere, in ognicaso, costruite a regola d’arte e d’igiene secondo le istruzioni dell’Ufficiale Sanitario e del Tecnicocomunale a meno che non vi sia una speciale legge.Art. 52 (1)I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera, dovranno essere completamente separatidalle abitazioni e <strong>di</strong>stanti almeno 20 m.. La costruzione <strong>di</strong> tali locali deve essere conforme allenorme tecniche e dovrà essere regolarmente autorizzata.13

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