Il Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario o su richiesta del Me<strong>di</strong>co Provinciale, può <strong>di</strong>chiarareinabitabile una casa o parte <strong>di</strong> essa per ragioni igieniche o or<strong>di</strong>narne lo sgombero.12Art. 47Ferma restando l’osservanza dell’art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e degli articoli 89 e 91 del regolamento san. Gen. 3 febbraio 1901, n. 45, ed in virtù dell’art.97 del regolamento medesimo, si dovranno considerare come insalubri anche le abitazioni nellequali a giu<strong>di</strong>zio del Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario, si riscontrino:a) grado così notevole <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà del pavimento e delle pareti, <strong>di</strong> riuscire pregiu<strong>di</strong>zievole allasalute;b) mancanza <strong>di</strong> pavimentazione;c) mancanza <strong>di</strong> ogni intavellatura, impalcatura o soffitto, che protegga l’ambiente abitato dalleintemperie;d) mancanza <strong>di</strong> condotto <strong>di</strong> scarico del fumo del focolare;e) grave <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> luce naturale o <strong>di</strong> ventilazione;f) mancanza d’acqua potabile;g) mancanza <strong>di</strong> servizi igienici, sempre che sia consentita la costruzione degli stessi dallevigenti norme in materia urbanistica.Pertanto il Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario, or<strong>di</strong>nerà i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> risanamentoassegnando un congruo periodo <strong>di</strong> tempo in rapporto alla quantità ed alla qualità dei lavori. Ove nonsiano attuabili sufficienti miglioramenti o i proprietari si rifiutino <strong>di</strong> attuarli il Sindaco, sentitol’Ufficiale Sanitario, <strong>di</strong>chiarerà la casa in tutto o in parte inabitabile e ne or<strong>di</strong>nerà la chiusura.(1) Ve<strong>di</strong> nota precedentec) ABITAZIONI COLLETTIVEArt. 48 (1)I convitti, gli ospizi, i conventi, i collegi e le collettività in genere, ecc. devono avere localiseparati per il bagno, l’infermeria e per gli affetti da malattie contagiose. Tutte le abitazionicollettive (compresi gli ospedali, gli uffici, gli opifici, gli alberghi) devono essere quoti<strong>di</strong>anamentepulite e, all’occorrenza, <strong>di</strong>sinfettate.Le sale cinematografiche ed i teatri debbono essere <strong>di</strong>mensionati in modo da assicurarealmeno 7 metri cubi d’aria a persona e debbono essere dotati <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> ventilazione checonsentano un ricambio dell’aria dell’ambiente non inferiore a tre volte per ora.In tali minime con<strong>di</strong>zioni dovrà essere prescritto l’assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumare.I cinematografi, teatri, alberghi, trattorie, osterie, caffè e tutte le collettività ecc. devonoessere provveduti <strong>di</strong> un numero sufficiente <strong>di</strong> latrine ed orinatoi per loro uso esclusivo, <strong>di</strong>sposti edubicati in modo da avere luce ed aria <strong>di</strong>retta. La latrina deve avere il pavimento ricoperto <strong>di</strong>piastrelle greificate o similari e le pareti ricoperte <strong>di</strong> piastrelle <strong>di</strong> ceramica impermeabili fino a m.2,00 e contenere un lavan<strong>di</strong>no nell’interno.Latrine ed orinatoi, costruiti con pavimento <strong>di</strong> piastrelle impermeabili e lavabili, devonoessere tenuti in perfetto stato <strong>di</strong> manutenzione e <strong>di</strong> nettezza da parte dei proprietari dell’esercizio: datali locali non devono provenire esalazioni o odori molesti.Gli orinatoi devono essere collocati in antilatrina o locali appartati con pavimento greificatoe pareti piastrellate fino a m. 2,00. Tali orinatoi devono essere adeguatamente areati e forniti <strong>di</strong>cacciata d’acqua.Ogni esercizio pubblico o aperto al pubblico deve essere dotato <strong>di</strong> almeno una latrina areata<strong>di</strong>rettamente dall’esterno.(1) Ve<strong>di</strong> nota precedente
d) ALBERGHIArt. 49In<strong>di</strong>pendentemente dalla autorizzazione prescritta dalla legge sulla pubblica sicurezza, e daquanto è prescritto ai fini dell’e<strong>di</strong>lizia, per la apertura e la trasformazione <strong>di</strong> alberghi, occorrerà, aifini igienico-sanitari, anche l’autorizzazione dell’Ufficiale Sanitario.Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno all’Ufficiale Sanitario ilprogetto sia delle nuove costruzioni, che delle trasformazioni <strong>di</strong> locali ad uso albergo.Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione <strong>di</strong> locali sarà trasmessaall’Ufficiale Sanitario la pianta <strong>di</strong> tutti i locali da occupare.Contro il rifiuto <strong>di</strong> autorizzazione da parte dell’Ufficiale Sanitario è possibile inoltrarericorso al Me<strong>di</strong>co Provinciale competente.La decisione del Me<strong>di</strong>co Provinciale è provve<strong>di</strong>mento definitivo.Chi eserciterà l’industria alberghiera nonostante il rifiuto della prescritta autorizzazione saràpunito nei termini <strong>di</strong> legge.e) STALLEArt. 50 (1)Le stalle saranno ampie opportunamente ventilate ed illuminate. Devono avere una cubatura<strong>di</strong> almeno mc. 30 per capo <strong>di</strong> bestiame grosso, e la metà per il bestiame minuto.Il pavimento della stalla, con pendenza adeguata, sarà lastricato con materiale impermeabileed avrà gli scoli necessari per condurre le urine in apposito pozzetto, ed al letamaio, me<strong>di</strong>antecondotti a fondo concavo ed impermeabile.I pozzetti dovranno rispondere a tutte le con<strong>di</strong>zioni costruttive richieste per i pozzi neri.Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie dovranno essere fatte in modo da potersi facilmentepulire ed in caso <strong>di</strong> bisogno completamente <strong>di</strong>sinfettare.Le finestre dovranno essere munite <strong>di</strong> reticelle <strong>di</strong> protezione contro le mosche. Le stalledevono essere <strong>di</strong>stanti dalle abitazioni almeno metri 20. Ogni stalla deve essere fornita <strong>di</strong> luceartificiale e <strong>di</strong> acqua potabile ed essere tenuta costantemente pulita.Art. 51 (1)Il letame dovrà essere raccolto in concimaie. Per le case sparse la concimaia dovrà essere<strong>di</strong>stante almeno 30 metri dall’uscita dell’abitazione e dai depositi o condutture <strong>di</strong> acque, qualora lestalle abbiano una capacità non superiore a 20 capi grossi <strong>di</strong> bestiame. Nell’eventualità <strong>di</strong> capacitàmaggiori, l’Ufficiale Sanitario determinerà caso per caso la maggiore <strong>di</strong>stanza occorrente.E’ assolutamente vietato versare nelle concimaie i rifiuti fecali umani.E’ vietato costruire stalle e concimaie nel centro abitato. Le concimaie devono essere, in ognicaso, costruite a regola d’arte e d’igiene secondo le istruzioni dell’Ufficiale Sanitario e del Tecnicocomunale a meno che non vi sia una speciale legge.Art. 52 (1)I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera, dovranno essere completamente separatidalle abitazioni e <strong>di</strong>stanti almeno 20 m.. La costruzione <strong>di</strong> tali locali deve essere conforme allenorme tecniche e dovrà essere regolarmente autorizzata.13