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REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese

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1<strong>REGOLAMENTO</strong> <strong>D'IGIENE</strong>TITOLO ICapo IVIGILANZA SANITARIAArt. 1La tutela della salute pubblica nel <strong>Comune</strong> spetta al Sindaco e viene esercitata dall'UfficialeSanitario che, nell'esercizio delle sue funzioni, <strong>di</strong>pende <strong>di</strong>rettamente dal Me<strong>di</strong>co Provinciale (art. 2del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, art. 5, 2° comma D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4).Art. 2L'Ufficiale Sanitario esercita tutti i servizi municipali attinenti alla vigilanza igienicaassistito e coa<strong>di</strong>uvato, quando occorra:a) dal Me<strong>di</strong>co condotto;b) dall'Ostetrica condotta;c) dal Tecnico comunale;d) dai vigili urbani o dalle Guar<strong>di</strong>e comunali.L'Amministrazione Comunale metterà a <strong>di</strong>sposizione dell'Ufficiale Sanitario ove possibile imezzi adeguati (sede, mobilio, cancelleria, attrezzatura, ecc.) per il buon funzionamentodell'Ufficio.Art. 3L'Ufficiale Sanitario oltre i compiti <strong>di</strong> organo periferico della Regione:a) vigila nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica ed adotta i provve<strong>di</strong>menti inmateria <strong>di</strong> sanità pubblica anche per quanto riguarda gli Enti Pubblici che non comportinoimpegni <strong>di</strong> spesa o conseguenze patrimoniali a carico del <strong>Comune</strong>;b) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organidell'Amministrazione Comunale nell'espletamento e nell'esecuzione dei provve<strong>di</strong>mentisanitari <strong>di</strong> loro competenza;c) riceve denunce <strong>di</strong> malattia, nei casi previsti dalla legge e provvede alla registrazione deititoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e dellearti ausiliarie delle professioni sanitarie;d) attua servizi <strong>di</strong> vigilanza igienica e <strong>di</strong> tutela sanitaria su tutta la popolazione scolastica;e) vigila sull'igiene degli opifici gran<strong>di</strong> e piccoli e su tutti i laboratori ecc. ove si compionolavori in comune, coor<strong>di</strong>nando l'azione con l'Ispettore del Lavoro;f) riferisce al Sindaco e al Me<strong>di</strong>co Provinciale sollecitando tutto ciò che, nell'interesse dellasanità pubblica, possa reclamare speciali e straor<strong>di</strong>nari provve<strong>di</strong>menti;g) esprime parere preventivo sui progetti <strong>di</strong> nuove costruzioni e partecipa alla seduta dellaCommissione E<strong>di</strong>lizia;h) raccoglie tutti gli elementi per la redazione annuale obbligatoria da consegnarsi al Sindacoed al Me<strong>di</strong>co Provinciale sullo stato sanitario del <strong>Comune</strong>, uniformandosi alle istruzioni delMe<strong>di</strong>co Provinciale. L'Ufficiale Sanitario si avvale dell'opera dei Vigili Sanitari comunali eprovinciali, dei Vigili Urbani e dei Messi Comunali.


servizio. Peraltro tale assistenza deve essere concessa anche a coloro che, pur non iscritti nell'elenco<strong>di</strong>mostrino che si trovano in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> bisogno.Art. 9I me<strong>di</strong>ci condotti hanno l'obbligo <strong>di</strong> prestare, se richiesti, la loro opera anche ai non aventi<strong>di</strong>ritto all'assistenza gratuita, in base alla tariffa approvata dal Me<strong>di</strong>co Provinciale a norma dell'art. 1lettera b) del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264.TITOLO IIIGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATOCapo IIGIENE DEL SUOLOArt. 10I terreni debbono costantemente conservarsi liberi da impaludamenti provvedendoli, qualoraoccorra, dei necessari canali <strong>di</strong> scolo e mantenendo questi in buono stato <strong>di</strong> funzionamento.Quin<strong>di</strong> sono vietate:a) le opere, qualora sia il loro scopo, che impe<strong>di</strong>scano il normale deflusso delle acque daiterreni;b) le irrigazioni a scopo agricolo che apportano danni a fabbricati prossimi per sopraelevazionedell'umi<strong>di</strong>tà sotterranea e per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sulterreno, a meno che questo non vi abbia, durante tale tempo, un continuo ricambio, purchénon si danneggino i fabbricati;c) le escavazioni <strong>di</strong> fosse, buche, vasche, ecc. che possano dar luogo a raccolta <strong>di</strong> acquestagnanti.Gli scoli, canali, fossati ed altre raccolte idriche situate in vicinanza degli abitanti dovranno -a cura dei proprietari e dei conduttori - essere sistemati, e cioè: <strong>di</strong>serbate e regolarizzate le ripe,escavati i fondali, liberate le acque dalle alghe e dalle piante acquatiche e attuate tutte le altreprovvidenze atte a favorire il deflusso delle acque ed a liberare le superfici idriche in modo dapermettere utilmente il razionale impiego <strong>di</strong> mezzi larvici<strong>di</strong>.Art. 11I bacini <strong>di</strong> raccolta d'acqua, a scopo agricolo o industriale, debbono essere situati, costruiti etenuti convenientemente ripuliti in modo che non risultino nocivi alla salute pubblica o comunqueevitando qualsiasi impaludamento.Art. 12E' proibito gettare sulle pubbliche piazze o vie, sia <strong>di</strong> giorno che <strong>di</strong> notte, sostanzeputrescibili ed immon<strong>di</strong>zie <strong>di</strong> qualsiasi specie, o lasciarvi acque <strong>di</strong> rifiuto domestiche od industrialie quelle meteoriche dei tetti; tutte queste acque debbono essere convogliate nella pubblica fognaturao tombinatura e, qualora queste manchino, in pozzi assorbenti previo processo <strong>di</strong> chiarificazioneidoneo allo scopo.3


E' vietato pure spazzare fuori dai negozi, magazzini, abitazioni, ecc. aperti verso l'areapubblica, rifiuti <strong>di</strong> qualsiasi genere.La spazzatura degli esercizi deve essere eseguita prima dell'apertura al pubblico,provvedendo preventivamente ad un adeguato innaffiamento.Quando il carico o lo scarico <strong>di</strong> qualsiasi materia debba, per necessità, essere fatto sullapubblica via, dovrà sempre eseguirsi in modo da non arrecare danno o lasciare lordure al suolopubblico, sgombrando e spazzando, ove occorra, prontamente la strada.Il <strong>Comune</strong> provvederà alla continua nettezza delle piazze e delle strade dell'abitato e<strong>di</strong>mpe<strong>di</strong>rà che in qualunque punto dello spazio pubblico si facciano depositi <strong>di</strong> immon<strong>di</strong>zie e letame.La spazzatura pubblica sarà preferibilmente eseguita <strong>di</strong> notte, e se <strong>di</strong> giorno, dovrà esserefatta nelle prime ore del mattino in modo che non venga sollevata eccessiva quantità <strong>di</strong> polvere,innaffiando il suolo ove occorra.I fossi <strong>di</strong> scolo delle acque dovranno essere livellati in modo che le acque defluiscanoliberamente e saranno convenientemente espurgati da chi ne ha l'obbligo (cioè dai proprietari efrontisti).Art. 13Le immon<strong>di</strong>zie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, ingenere, dagli spacci <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loroasportazione, in sacchi a perdere o in bidoni metallici o <strong>di</strong> plastica col coperchio ben chiuso, aperfetta tenuta e posti in un locale idoneo lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile, <strong>di</strong> capacità sufficiente.Sono vietati il gettito delle immon<strong>di</strong>zie e <strong>di</strong> materie putrescibili ed il loro deposito, anchetemporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici e privati.Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi, come pure le strade praticabili, siaprivate, sia consorziali, devono essere tenute sgombre, a cura dei proprietari, amministrati oconduttori, da immon<strong>di</strong>zie e da materie putrescibili.Art. 14E' vietato appendere oggetti su<strong>di</strong>ci, tappeti, biancheria od altro, <strong>di</strong> batterli dai balconi,finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche come pure sui pianerottoli e nei vani scale. Questaoperazione sarà permessa sulle terrazze <strong>di</strong> copertura ed, ove queste manchino, nei cortili e suibalconi e finestre verso corti dalle ore 7,30 alle ore 9 nei mesi da ottobre ad aprile, e dalle 7 alle 8negli altri mesi.La battitura e spolveratura alle finestre verso il suolo pubblico nelle case non munite <strong>di</strong>terrazza <strong>di</strong> copertura o cortili, sarà tollerata dalle 7 alle 8 da ottobre a marzo e dalle 6 alle 7 neglialtri mesi, con il dovuto rispetto per i passanti.Art. 15La neve non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili.Art. 16I depositi <strong>di</strong> legname per concime asportato dall'abitato, non potranno che essere fatti inaperta campagna.Anche nei cascinali, già esistenti, saranno permessi solamente in aperta campagna ed a nonmeno <strong>di</strong> 50 metri da qualsiasi abitazione o dai pozzi d'acqua potabile, tenuto conto della <strong>di</strong>rezionedella falda idrica.4


Comunque è vietato tenere ammassi <strong>di</strong> concime, spazzatura ed altre materie facili afermentare e putrefare se non alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> almeno 500 metri dalle abitazioni agglomerate e <strong>di</strong>metri 100 da ogni abitazione isolata o da strada pubblica.Art. 17Tutte le stalle, per bovini ed equini, a<strong>di</strong>bite a più <strong>di</strong> due capi adulti, devono essere dotate <strong>di</strong>concimaia atta ad evitare <strong>di</strong>sper<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> e avente platea impermeabile, sita ad una <strong>di</strong>stanzanon minore <strong>di</strong> 25 metri dalle abitazioni e dai pozzi <strong>di</strong> acqua potabile.La concimaia dovrà essere costruita a regola d'arte e d'igiene; dovrà essere munita <strong>di</strong> canaleraccoglitore affluente nel pozzo nero a pareti e fondo impermeabili per la tenuta dei liqui<strong>di</strong> scolati.I rifiuti, che vi sono raccolti, devono essere sottoposti nei mesi da aprile ad ottobre edalmeno due volte alla settimana ad irrorazioni <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> moschici<strong>di</strong>.Per tutto quanto concerne le concimaie comunali si richiamano le <strong>di</strong>sposizioni degli artt. 6, 7e del R.D. Legge 1° <strong>di</strong>cembre 1930, n. 1682. Tutti i conduttori <strong>di</strong> stalle sono tenuti a servirsi dellaconcimaia esistente presso le stalle per il deposito del letame ed a conservare la concimaia stessa e<strong>di</strong>l bottino dei liqui<strong>di</strong> in perfetto stato <strong>di</strong> funzionamento.E' vietato costruire stalle e concimaie nell'aggregato urbano.Le concimaie devono essere, in ogni caso, costruite a regola d'arte secondo le istruzionidell'Ufficiale Sanitario e del Tecnico comunale, a meno che non ci sia una speciale legge.Art. 18Il trasporto <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> qualunque genere dovrà essere sempre fatto con carri o recipientibene adatti a trasportarli o contenerli, in modo che nessuna parte dei medesimi abbia a cadere suglispazi pubblici; comunque il letame deve essere coperto con telone impermeabile.Il trasporto del letame fuori dell'abitato dovrà essere eseguito in modo da riuscire il menomolesto alla popolazione, soltanto nelle prime ore notturne.Art. 19Il trasporto delle carogne degli animali morti <strong>di</strong> malattia infettiva o <strong>di</strong>ffusiva al luogo dovedovranno essere infossati o dalla più prossima sar<strong>di</strong>gna, si farà sotto la <strong>di</strong>rezione del Veterinariocondotto e la <strong>di</strong>retta sorveglianza degli agenti comunali me<strong>di</strong>ante carro apposito o con altro mezzo<strong>di</strong> trasporto che impe<strong>di</strong>sca la <strong>di</strong>spersione dei materiali infetti e con tutte quelle altre cautele cheverranno in<strong>di</strong>cate, caso per caso, dall'autorità sanitaria.In qualunque caso l'interramento verrà fatto a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> almeno 500 metri dall'abitato allaprofon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> almeno due metri, oppure, in luogo appartato del fondo o della proprietà cui l'animaleappartiene, tenuto conto della posizione della falda idrica specie in rapporto all'approvvigionamentoidrico. La carogna deve essere profondamente incisa e cosparsa <strong>di</strong> abbondante calce idrata omiscela <strong>di</strong> Laplace.Le spese per il trasporto, la <strong>di</strong>struzione od il seppellimento delle carogne degli animali <strong>di</strong> cuisopra, sono a carico dei rispettivi proprietari. E' vietato gettare carogne <strong>di</strong> animali nei corsi d'acqua.Le parti <strong>di</strong> rifiuto degli animali macellati saranno pure sotterrate a <strong>di</strong>stanza dai luoghi abitati,e sempre a valle dei medesimi, in località designata dall'autorità sanitaria.Art. 20E' vietato far sboccare i corsi d'acqua, salvo se coperti od incanalati con fondo e paretiimpermeabili, per tutto il tratto del corso <strong>di</strong> acqua comprese negli aggregati <strong>di</strong> abitazioni, fogne odaltri manufatti in cui vengono immessi i materiali delle latrine, le acque domestiche <strong>di</strong> rifiuto odaltre acque immonde, non sottoposte ad una prima depurazione fatta eccezione per quelle residue5


delle industrie se convenientemente depurate e per le meteoriche. La copertura del canale dovràessere estesa fino ad almeno 100 metri fuori dell'abitato. Comunque prima della immissione sidovrà accertare il potere <strong>di</strong>luente del corso d'acqua in rapporto all'ossidazione, da partedell'Ufficiale Sanitario, avvalendosi del laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi.Art. 21I cortili, il cui livello fosse inferiore al terreno circostante, per cui in seguito alle pioggel'acqua vi ristagnasse, saranno colmati a spese dei proprietari e muniti <strong>di</strong> tombinatura <strong>di</strong> scarico.Nessuno potrà effettuare innovazioni <strong>di</strong> sorta al piano stradale, e praticarvi rialzi odavvallamenti per qualsiasi scopo, senza preventiva autorizzazione del Sindaco.Art. 22Ai ven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> frutta, <strong>di</strong> verdura e <strong>di</strong> altri commestibili con banchi o carrette è prescritto <strong>di</strong>tener sempre pulito il suolo che occupano o <strong>di</strong> riporre in adatti cesti <strong>di</strong> metallo o <strong>di</strong> plastica, concoperchio bene aderente, i rifiuti sino a quando non vengano asportati.Art. 23E’ vietato altresì <strong>di</strong> danneggiare od insu<strong>di</strong>ciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere odaltri manufatti pubblici, come pure i muri esterni <strong>di</strong> qualunque fabbricato pubblico o privato.Art. 24E’ proibito gettare immon<strong>di</strong>zie <strong>di</strong> qualsiasi natura nelle pubbliche fontanelle, <strong>di</strong> lavarvi ipanni, verdura od altro o <strong>di</strong> collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili.E’ vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.Tali operazioni devono compiersi nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze <strong>di</strong> un corso d’acqua, per modoche le acque su<strong>di</strong>ce possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.Art. 25Gli stillici<strong>di</strong> delle case, come pure le acque nascenti o le infiltrazioni dovranno, a cura deiproprietari, raccogliersi o smaltirsi nell’interno delle proprietà. Quando ciò non fosse possibile,dovranno, sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sboccoposto al livello della via, quando non esista la tombinatura stradale.Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure, liquidee solide, e non dovranno emanare nocive esalazioni.6Capo IIIGIENE DELL’ABITATOa) NUOVE COSTRUZIONIArt. 26Nessuna nuova costruzione, ampliamento o riforma <strong>di</strong> costruzione già esistente può essereiniziata senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, che la potrà rilasciare previo pareredell’Ufficiale Sanitario e della Commissione E<strong>di</strong>lizia. Le domande devono essere accompagnate dai


documenti richiesti dal regolamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia comunale e dal progetto, da cui dovrà risultare ladestinazione del fabbricato, la <strong>di</strong>stribuzione degli ambienti, con notizie sull’orientamento sullacostituzione del terreno sul quale si intende fabbricare e della falda <strong>di</strong> esso, nonché quanto riguarda:a) l’approvvigionamento dell’acqua potabile o la <strong>di</strong>stribuzione dell’acqua condottata;b) le latrine e i pozzi o i condotti neri e il sistema <strong>di</strong> fognature e <strong>di</strong> smaltimenti;c) il sistema <strong>di</strong> allontanamento <strong>di</strong> tutti i rifiuti domestici con gli occorrenti particolari.Il Sindaco potrà far procedere d’ufficio, a mezzo degli organi competenti, alla visita deilavori <strong>di</strong> costruzione per constatare il regolare loro andamento e la esatta esecuzione del progettoapprovato, ed il proprietario o l’assuntore dei lavori dovranno esibire, a richiesta, i tipi del progettostesso, fornire tutti i chiarimenti del caso e dare opera per eventuali rilievi e misure.Nei cantieri dovrà essere affissa una tabella nella quale siano in<strong>di</strong>cati: l’oggetto dellacostruzione, il committente, l’impresa, il progettista, il <strong>di</strong>rettore dei lavori, l’assistente, il numero ela data della licenza e<strong>di</strong>lizia.Art. 27La vigilanza <strong>di</strong> cui al precedente articolo va esercitata non soltanto sulle nuove costruzioniintraprese da privati, ma anche su quelle <strong>di</strong> enti, società, istituti, ecc. assicurandosi soprattutto che iservizi sanitari (provvista <strong>di</strong> acqua, latrine, smaltimento delle acque luride), le cucine, laventilazione, l’illuminazione, la cubatura degli ambienti, ecc. sod<strong>di</strong>sfino alle buone norme <strong>di</strong> igiene.Art. 28La vigilanza da esercitarsi nel corso <strong>di</strong> esecuzione delle opere dovrà essere più rigorosadurante la costruzione e cioè prima <strong>di</strong> rilasciare l’autorizzazione <strong>di</strong> abitabilità da parte del Sindaco,tassativamente prescritta dall’articolo 221 del Testo unico delle Leggi sanitarie succitato. A talescopo, non appena una costruzione sia ultimata nelle opere murarie rustiche e nella copertura, ilproprietario, prima <strong>di</strong> iniziare le opere <strong>di</strong> intonaco, deve farne denuncia al Sindaco per gliaccertamenti dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficiale Sanitario. Analoga denuncia deve essere fatta allaultimazione <strong>di</strong> tutto il fabbricato con domanda <strong>di</strong> accertamento per il rilascio del permesso <strong>di</strong>abitabilità.Tale visita viene fatta allo scopo <strong>di</strong> constatare la effettiva rispondenza della costruzione allenorme del presente regolamento e alla concessa autorizzazione. In caso <strong>di</strong> inadempienza o <strong>di</strong>riscontrare deficienze sarà facoltà del Sindaco <strong>di</strong> prescrivere le opportune mo<strong>di</strong>fiche, sentito ilparere della Commissione E<strong>di</strong>lizia e dell’Ufficiale Sanitario.Nel caso che la costruzione non fosse completata a regola d’arte e <strong>di</strong> igiene, il Sindaco,sentito l’Ufficiale Sanitario e l’Ufficio Tecnico, inviterà il proprietario ad ultimare tutti i lavori inmodo da rispettare le norme igieniche, concedendo un periodo <strong>di</strong> tempo adeguato all’importanza deilavori.Il proprietario, a lavori ultimati, richiederà per iscritto il controllo dei lavori <strong>di</strong>sposti.Art. 29Le nuove costruzioni o comunque rifatte non potranno essere occupate senza che vengarilasciata dal Sindaco la prescritta licenza <strong>di</strong> abitabilità, il quale la concede quando, in seguito a<strong>di</strong>spezione dell’Ufficiale Sanitario e del tecnico comunale, risulti:a) essere accertato che la nuova costruzione o riforma è stata eseguita in conformità al progettoapprovato ed alle norme del presente regolamento e <strong>di</strong> quello e<strong>di</strong>lizio;b) essere i muri e le parti integranti della casa convenientemente prosciugate;c) non esservi <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> aria o <strong>di</strong> luce;7


d) esservi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e <strong>di</strong>altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e secondo le altre norme prescritte dalpresente regolamento;e) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatoi costruiti e collocati in modo da evitare leesalazioni dannose e le infiltrazioni;f) essere l’acqua potabile, nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture, garantita dainquinamento;g) non esservi altra manifesta causa <strong>di</strong> insalubrità.Art. 30Il proprietario che contravvenga alle <strong>di</strong>sposizioni del precedente articolo è passibile <strong>di</strong>ammenda secondo le <strong>di</strong>sposizioni vigenti, oltre alla chiusura della casa. In caso <strong>di</strong> rifiuto delpermesso <strong>di</strong> abitabilità <strong>di</strong> cui all’art. 28, l’interessato può reclamare al Me<strong>di</strong>co Provinciale.Art. 31Non è consentita l’abitabilità <strong>di</strong> case <strong>di</strong> nuova costruzione o rifatte e l’apertura <strong>di</strong> opificiindustriali gran<strong>di</strong> o piccoli, laboratori, ecc., aventi fogne per le acque immonde, o canali <strong>di</strong> scarico<strong>di</strong> acque industriali inquinate che immettano in corsi o canali <strong>di</strong> acqua, se non dopo l’assicurazioneche dette acque siano prima sottoposte ad una completa ed efficace depurazione, e che siano inoltreeseguite le speciali cautele prescritte dal presente regolamento e dall’Ufficiale Sanitario.I contravventori sono passibili <strong>di</strong> ammenda, secondo le vigenti <strong>di</strong>sposizioni, sentitol’Ufficiale Sanitario.Art. 32Per locale <strong>di</strong> abitazione si intendono tutti i locali che servono per la <strong>di</strong>mora, per il lavoro eper lo svago dell’uomo (alloggi, esercizi pubblici, opifici, laboratori, cinema, teatro, ecc.); i localiseminterrati non possono essere a<strong>di</strong>biti ad uso <strong>di</strong> abitazione. Tuttavia, in via eccezionale,validamente motivata, su parere dell’Ufficiale Sanitario, potrà essere tollerata l’abitabilità <strong>di</strong> localiper uso <strong>di</strong>urno, se questi sono riconosciuti sufficientemente asciutti, abbiano almeno l’altezza netta<strong>di</strong> tre metri e mezzo, e siano fuori terra per almeno 2 metri; siano separati da un’intercape<strong>di</strong>ne <strong>di</strong>metri uno <strong>di</strong> larghezza e profonda almeno fino al piano del pavimento del locale; abbiano aperturesufficienti per la ventilazione e la illuminazione <strong>di</strong>retta degli ambienti, in modo che la superficienetta sia pari ad un settimo della superficie del pavimento, la falda acquea sotterranea <strong>di</strong>sti, in ognitempo, <strong>di</strong> due metri almeno dalla base dei muri <strong>di</strong> fondazione.Il pavimento sia eseguito su vespaio a camera d’aria ed il pavimento stesso e le pareti sianoefficacemente protette contro l’umi<strong>di</strong>tà del suolo.Art. 33 (1)I muri <strong>di</strong> ambito devono essere <strong>di</strong> spessore tale, a seconda del materiale impiegato o delsistema <strong>di</strong> costruzione, da proteggere efficacemente i locali dalle variazioni atmosferiche esterne.Lo spessore <strong>di</strong> dette pareti non dovrà, in tutti i casi, essere inferiore a cm. 30. Le pareti dovrannoessere sempre protette ed impermeabilizzate all’esterno con un buon intonaco <strong>di</strong> cemento e devonoessere convenientemente tinteggiate.Art. 34 (1)E’ fatto obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere dall’umi<strong>di</strong>tà proveniente dal terreno, i muri ed i pavimenti,interponendo sopra le murature <strong>di</strong> fondazione o <strong>di</strong> cantina uno strato <strong>di</strong> materiale8


impermeabilizzante o <strong>di</strong> altro <strong>di</strong>spositivo idoneo allo scopo, ed eseguendo per i fabbricati nonprovvisti <strong>di</strong> cantina un vespaio dell’altezza minima <strong>di</strong> cm. 50. I pavimenti dei locali a piano terrenodevono essere sopraelevati <strong>di</strong> almeno 50 cm. sul livello del terreno esterno, convenientementedrenato e ventilato.I muri perimetrali che dovessero risultare addossati ad elevazioni del suolo o terrapieni,saranno completamente separati, e per tutta la loro altezza, da intercape<strong>di</strong>ne ventilato o coperto daalmeno cm. 60 <strong>di</strong> larghezza netta.(1) Mo<strong>di</strong>ficare l’articolo in correlazione ad eventuali <strong>di</strong>verse prescrizioni del Regolamento e<strong>di</strong>lizio comunaleArt. 35 (1)I locali destinati ad uso abitazione, anche solo temporanea, devono avere i seguenti requisiti:a) essere completamente asciutti, intonacati ed imbiancati;b) avere la superficie, le altezze minime e il rapporto illuminante previste dal regolamentoe<strong>di</strong>lizio comunale. Ai locali, destinati esclusivamente alla cottura delle vivande, è prescrittoche sia applicata sui fornelli una cappa o aspiratore o altro mezzo capace <strong>di</strong> aspirare i vapori<strong>di</strong> cottura.I sottotetti saranno <strong>di</strong> massima a<strong>di</strong>biti a ripostiglio.Eccezionalmente, sentito l’Ufficiale Sanitario, potranno essere resi abitabili: dovrannoallora essere forniti <strong>di</strong> adeguati servizi, in relazione alle <strong>di</strong>sposizioni del regolamentoe<strong>di</strong>lizio.I sottotetti abitabili dovranno avere l’accesso a mezzo <strong>di</strong> scale normali, ed essere muniti <strong>di</strong>controsoffitto con camera d’aria alta non meno <strong>di</strong> cm. 20.Qualora la copertura sia a terrazza si dovrà prevedere, sotto lo strato impermeabilizzante, unconveniente substrato coibente;c) ogni locale <strong>di</strong> abitazione deve avere almeno una finestra parentesi <strong>di</strong>rettamente all’esterno.La superficie netta <strong>di</strong> <strong>di</strong>retta illuminazione a serramenti chiusi deve raggiungere almeno 1/8<strong>di</strong> quella planimetrica per i locali al piano terreno e 1/10 per quella degli altri piani, con unminimo <strong>di</strong> mq. 1,20 se vi è una sola finestra.Nel computo della superficie <strong>di</strong> <strong>di</strong>retta illuminazione e ventilazione non verrà tenuto contodella parte <strong>di</strong> finestra al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> cm. 60 a partire dal pavimento del locale.Art. 36Ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale, deve essere dotato, oltre che <strong>di</strong> unacucina in<strong>di</strong>pendente, anche <strong>di</strong> una latrina regolare ben areata ed illuminata dall’esterno e completa<strong>di</strong> ogni presi<strong>di</strong>o (water, lavabo, bidet fisso ad acqua corrente, vasca da bagno). Ciò sempre cheesista lo scarico razionale delle acque nere ed un sufficiente approvvigionamento idrico.Solo nelle case preesistenti ed in caso <strong>di</strong> comprovata necessità, in via eccezionale, può esseretollerata una latrina per ogni quattro alloggi <strong>di</strong> non più otto locali complessivamente.Per i locali destinati a dormitori per più persone (convitti, laboratori, opifici ecc.) vi sarà unalatrina regolare almeno ogni 10 persone e, nel caso vi siano persone <strong>di</strong> sesso <strong>di</strong>verso, le latrinedovranno essere nettamente <strong>di</strong>stinte per uomini e donne.Il pavimento delle latrine deve essere ricoperto <strong>di</strong> piastrelle greificate, le pareti fino a m. 2,00ricoperte <strong>di</strong> piastrelle <strong>di</strong> ceramica impermeabili e lavabili. (1)(1) Ve<strong>di</strong> nota precedenteArt. 37 (1)Le condutture <strong>di</strong> scarico per le latrine e le cucine devono essere <strong>di</strong> idoneo materialeimpermeabile con giunti bene sigillati a perfetta tenuta, del <strong>di</strong>ametro interno <strong>di</strong> almeno cm. 10 per lelatrine e cm. 6 se per cucine, collocate in opera in modo da rendere impossibile ogni permeazione9


nei muri. Dette condutture devono essere prolungate fino al tetto per la necessaria ventilazione con<strong>di</strong>ametri minimi <strong>di</strong> cm. 6. Le condutture <strong>di</strong> fognatura domestiche devono essere separateall’imbocco con le tubazioni stradali, con sifone e chiusura idraulica.Qualora non esista lo smaltimento razionale, lo scarico delle fognature domestiche nelcondotto stradale deve avvenire attraverso fossa settica; ove però manchi una qualsiasicanalizzazione o corso d’acqua atto a ricevere le acque nere, in via eccezionale può essereconsentita la <strong>di</strong>spersione nel sottosuolo previo accertamento geologico da parte dell’UfficialeSanitario e del tecnico comunale e trattamento con fossa settica.Art. 38Le cucine devono essere munite <strong>di</strong> acquaio con relativo scarico, e <strong>di</strong> fornello completo <strong>di</strong>cappa <strong>di</strong> aspirazione o <strong>di</strong> aspiratore o <strong>di</strong> altro sistema idoneo. Ogni canna <strong>di</strong> camino, nelle case dacostruirsi a nuovo dovrà servire un solo focolare, camino, stufa, calorifero o cucina. Esse sarannocostruite con tubi <strong>di</strong> terra cotta o canne murali impermeabili ed in modo che si possa praticarne lapulitura meccanica. Saranno protratte fin fuori del tetto e completate da fumaioli solidamenteassicurati. Deve essere assicurato con ogni mezzo razionale ed idoneo che il fumo e le scorie nonprovochino <strong>di</strong>sturbi agli abitanti.Art. 39 (1)Anche i vani scala devono essere sufficientemente illuminati ed aerati <strong>di</strong>rettamentedall’esterno ed avere pareti lisce e lavabili per una altezza <strong>di</strong> m. 1,50.I pavimenti <strong>di</strong> tutti i locali <strong>di</strong> abitazione, degli androni, dei pianerottoli delle scale, devonoessere costituiti da piastrelle impermeabili e lavabili o da marmo o da parquet o da pavimentazionisimilari. La copertura con materiale sintetico deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco,sentito il parere dell’Ufficiale Sanitario.E’ vietata la pavimentazione con materiale poroso e polveroso.(1) Ve<strong>di</strong> nota precedenteArt. 40I locali portineria sono considerati come abitazione e quin<strong>di</strong> devono corrispondere a tutte leprescrizioni del presente regolamento. Comunque l’alloggio del portiere, ove esiste, deve esserecomposto <strong>di</strong> almeno due camere utili, oltre cucina e latrina e la superficie complessiva non deveessere inferiore ai mq. 60.Art. 41Tutte le coperture <strong>di</strong> fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quantoverso i cortili ed altri spazi coperti, <strong>di</strong> canali metallici <strong>di</strong> gronda, sufficientemente ampi da riceveree tradurre le acque pluviali ai tubi <strong>di</strong> sfogo. In detti canali <strong>di</strong> gronda, come nei tubi <strong>di</strong> sfogo, èassolutamente vietato d’immettere acque lorde o <strong>di</strong> lavatura domestica provenienti dai cessi, acquai,ecc.. Comunque è vietato che tali canali costituiscano motivo <strong>di</strong> antiigienicità del suolo.I tubi <strong>di</strong> sfogo dovranno essere in numero sufficiente e preferibilmente in ferro o ghisa negliultimi 3 metri, pel corso dei quali saranno incastrati nel muro esterno della casa, quando siaprospiciente su strade o piazze pubbliche.Art. 4210


Le case dovranno essere approvvigionate con acqua <strong>di</strong>chiarata potabile dal LaboratorioProvinciale <strong>di</strong> Igiene e Profilassi e dal Me<strong>di</strong>co Provinciale.Art. 43 (1)I pozzi neri e serbatoi <strong>di</strong> acque domestiche <strong>di</strong> rifiuto (pozzetti degli acquai, bottini degliorinatoi), devono corrispondere alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a) <strong>di</strong>stare dall’e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> almeno metri uno ed essere in<strong>di</strong>pendenti dai muri perimetrali, delfabbricato; fra il muro della casa e la parete del pozzo nero si interporrà uno strato <strong>di</strong> argillao <strong>di</strong> calcestruzzo;b) <strong>di</strong>stare almeno metri 25 da qualunque pozzo o cisterna <strong>di</strong> acque, ubicata a monte e non avalle;c) essere costruiti a completa tenuta, quin<strong>di</strong> avere il fondo e le pareti dello spessore <strong>di</strong> almeno50 centimetri, costruite in muratura e con malta idraulica e in calcestruzzo cementizio,rivestite da intonaco cementizio a forte tenore <strong>di</strong> cemento;d) essere <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, ad angoli arrotondati e fondo concavo e con apertura superioremunita <strong>di</strong> chiusino o <strong>di</strong> altro mezzo che si opponga alla benché minima esalazione;e) essere muniti <strong>di</strong> canna <strong>di</strong> ventilazione sporgente oltre il tetto della casa.(1) Ve<strong>di</strong> nota precedenteArt. 43 – 2^ commaLa vuotatura dei pozzi neri e dei serbatoi <strong>di</strong> rifiuti (latrine, cisterne, delle orine e dei lavatoiecc.) dovrà essere fatta con sistemi idonei ed inodori con <strong>di</strong>sinfezione prima e dopo. Nei mesi damaggio a settembre potrà essere fatta dalle ore 20.00 alle ore 7.00 e nei mesi da ottobre ad apriledalle ore 18.00 alle ore 7.00.Nel praticare la vuotatura dei pozzi neri, delle fogne, ecc. e nell’eseguire le riparazioni aimedesimi, si dovranno prendere tutte le precauzioni che saranno in<strong>di</strong>cate dall’Ufficiale Sanitario,per prevenire la asfissia degli operai ed altre nocive conseguenze.b) ABITAZIONI ESISTENTIArt. 44 (1)Nelle case esistenti si dovrà togliere possibilmente l’addossamento dei terrapieni ai muricostruendo una intercape<strong>di</strong>ne per tutta l’altezza della parete da isolare. Le abitazioni aventi il pianoterreno sprovvisto <strong>di</strong> pavimento, dovranno essere pavimentate costruendo un vespaio – camerad’aria (muretti e tavelloni) convenientemente drenato e ventilato e sopraelevato il piano delpavimento <strong>di</strong> 50 cm. rispetto al terreno circostante.Art. 45Le stanze da letto dovranno essere tenute in buone con<strong>di</strong>zioni, quelle sottostantiimme<strong>di</strong>atamente al tetto dovranno essere munite <strong>di</strong> controsoffitto ovvero <strong>di</strong> tetto tavellonato.Art. 46Le pareti <strong>di</strong> tutte le stanze dovranno essere intonacate.I proprietari delle case sono obbligati a provvedere prontamente a quelle riparazioni <strong>di</strong>fabbricati, la cui trascuratezza possa riuscire <strong>di</strong> pericolo alla salute ed alla incolumità delle persone.11


Il Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario o su richiesta del Me<strong>di</strong>co Provinciale, può <strong>di</strong>chiarareinabitabile una casa o parte <strong>di</strong> essa per ragioni igieniche o or<strong>di</strong>narne lo sgombero.12Art. 47Ferma restando l’osservanza dell’art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e degli articoli 89 e 91 del regolamento san. Gen. 3 febbraio 1901, n. 45, ed in virtù dell’art.97 del regolamento medesimo, si dovranno considerare come insalubri anche le abitazioni nellequali a giu<strong>di</strong>zio del Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario, si riscontrino:a) grado così notevole <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà del pavimento e delle pareti, <strong>di</strong> riuscire pregiu<strong>di</strong>zievole allasalute;b) mancanza <strong>di</strong> pavimentazione;c) mancanza <strong>di</strong> ogni intavellatura, impalcatura o soffitto, che protegga l’ambiente abitato dalleintemperie;d) mancanza <strong>di</strong> condotto <strong>di</strong> scarico del fumo del focolare;e) grave <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> luce naturale o <strong>di</strong> ventilazione;f) mancanza d’acqua potabile;g) mancanza <strong>di</strong> servizi igienici, sempre che sia consentita la costruzione degli stessi dallevigenti norme in materia urbanistica.Pertanto il Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario, or<strong>di</strong>nerà i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> risanamentoassegnando un congruo periodo <strong>di</strong> tempo in rapporto alla quantità ed alla qualità dei lavori. Ove nonsiano attuabili sufficienti miglioramenti o i proprietari si rifiutino <strong>di</strong> attuarli il Sindaco, sentitol’Ufficiale Sanitario, <strong>di</strong>chiarerà la casa in tutto o in parte inabitabile e ne or<strong>di</strong>nerà la chiusura.(1) Ve<strong>di</strong> nota precedentec) ABITAZIONI COLLETTIVEArt. 48 (1)I convitti, gli ospizi, i conventi, i collegi e le collettività in genere, ecc. devono avere localiseparati per il bagno, l’infermeria e per gli affetti da malattie contagiose. Tutte le abitazionicollettive (compresi gli ospedali, gli uffici, gli opifici, gli alberghi) devono essere quoti<strong>di</strong>anamentepulite e, all’occorrenza, <strong>di</strong>sinfettate.Le sale cinematografiche ed i teatri debbono essere <strong>di</strong>mensionati in modo da assicurarealmeno 7 metri cubi d’aria a persona e debbono essere dotati <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> ventilazione checonsentano un ricambio dell’aria dell’ambiente non inferiore a tre volte per ora.In tali minime con<strong>di</strong>zioni dovrà essere prescritto l’assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumare.I cinematografi, teatri, alberghi, trattorie, osterie, caffè e tutte le collettività ecc. devonoessere provveduti <strong>di</strong> un numero sufficiente <strong>di</strong> latrine ed orinatoi per loro uso esclusivo, <strong>di</strong>sposti edubicati in modo da avere luce ed aria <strong>di</strong>retta. La latrina deve avere il pavimento ricoperto <strong>di</strong>piastrelle greificate o similari e le pareti ricoperte <strong>di</strong> piastrelle <strong>di</strong> ceramica impermeabili fino a m.2,00 e contenere un lavan<strong>di</strong>no nell’interno.Latrine ed orinatoi, costruiti con pavimento <strong>di</strong> piastrelle impermeabili e lavabili, devonoessere tenuti in perfetto stato <strong>di</strong> manutenzione e <strong>di</strong> nettezza da parte dei proprietari dell’esercizio: datali locali non devono provenire esalazioni o odori molesti.Gli orinatoi devono essere collocati in antilatrina o locali appartati con pavimento greificatoe pareti piastrellate fino a m. 2,00. Tali orinatoi devono essere adeguatamente areati e forniti <strong>di</strong>cacciata d’acqua.Ogni esercizio pubblico o aperto al pubblico deve essere dotato <strong>di</strong> almeno una latrina areata<strong>di</strong>rettamente dall’esterno.(1) Ve<strong>di</strong> nota precedente


d) ALBERGHIArt. 49In<strong>di</strong>pendentemente dalla autorizzazione prescritta dalla legge sulla pubblica sicurezza, e daquanto è prescritto ai fini dell’e<strong>di</strong>lizia, per la apertura e la trasformazione <strong>di</strong> alberghi, occorrerà, aifini igienico-sanitari, anche l’autorizzazione dell’Ufficiale Sanitario.Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno all’Ufficiale Sanitario ilprogetto sia delle nuove costruzioni, che delle trasformazioni <strong>di</strong> locali ad uso albergo.Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione <strong>di</strong> locali sarà trasmessaall’Ufficiale Sanitario la pianta <strong>di</strong> tutti i locali da occupare.Contro il rifiuto <strong>di</strong> autorizzazione da parte dell’Ufficiale Sanitario è possibile inoltrarericorso al Me<strong>di</strong>co Provinciale competente.La decisione del Me<strong>di</strong>co Provinciale è provve<strong>di</strong>mento definitivo.Chi eserciterà l’industria alberghiera nonostante il rifiuto della prescritta autorizzazione saràpunito nei termini <strong>di</strong> legge.e) STALLEArt. 50 (1)Le stalle saranno ampie opportunamente ventilate ed illuminate. Devono avere una cubatura<strong>di</strong> almeno mc. 30 per capo <strong>di</strong> bestiame grosso, e la metà per il bestiame minuto.Il pavimento della stalla, con pendenza adeguata, sarà lastricato con materiale impermeabileed avrà gli scoli necessari per condurre le urine in apposito pozzetto, ed al letamaio, me<strong>di</strong>antecondotti a fondo concavo ed impermeabile.I pozzetti dovranno rispondere a tutte le con<strong>di</strong>zioni costruttive richieste per i pozzi neri.Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie dovranno essere fatte in modo da potersi facilmentepulire ed in caso <strong>di</strong> bisogno completamente <strong>di</strong>sinfettare.Le finestre dovranno essere munite <strong>di</strong> reticelle <strong>di</strong> protezione contro le mosche. Le stalledevono essere <strong>di</strong>stanti dalle abitazioni almeno metri 20. Ogni stalla deve essere fornita <strong>di</strong> luceartificiale e <strong>di</strong> acqua potabile ed essere tenuta costantemente pulita.Art. 51 (1)Il letame dovrà essere raccolto in concimaie. Per le case sparse la concimaia dovrà essere<strong>di</strong>stante almeno 30 metri dall’uscita dell’abitazione e dai depositi o condutture <strong>di</strong> acque, qualora lestalle abbiano una capacità non superiore a 20 capi grossi <strong>di</strong> bestiame. Nell’eventualità <strong>di</strong> capacitàmaggiori, l’Ufficiale Sanitario determinerà caso per caso la maggiore <strong>di</strong>stanza occorrente.E’ assolutamente vietato versare nelle concimaie i rifiuti fecali umani.E’ vietato costruire stalle e concimaie nel centro abitato. Le concimaie devono essere, in ognicaso, costruite a regola d’arte e d’igiene secondo le istruzioni dell’Ufficiale Sanitario e del Tecnicocomunale a meno che non vi sia una speciale legge.Art. 52 (1)I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera, dovranno essere completamente separatidalle abitazioni e <strong>di</strong>stanti almeno 20 m.. La costruzione <strong>di</strong> tali locali deve essere conforme allenorme tecniche e dovrà essere regolarmente autorizzata.13


Il servizio <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina scolastica comprende la profilassi, la me<strong>di</strong>cina preventiva, lavigilanza igienica, il controllo dello stato <strong>di</strong> salute <strong>di</strong> ogni scolaro e si avvale della collaborazionedella scuola nell’educazione igienico-sanitaria.Le prestazioni sanitarie <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina preventiva e d’urgenza, nell’ambito dei servizi dellame<strong>di</strong>cina scolastica, agli alunni e al personale della scuola sono gratuite.Art. 58Presso il <strong>Comune</strong> sarà destinato un ufficio apposito o con altro ufficio sanitario, per lenecessità del me<strong>di</strong>co scolastico. Presso ogni e<strong>di</strong>ficio scolastico verrà ricavato un apposito locale daa<strong>di</strong>birsi ad ambulatorio <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina scolastica. Nel caso che ciò non sia possibile, potrà essereautorizzato dall’Ufficiale sanitario l’esercizio ambulatoriale della me<strong>di</strong>cina scolastica fuori daglie<strong>di</strong>fici scolastici, purché in sede propria, <strong>di</strong>stinta ad altri servizi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina sociale.Gli altri enti pubblici e <strong>di</strong> privati gestori <strong>di</strong> scuole avranno analoghi obblighi nei rispettiviistituti, circa la fornitura dei locali.Art. 59L’idoneità dei locali, anche in relazione alla loro attrezzatura, verrà accertata dall’Ufficialesanitario il quale dovrà fare le proposte atte ad eliminare eventuali deficienze riscontrate.Art. 60Presso la sala <strong>di</strong> visita me<strong>di</strong>ca saranno tenuti costantemente aggiornati dal me<strong>di</strong>co scolastico:a) il registro delle visite effettuate;b) il registro delle vaccinazioni, rivaccinazione ed altre operazioni immunitarie eseguite nellescuole;c) il registro delle <strong>di</strong>sinfezioni e <strong>di</strong>sinfestazioni;d) il registro inventario dell’arredamento e dello strumentario.Debbono pure essere custo<strong>di</strong>ti dal me<strong>di</strong>co scolastico in apposito arma<strong>di</strong>o a chiave, i documentisoggetti a segreto professionale e d’ufficio e particolarmente:1) le cartelle sanitarie scolastiche in<strong>di</strong>viduali del tipo prescritto dal Ministero dellaSanità;2) i rapporti delle indagini domiciliari;3) i risultati degli accertamenti <strong>di</strong>agnostici;4) gli atti d’ufficio, ivi comprese la corrispondenza intercorsa con i familiari e con isanitari curanti e le note scambiate con il capo dell’istituto o <strong>di</strong>rettore della scuola econ gli insegnanti.Le cartelle sanitarie con annessa documentazione seguono, con le cautele suin<strong>di</strong>cate, ilpassaggio <strong>di</strong> classe e <strong>di</strong> scuola degli alunni e devono essere conservate dopo la cessazione dellafrequenza.Art. 61Valendosi della facoltà concessa dal secondo comma dell’art. 13 del D.P.R. 11 febbraio1961, n. 264 il servizio <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina scolastica è affidata ad un me<strong>di</strong>co condotto a titolo <strong>di</strong> incarico-Il servizio <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina scolastica a carattere prevalentemente profilattico può essere affidataad un me<strong>di</strong>co libero professionista.Le norme per l’incarico ed il trattamento dell’eventuale personale sanitario ausiliario sarannostabilite da apposito regolamento.15


Art. 62A mente dell’art. 22 del D.P.R. 22 <strong>di</strong>cembre 1967. n. 1518, il me<strong>di</strong>co scolastico provvede a:a) sottoporre a visita preliminare all’inizio dell’anno scolastico, tutti i soggetti, allo scopo <strong>di</strong>accertare gli eventuali impe<strong>di</strong>menti ad una normale frequenza scolastica;b) selezionare gli alunni che abbisognino <strong>di</strong> più approfon<strong>di</strong>ti accertamenti;c) visitare accuratamente almeno due volte nel corso dell’anno gli alunni frequentanti, alloscopo <strong>di</strong> controllarne lo sviluppo psico-fisico;d) eseguire le reazioni tubercoliniche registrandone l’esito e far eseguire l’indagineschermografica, <strong>di</strong> norma al primo ed al quarto anno della scuola elementare, ed al terzoanno della scuola me<strong>di</strong>a in collaborazione con i <strong>di</strong>spensari antitubercolari;e) eseguire visite straor<strong>di</strong>narie o perio<strong>di</strong>che ai soggetti che richiedono speciale osservazione eda quelli che lasciano la scuola definitivamente o che passano ad altre scuole ed istituti;f) avviare a visita specialistica presso idonee istituzioni i soggetti che hanno bisogno <strong>di</strong>particolari accertamenti al fine <strong>di</strong> proporne l’eventuale assegnazione alle scuole speciali, alleclassi <strong>di</strong>fferenziali o a centri e istituzioni particolari <strong>di</strong> cura e <strong>di</strong> rieducazione.E’ altresì compito del me<strong>di</strong>co scolastico, nell’ambito delle sue attribuzioni, <strong>di</strong> collaborarecon i <strong>di</strong>rigenti scolastici, con gli insegnanti, con le famiglie e con i centri me<strong>di</strong>co-psico-pedagogici,al fine sia <strong>di</strong> ottenere il miglior ren<strong>di</strong>mento scolastico degli alunni, sia <strong>di</strong> evitare o limitare le cause<strong>di</strong> affaticamento mentale.La stessa collaborazione sarà posta in atto per promuovere o coor<strong>di</strong>nare le iniziative piùidonee per lo svolgimento <strong>di</strong> ogni attività <strong>di</strong> educazione sanitaria, secondo i programmi e leistruzioni della superiore autorità sanitaria.(1) In<strong>di</strong>care il numero del personale sanitario ausiliario assistenti sanitarie, infermiere professionali, vigilatricid’infanzia, ostetriche, che devono essere in possesso del <strong>di</strong>ploma previsto dalla legge 19 luglio 1940, n. 1098.Art. 63In or<strong>di</strong>ne alla vigilanza igienica il me<strong>di</strong>co, coa<strong>di</strong>uvato dall’ostetrica comunale, controlla chesiano mantenuti in or<strong>di</strong>ne e in efficienza i locali, gli arredamenti, le attrezzature e gli impianti <strong>di</strong>illuminazione, <strong>di</strong> riscaldamento e <strong>di</strong> ventilazione.Vigila sulla pulizia personale degli alunni, in stretta collaborazione con il corpo insegnante,si accerta che sia fatto uso conveniente e assiduo delle docce ed esercita la vigilanza sullecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pulizia dei servizi igienici.Svolge altresì opera assidua <strong>di</strong> sorveglianza sui locali <strong>di</strong> cucina e annessi e sulle suppellettili,sulle provviste <strong>di</strong> generi alimentari, sul rispetto delle tabelle <strong>di</strong>etetiche, sulla confezione e<strong>di</strong>stribuzione della refezione scolastica, nonché sui requisiti igienici <strong>di</strong> qualsiasi cibo o bevanda<strong>di</strong>stribuiti, sotto qualunque forma, nelle scuole e negli istituti.Quando le con<strong>di</strong>zioni degli e<strong>di</strong>fici o dei locali a<strong>di</strong>biti a sede <strong>di</strong> scuola o <strong>di</strong> istituti educativi, olo stato dei servizi igienici, o delle attrezzature, o degli impianti suddetti si presentino con strutturee caratteri contrastanti con quelli prescritti dalle norme sulla e<strong>di</strong>lizia scolastica o siano, oltreché<strong>di</strong>sadatti, antigienici e <strong>di</strong> nocumento per gli alunni frequentanti, il me<strong>di</strong>co scolastico ne rende edottol’Ufficiale sanitario che è tenuto a darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione al <strong>di</strong>rettore della scuola o alcapo dell’istituto, al sindaco, al me<strong>di</strong>co provinciale e al provve<strong>di</strong>tore agli stu<strong>di</strong>.Per le esigenze <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria manutenzione dei locali, impianti e servizi, l’Ufficiale sanitariorende edotta l’autorità comunale.Art. 64Per quanto concerne i rapporti con il personale insegnante ed i familiari degli alunni, ilme<strong>di</strong>co scolastico deve:16


a) concordare con il personale <strong>di</strong>rettivo della scuola i giorni e l’ora del ricevimento deifamiliari degli alunni;b) far accompagnare gli alunni dai genitori al momento della visita;c) prendere contatti, tramite la <strong>di</strong>rezione della scuola o dell’istituto e, ove occorra, anche<strong>di</strong>rettamente con i familiari degli alunni, per chiedere o riferire notizie relative alla salutedegli stessi;d) tenere costantemente informato il personale <strong>di</strong>rettivo della scuola, <strong>di</strong> ogni evenienza <strong>di</strong>carattere igienico sanitario, fornendo pareri su qualunque quesito che comunque interessil’igiene scolastica qualunque quesito che comunque interessi l’igiene scolastica e la salutesomato-psichica dello scolaro.Ad analogo compito informativo è tenuto il personale <strong>di</strong>rettivo della scuola nei confronti delme<strong>di</strong>co scolastico.Art. 65Il me<strong>di</strong>co scolastico ha il compito <strong>di</strong>:curare la compilazione dei dati statistici;inviare ogni quadrimestre e ogni qualvolta sia ritenuto necessario all’Ufficiale sanitario unarelazione sull’azione svolta comprensiva <strong>di</strong>:a) notizie statistiche concernenti il genere e il numero delle visite effettuate e gli accertamentispecialistici e <strong>di</strong> laboratorio; i colloqui ed i rapporti con i familiari degli alunni;b) classificazione degli esiti;c) rilievi epidemiologici;d) eventuali interventi <strong>di</strong> profilassi immunitaria o chemioantibiotica;e) prestazioni <strong>di</strong> pronto soccorso;f) attività <strong>di</strong> educazione sanitaria;g) proposte ritenute opportune ai fini <strong>di</strong> un miglioramento dell’azione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina scolastica;h) riepilogo del registro dei materiali <strong>di</strong> consumo con il carico e lo scarico del mese.Analogo adempimento sarà assolto dai <strong>di</strong>rettori sanitari degli istituti pe<strong>di</strong>atrici <strong>di</strong> ricovero e<strong>di</strong> cura, responsabili dei servizi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina scolastica.Art. 66La vigilanza sanitaria sull’attività ginnico-sportiva degli alunni iscritti agli istituti <strong>di</strong>istruzione secondaria spetta al me<strong>di</strong>co scolastico che, d’intesa con gli insegnanti <strong>di</strong> educazionefisica, determina l’idoneità dei soggetti anche in or<strong>di</strong>ne alla possibilità <strong>di</strong> preparazione <strong>di</strong> garesportive.Art. 67L’Ufficiale sanitario in una propria relazione da inviare al Me<strong>di</strong>co Provinciale e alProvve<strong>di</strong>tore agli Stu<strong>di</strong> alla fine <strong>di</strong> ciascun quadrimestre scolastico, riepilogherà le relazioni deime<strong>di</strong>ci scolastici, formulando eventualmente proposte o prospettando le iniziative necessarie per ilpotenziamento e il miglioramento dei servizi.Art. 68Il personale sanitario ausiliario, secondo le specifiche competenze, collabora:1) con i me<strong>di</strong>ci scolastici, sia generici che specialistici, nel preparare l’occorrente per le visiteme<strong>di</strong>che e nel prestare l’assistenza durante l’espletamento delle stesse, nel pre<strong>di</strong>sporre edaggiornare le cartelle sanitarie scolastiche in<strong>di</strong>viduali; nel segnalare i casi che abbisognano<strong>di</strong> solleciti interventi; nel controllare che siano adottati i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sposti; nel17


accogliere atti e documenti necessari per l’invio dei bambini a visite specialistiche, a Centri<strong>di</strong> assistenza specializzata o ad istituzioni climatiche; nell’adottare i provve<strong>di</strong>mentiprofilattici richiesti in casi <strong>di</strong> malattie infettive e contagiose; nel selezionare i bambini daavviare alle colonie estive; nel porre a <strong>di</strong>sposizione del servizio-me<strong>di</strong>co-scolastico icertificati delle vaccinazioni, già registrate presso l’Ufficio profilattico comunale,nell’assicurare le con<strong>di</strong>zioni igieniche e la pulizia dei locali e dell’arredamento; nel vigilaresulla sufficienza delle aule, dell’illuminazione, della ventilazione, del riscaldamento edell’approvvigionamento idrico; nell’assicurare il pronto soccorso; nel riferire ai me<strong>di</strong>ciogni inconveniente <strong>di</strong> carattere igienico-sanitario che interessa l’ambiente scolastico.2) con gli insegnanti nell’ottenere informazioni sulle con<strong>di</strong>zioni psicofisiche e sul ren<strong>di</strong>mentoscolastico, affinché venga attuata la più ampia ed attiva collaborazione per lo svolgimentodei programmi <strong>di</strong> educazione sanitaria e propaganda igienica;3) con i genitori e le famiglie degli alunni, anche a mezzo <strong>di</strong> visite domiciliari per: reperire utiliinformazioni sullo stato <strong>di</strong> salute degli scolari e dei conviventi nonché sulle con<strong>di</strong>zionisociali ed igieniche delle abitazioni; impartire consigli <strong>di</strong> carattere igienico e <strong>di</strong> assistenzame<strong>di</strong>co-sociale; introdurre <strong>di</strong>scussioni su temi fondamentali riguardanti l’igiene e lame<strong>di</strong>cina preventiva;4) con tutti gli Enti e le istituzioni che cooperano con le Amministrazioni localidell’organizzazione e nel funzionamento del servizio (Federazioni O.N.M.I., Consorziprovinciali antitubercolari, Centri per le malattie sociali, Patronati scolastici, Organizzazionigiovanili, ecc.);5) con gli stessi scolari al fine <strong>di</strong> ottenere il miglioramento delle loro abitu<strong>di</strong>ni igieniche e <strong>di</strong>neutralizzare i fattori che pre<strong>di</strong>spongono all’insorgenza <strong>di</strong> stati patologici, minorazioni,deficienze funzionali, ecc.Art. 69Il servizio <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina scolastica, ove occorra, potrà essere svolto anche nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong>chiusura delle scuole durante l’anno scolastico attraverso l’attività ambulatoriale e le prestazioni <strong>di</strong>istituto, in favore della popolazione scolastica iscritta.Nel periodo <strong>di</strong> vacanza estiva i servizi sanitari scolastici funzionano, per le attività connessecon l’invio dei fanciulli alle colonie climatiche e per l’assistenza nelle colonie esistenti nell’ambitodel territorio comunale.Art. 70L’Ufficiale sanitario secondo le istruzioni e <strong>di</strong>sposizioni impartite dal me<strong>di</strong>co provinciale,d’intesa con Provve<strong>di</strong>torato agli Stu<strong>di</strong>, stabilisce con il capo della scuola o dell’Istituto e con ilme<strong>di</strong>co scolastico le modalità <strong>di</strong> svolgimento e gli orari dei servizi sanitari generici e specialistici,in modo che le lezioni non subiscano intralcio e risulti armonizzata l’attività sanitaria con quellascolastica.Art. 71Quando vi sia fondato timore che le scuole possano essere mezzo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> malattiecontagiose, esse saranno con or<strong>di</strong>nanza del Sindaco su parere conforme dell’Ufficiale sanitario peril periodo che si reputerà strettamente necessario per arrestare l’epidemia e, comunque, la chiusuradovrà effettuarsi almeno per il periodo <strong>di</strong> incubazione della malattia. Il Sindaco ne riferiràall’Autorità Sanitaria Provinciale ed al Provve<strong>di</strong>tore agli Stu<strong>di</strong>.Prima <strong>di</strong> riammettervi gli allievi, si procederà ad un’accurata <strong>di</strong>sinfezione generale deibanchi, delle pareti, del pavimento, e <strong>di</strong> tutti gli attrezzi scolastici, ed al controllo degli alunni.18


Art. 72I conviventi con persone colpite da malattie infettive, dovranno essere imme<strong>di</strong>atamenteallontanati dalle scuole, siano essi insegnanti, alunni, inservienti od altre persone che le frequentino.L’allontanamento dalla scuola durerà il tempo che sarà ritenuto necessario dall’Ufficialesanitario.I bambini esclusi dalle scuole per malattie infettive non vi saranno riammessi, se non inseguito a <strong>di</strong>chiarazione dell’Ufficiale sanitario, dalla quale risulti che sia trascorso tutto il periodo <strong>di</strong>contagiosità.Art. 73Non saranno ammessi alle scuole i bambini che non abbiano ancora subito le vaccinazioniobbligatorie antivaiolosa e anti<strong>di</strong>fterica, nonché quella antipoliomelitica o altre vaccinazioni<strong>di</strong>sposte dall’Autorità competente.Nella stagione primaverile saranno rivaccinati contro il vaiolo gli scolari che avendosuperato l’ottavo anno <strong>di</strong> età non fossero ancora stati rivaccinati.Capo IVIGIENE NELLE CHIESEArt. 74Nelle Chiese e locali annessi devono essere adottate le norme igieniche contenute in questoregolamento in quanto applicabili.Capo VIGIENE DEGLI ABITATI RURALIArt. 75Le con<strong>di</strong>zioni minime <strong>di</strong> abitabilità delle case rurali debbono essere comprese nei limiti dellenorme <strong>di</strong> massima stabiliti dal Me<strong>di</strong>co Provinciale sentito il parere del Consiglio Provinciale <strong>di</strong>Sanità con riguardo allo stato <strong>di</strong> fatto esistente, ed alle speciali con<strong>di</strong>zioni topografiche, climaticheed agricole, ai sensi dell’art. 219 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.Art. 76Il proprietario <strong>di</strong> casa rurale a<strong>di</strong>bita per abitazione <strong>di</strong> colono, (affittuari coltivatori <strong>di</strong>retti –coloni – mezzadri – operai avventizi - ecc. che sono addetti alla coltivazione <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> suaproprietà), è obbligato a mantenere lo stabile in con<strong>di</strong>zioni rispondenti alle necessità igieniche esanitarie.In caso che il proprietario non provveda, il Sindaco, fatti eseguire dall’Ufficiale sanitario gliaccertamenti, ne riferisce al Me<strong>di</strong>co Provinciale il quale richiede all’Ufficio del Genio Civile laperizia dei lavori occorrenti e la trasmette al Sindaco. Questi comunica la perizia al proprietario,fissandogli un termine per l’esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.19


Se il proprietario omette o ritarda l’esecuzione dei lavori predetti, il Sindaco provveded’ufficio alle riparazioni e completamenti nei mo<strong>di</strong> e termini stabiliti nel T.U. della Legge comunalee provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.Art. 77Quando i contatti per l’esecuzione <strong>di</strong> lavori a carico dello Stato, delle province, dei comuni o<strong>di</strong> altri enti pubblici includono l’obbligo <strong>di</strong> assicurare l’abitazione al personale impiegato nei lavoristessi, l’assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell’abitazione medesima sia essa in localiprovvisori o permanenti, vengano osservate le norme <strong>di</strong> igiene, dettate dalla autorità competente suconforme parere favorevole dell’Ufficiale sanitario, per quanto riguarda cubatura, ventilazione,illuminazione, fornitura <strong>di</strong> acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazionenecessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.Art. 78Le con<strong>di</strong>zioni minime <strong>di</strong> idoneità dei ricoveri in<strong>di</strong>cati nei precedenti articoli debbono esserecomprese nei limiti delle norme <strong>di</strong> massima tracciate dal Consiglio Provinciale Sanitario, anche neiriguar<strong>di</strong> alla tutela speciale delle donne e dei fanciulli ed alla <strong>di</strong>fesa dei lavoratori dalla infezionemalarica.Art. 79L’obbligo imposto ai proprietari <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> rustici, <strong>di</strong> mantenere in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> abitabilità dalpunto <strong>di</strong> vista igienico le loro case a<strong>di</strong>bite per abitazione dei coltivatori dei fon<strong>di</strong>, cessa se la casaviene destinata ad uso <strong>di</strong>verso.Similmente i proprietari dei fon<strong>di</strong> coltivati me<strong>di</strong>ante l’opera temporanea <strong>di</strong> operai avventizinon aventi stabile abitazione nel <strong>Comune</strong> o nei Comuni dove i fon<strong>di</strong> sono situati, non hanno obbligo<strong>di</strong> fornire tali operai <strong>di</strong> ricovero notturno a termini <strong>di</strong> legge, se costoro <strong>di</strong>morano stabilmente in altriComuni vicini ove possano agevolmente recarsi la sera, a lavoro compiuto.Capo VISORVEGLIANZA SULLE ACQUE POTABILIArt. 80L’approvvigionamento <strong>di</strong> acqua per uso potabile agli agglomerati urbani sarà fatto in seguitoad esame del Laboratorio Provinciale <strong>di</strong> Igiene e Profilassi, sempre che essa risulti buona percomposizione fisico-chimica e scevra da ogni in<strong>di</strong>zio d’inquinamento e in seguito ad esame delluogo <strong>di</strong> derivazione, che assicuri l’impossibilità d’infiltrazioni prossime o remote, capaci <strong>di</strong>alterarne in avvenire le buone con<strong>di</strong>zioni. La captazione sarà eseguita dopo approvazione delprogetto da parte degli organi competenti.Art. 81Le fontane pubbliche per uso potabile devono essere costruite in modo che non sia possibilel’inquinamento dell’acqua nel suo attingimento.Art. 8220


La <strong>di</strong>stribuzione dell’acqua della condotta pubblica per uso domestico sarà fatta,preferibilmente, col sistema del contatore <strong>di</strong>rettamente dai tubi stradali.Art. 83L’uso <strong>di</strong> acqua destinata ad uso potabile e non proveniente da pubblici acquedotti deveessere autorizzato dal Me<strong>di</strong>co Provinciale in seguito ad analisi effettuata dal LaboratorioProvinciale <strong>di</strong> Igiene e Profilassi, a spese dell’utente, sentito anche l’Ufficiale Sanitario.Tali controlli devono essere ripetuti almeno ogni anno.Art. 84Non potrà essere concesso in locazione, nessun immobile, anche stagionale, senza che siaprovvisto <strong>di</strong> acqua potabile.Art. 85La tubatura <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione e <strong>di</strong> scarico dell’acqua per uso potabile non dovrà mai averealcuna contiguità con quella per la <strong>di</strong>stribuzione e scarico dell’acqua per le latrine.Art. 86Qualora ve ne fosse bisogno, i pozzi d’acqua per uso potabile e domestico dovranno esserescavati, lontani da qualunque causa d’inquinamento da parte del terreno circostante, tenendopresente la <strong>di</strong>rezione del movimento della falda liquida sotterranea.In ogni caso dovranno <strong>di</strong>stare almeno 30 metri dai pozzi neri o dai depositi <strong>di</strong> letame od’altre immon<strong>di</strong>zie e dovranno captare la falda a monte <strong>di</strong> detti pozzi neri o depositi <strong>di</strong> letame.La loro apertura sarà contornata da uno spazio <strong>di</strong> suolo libero ed impermeabile con pendenzaverso l’esterno.Art. 87I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura rivestita internamente <strong>di</strong> uno strato <strong>di</strong>cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, per impe<strong>di</strong>re infiltrazione <strong>di</strong> acque inquinatesuperficiali o profonde dal suolo circostante.Essi dovranno essere sempre chiusi alla loro bocca, e muniti <strong>di</strong> tromba per la presadell’acqua.I pozzi dovranno essere frequentemente spurgati e <strong>di</strong>sinfettati in modo adeguato.Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia e ghiaia echiuso in modo che non serva mai all’immissione <strong>di</strong> materiali luri<strong>di</strong>.In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari.E’ vietato l’attingimento <strong>di</strong>rettamente con secchio.Art. 88Sarà permesso in via eccezionale, previa autorizzazione dell’Ufficiale sanitario, l’uso dellecisterne là dove non sia possibile provvedersi d’acqua in altro modo. I tetti destinati alla raccoltadelle acque debbono corrispondere ai seguenti requisiti:1) non debbono sottostare ad altre abitazioni per evitare che da queste vi siano gettati materiali<strong>di</strong> rifiuto;2) gli abbaini <strong>di</strong> accesso devono restare perennemente chiusi onde evitare il libero accesso aglianimali od a chiunque non sia addetto a lavori <strong>di</strong> riparazione o <strong>di</strong> pulizia;21


3) durante i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> lunga siccità debbono essere puliti perio<strong>di</strong>camente e se vi nasconovegetazioni debbono essere <strong>di</strong>serbati;4) debbono essere costruiti con materiali poco o punto attaccabili dall’acqua, come buonilaterizi, ardesia, eternit e simili.Art. 89Le pareti delle cisterne e dei loro condotti <strong>di</strong> alimentazione dovranno essere fatti <strong>di</strong> materialeassolutamente impermeabile. La prima acqua piovana deve essere esclusa dalla cisterna, conmeccanismo automatico; le cisterne devono essere frequentemente spurgate e <strong>di</strong>sinfettate in modoadeguato. Devono essere interrate per mantenere l’acqua fresca d’estate ed evitare il congelamentod’inverno. Avere forma preferibilmente cilindrica con fondo semisferico ed essere completamentecoperte e munite <strong>di</strong> sfioratore (<strong>di</strong>feso con reticella metallica) per eliminare il troppo pieno.L’attingimento deve avvenire con pompa.Art. 90I pubblici abbeveratoi per animali saranno costruiti a <strong>di</strong>versi scompartimenti e <strong>di</strong> materialefacile a ripulirsi per evitare l’abbeveramento degli animali stessi in vasca comune.L’acqua <strong>di</strong> rifiuto degli abbeveratoi per animali non potrà servire per i lavatoi e per altro usodomestico.Capo VIIIGIENE DEL LAVOROArt. 91Per le <strong>di</strong>sposizioni igieniche relative all’igiene del lavoro si fa richiamo al D.P.R. 19 marzo1956, n. 303 ed alle altre <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia.Art. 92Per le norme <strong>di</strong> ammissione delle donne e dei fanciulli negli stabilimenti, per i lavori faticosi,pericolosi e insalubri, per trasporto e sollevamento <strong>di</strong> pesi, per il lavoro notturno, ecc. si osservanole <strong>di</strong>sposizioni vigenti.Art. 93Le operaie impiegate in stato <strong>di</strong> gravidanza hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> assentarsi dal lavoro in base allenorme vigenti.Art. 94Chiunque intenda attivare nel <strong>Comune</strong> una qualsiasi industria o manifattura e comunquequalsiasi opificio grande o piccolo a tipo industriale o artigianale e comunque per qualsiasi attivitàove si compie lavoro, dovrà darne avviso 15 giorni prima all’Autorità comunale la quale, sentito ilparere dell’Ufficiale sanitario, rilascerà il permesso scritto in cui verranno richiamate le specialicautele da osservarsi nel caso si tratti <strong>di</strong> manifatture od industrie contemplate nell’art. 216 del Testounico 27 luglio 1934, n. 1265.22


Art. 94 bisL’Ufficiale sanitario è tenuto a visitare almeno due volte all’anno con accurati sopralluoghile industrie, manifatture, opifici piccoli e gran<strong>di</strong> a tipo industriali ed artigianali onde constatarel’osservanza o meno delle vigenti norme sull’igiene degli ambienti <strong>di</strong> lavoro.Di tali visite dovrà essere redatta una dettagliata relazione da inviarsi al Sindaco ed alMe<strong>di</strong>co Provinciale. Il <strong>Comune</strong> fornirà annualmente all’Ufficiale sanitario un elenco <strong>di</strong> tali attività.23Capo VIIINORME COMUNI AI CAPITOLI PRECEDENTIArt. 95Per quanto non è previsto nel presente titolo si applicano, oltre le <strong>di</strong>sposizioni del T.U. delleleggi sanitarie, anche:a) per gli alberghi le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 circa l’attuazione <strong>di</strong>migliorie igieniche e sanitarie degli alberghi; per la lotta contro le mosche gli artt. 149 eseguenti del presente regolamento;b) per le scuole, il R.D. 9 ottobre 1921 n. 1981 per la <strong>di</strong>fesa contro le malattie infettive nellescuole, nonché le norme contenute nel D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264;c) per l’igiene del lavoro valgono le <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia;d) (D.M. 12-02-1971)e) nonché le altre <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia.Art. 96Chi intende costruire, ampliare od adattare un e<strong>di</strong>ficio od un locale per a<strong>di</strong>birlo a lavorazioniindustriali cui debbono presumibilmente essere addetti più <strong>di</strong> tre operai, è tenuto a darne notiziaall’Ispettorato del lavoro, me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata od in altro modo equipollente. La notificadeve contenere una descrizione dell’oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stessee delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> massima, in quantooccorrano. Salve restando le norme contenute nell’art. 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303,l’installazione <strong>di</strong> impianti industriali e artigiani che comportino emissione all’esterno sotto forma <strong>di</strong>vapori, gas e altre esalazioni, scolo <strong>di</strong> acque, rifiuti soli<strong>di</strong> o liqui<strong>di</strong> deve essere preventivamentedenunciata all’Autorità comunale che, sentito l’Ufficiale sanitario, prescriverà le norme necessarieper prevenire o impe<strong>di</strong>re eventuali danni e pericoli alla salute pubblica.Nel caso <strong>di</strong> inadempimento il Sindaco, sentito il parere dell’Ufficiale sanitario, puòprovvedere d’ufficio nei mo<strong>di</strong> e termini stabiliti dalla legge.Art. 97Nei centri abitati è vietata la fabbricazione ed anche la manipolazione <strong>di</strong> concimi chimici chepossono essere dannosi o molesti alla salute pubblica; ne è solo permesso il deposito in sacchi. Lafabbricazione dei concimi deve essere fatta nelle campagne <strong>di</strong>stante da ogni agglomerato <strong>di</strong> case.Art. 98Nei locali dove esistono filande non è permesso spandere materiali putrescibili o fareammassi <strong>di</strong> crisali<strong>di</strong>. I bigatti, gli scarti industriali delle filande, gli scoli provenienti dalle stesse,dovranno essere trasportati <strong>di</strong> notte ed in luoghi lontani da agglomerati <strong>di</strong> case.


Art. 99Non sono permessi depositi <strong>di</strong> straccivendoli, ossa, corna e simili nell’abitato urbano.I depositi <strong>di</strong> ossa e corna devono essere isolati e <strong>di</strong>stanti dall’abitato non meno <strong>di</strong> 500 metri.Art. 100L’immissione <strong>di</strong> acque <strong>di</strong> rifiuti industriali nella rete <strong>di</strong> fognatura è subor<strong>di</strong>nataall’autorizzazione del Sindaco, sentito l’Ufficiale sanitario, previo accertamento dell’innocuità <strong>di</strong>tali acque nei confronti dei manufatti e dei processi biologici <strong>di</strong> depurazione dei liquami da farsi aspese dell’interessato.Art. 101E’ vietato immettere nell’atmosfera fumi non completamente combusti o polveri <strong>di</strong> qualsiasigenere, ed è prescritta, all’occorrenza, la adozione <strong>di</strong> idonei depuratori.I forni <strong>di</strong> combustione devono essere adeguati alla natura dei combustibili. La combustioneper riscaldamento, per usi industriali o usi domestici deve avvenire con meto<strong>di</strong> razionali riguardantiil locale dove è installata la caldaia, il tipo <strong>di</strong> caldaia, il camino, la quantità del combustibile e laconduzione dell’esercizio. (1)(1) Per i Comuni con oltre 70.000 abitanti o con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali, ourbanistiche, o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguar<strong>di</strong> dell’inquinamentoatmosferico, vedasi la legge 13 luglio 1966, n. 615, nonché il D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288 che approva ilregolamento per l’esecuzione della legge predetta, recante provve<strong>di</strong>menti contro l’inquinamentoatmosferico, limitatamente al settore degli impianti tecnici.Capo IXINSTALLAZIONE, AMPLIAMENTI E MODIFICHE DI STABILIMENTIINDUSTRIALIArt. 101 bisPer le installazioni, gli ampliamenti e le mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> stabilimenti industriali, si fa richiamoal regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615 recante provve<strong>di</strong>menti control’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie, approvato con D.P.R. 15 aprile1971, n. 322, ed in particolare agli artt. da 2 a 9.Capo XPROVVEDIMENTI CONTRO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICOArt. 101 terPer il controllo dell’inquinamento e per i provve<strong>di</strong>menti contro lo stesso, oltre alle<strong>di</strong>sposizioni del T.U. delle leggi sanitarie, si applicano:a) la legge 13 luglio 1966, n. 615 recante provve<strong>di</strong>menti contro l’inquinamento, ed inparticolare gli artt. 1, 6, 7, 9, 10, e da 12 a 20;24


) il regolamento per l’esecuzione della legge 13-07-1966, n. 615 recante provve<strong>di</strong>menti control’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici, approvato conD.P.R. 22-12-1970, n. 1391 ed in particolare gli artt. da 2 a 13, 15 e 17;c) nonché le altre <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia.TITOLO 3°ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI DI USO DOMESTICOarticoli da n. 102 a n. 148sono stati abrogati con Deliberazione <strong>di</strong> Consiglio comunale n. 66 seduta del 14settembre 2000 “Regolamento locale <strong>di</strong> igiene – Approvazione stralcio relativo alla<strong>di</strong>sciplina dell’igiene degli alimenti e veterinaria”allegata alla fine del presente regolamento.TITOLO 4°LOTTA CONTRO LE MOSCHECapo INEGLI ESERCIZI PUBBLICIArt. 149Negli esercizi pubblici <strong>di</strong> cui all’articolo 84 del Testo unico delle leggi <strong>di</strong> P.S., alberghi,trattorie, osterie, ecc., nonché nelle latterie, oltre le prescrizioni contenute nel regolamento d’igienedovranno osservarsi le seguenti norme:a) i locali nei quali si tengono, conservano o preparano i cibi e le bevande devono avere leaperture interne munite <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> protezione atti ad impe<strong>di</strong>re alle mosche <strong>di</strong> entrare (tendea bacchetta, reti metalliche, reti <strong>di</strong> spago, ecc.).Adatta protezione con garza o reti metalliche devono aver pure i cibi e le bevande che siespongono in mostra;b) le stoviglie e in genere gli accessori da tavola, devono essere tenuti al riparo dalle mosche;c) i locali tutti, compresi i retrobottega, devono essere mantenuti puliti; i rifiuti e le spazzaturedevono essere tenuti in bidoni metallici o <strong>di</strong> plastica col coperchio;d) la pulizia delle stoviglie e dei recipienti deve essere praticata con particolare scrupolo, conmolta acqua corrente, dando affidamento <strong>di</strong> completa detersione dei vasi.Il rilascio o la rinnovazione delle licenze <strong>di</strong> esercizio, poi, deve essere sempre preceduto dalparere favorevole dell’Ufficiale sanitario, che si accerterà della salubrità del locale e dellaosservanza delle norme igieniche in materia.Capo IINEGLI SPACCI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI25


Art. 150Negli spacci <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al pubblico <strong>di</strong> generi alimentari all’ingrosso od al minuto oltre alleprescrizioni del regolamento locale d’igiene si devono osservare le seguenti norme:a) i preparati <strong>di</strong> carne, il pane, la pasta, i dolciumi, la frutta, le conserve, le verdure, ed ingenere qualsiasi sostanza alimentare, che si consumi senza previa cottura, lavaggio odepellamento o simili, devono essere protetti contro l’inquinamento ad opera delle mosche,dalla polvere e da qualsiasi altra causa <strong>di</strong> contaminazione, con l’impiego <strong>di</strong> mezzi adatticome retine metalliche, campane <strong>di</strong> vetro, veli, ecc.,b) è vietata la esposizione fuori dello spaccio delle sostanze <strong>di</strong> cui alla lettera a);c) i locali tutti a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta, ed i rispettivi retrobottega devono essere mantenuti puliti e<strong>di</strong> rifiuti e le spazzature raccolti in bidoni metallici o <strong>di</strong> plastica col coperchio. Tali bidonidevono essere tenuti ad una certa <strong>di</strong>stanza; devono essere perio<strong>di</strong>camente lavati e<strong>di</strong>sinfettati.In tutti i locali anzidetti deve costantemente essere fatta la lotta contro le mosche secondo lein<strong>di</strong>cazioni dell’Ufficiale sanitario.Capo IIINEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI,NELLE COLLETTIVITA’, NEGLI OSPEDALI, ECCETTERAArt. 151Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione e preparazione <strong>di</strong> sostanze alimentari, intutti i locali a<strong>di</strong>biti alla raccolta ed alla lavorazione delle materie prime ed in quelli <strong>di</strong> deposito dellematerie in corso <strong>di</strong> lavorazione o già lavorate, oltre alle prescrizioni contenute in regolamentispeciali, deve essere fatta la lotta contro le mosche con mezzi adeguati, pertanto devono osservarsile seguenti norme:a) le aperture esterne devono essere protette contro la penetrazione delle mosche;b) i depositi dei rifiuti delle lavorazioni contenuti in recipienti metallici col coperchio <strong>di</strong>metallo o <strong>di</strong> plastica, devono essere asportati giornalmente. I depositi dei residui dellelavorazioni suscettibili <strong>di</strong> ulteriori lavorazioni, devono essere protetti dall’invasione dellemosche in modo adeguato.I mezzi da impegnarsi, caso per caso, per il trattamento contro le mosche saranno idonei alloscopo.La <strong>di</strong>sposizione che precede si applica anche nei confronti dei mattatoi, delle sar<strong>di</strong>gne, deidepositi <strong>di</strong> pelli fresche e dei residui animali, dei pubblici mercati, delle collettività, degli ospedali,delle case <strong>di</strong> cura, ecc.Capo IVNELLE SCUDERIE E STALLEArt. 152Le scuderie e le stalle in genere devono essere mantenute pulite ed avere le aperture esternemunite <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi atti alla protezione contro le mosche.In tali locali si dovrà fare costantemente la lotta contro le mosche con prodotti moschici<strong>di</strong> idonei.26


E’ vietato ammassare nelle scuderie, nelle stalle, nei pressi dell’abitato e dei gruppi <strong>di</strong> caserurali, il letame; questo deve essere asportato giornalmente con mezzi adatti ad evitare<strong>di</strong>sper<strong>di</strong>menti, nelle prime ore del mattino e anche nella tarda serata. Chiunque intenda aprire ocondurre scuderie o stallaggi o tenere stalle o depositi <strong>di</strong> sosta per animali equini, bovini o suini,deve darne partecipazione all’Autorità Comunale per i provve<strong>di</strong>menti che potranno essere <strong>di</strong>sposticontro le mosche.Per tale attività sarà rilasciato il nulla-osta sanitario da parte del Veterinario comunale odell’Ufficiale sanitario per la parte <strong>di</strong> propria competenza.27Capo VNEI DEPOSITI DI LETAME, DI POLLAME E DI ANIMALI VIVIArt. 153Le immon<strong>di</strong>zie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, ingenere, dagli spacci <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loroasportazione, in bidoni metallici o <strong>di</strong> plastica col coperchio. Tali recipienti devono essere tenuti inun posto a parte a <strong>di</strong>stanza conveniente dai generi alimentari.Sono vietati il gettito delle immon<strong>di</strong>zie e <strong>di</strong> materie putrescibili od il loro deposito, anchetemporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici o privati.Le aree scoperte entro fabbricati o interposte ad esse, come pure le strade praticabili, siaprivate, sia consorziali, ed i tratti <strong>di</strong> spiaggia annessi a stabilimenti <strong>di</strong> bagni devono essere tenutisgombri, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immon<strong>di</strong>zie e da materieputrescibili.Le immon<strong>di</strong>zie e le materie putrescibili provenienti da stabilimenti industriali sarannoraccolte in modo razionale.Art. 154L’asportazione delle materie <strong>di</strong> cui al precedente articolo deve essere fatta con recipienti chenon permettano <strong>di</strong>sper<strong>di</strong>menti. I carri destinati al trasporto <strong>di</strong> detti materiali devono avere i requisitideterminati dall’Ufficiale sanitario. E’ vietata nell’abitato la sosta dei carri, carichi <strong>di</strong> detti materiali,oltre il tempo necessario per la loro raccolta. Il trasporto deve avvenire nelle prime ore del mattino odella tarda serata.L’allontanamento delle immon<strong>di</strong>zie e delle materie putrescibili dai centri <strong>di</strong> popolazioneagglomerata deve essere fatto <strong>di</strong> norma giornalmente, o comunque secondo le <strong>di</strong>sposizioni delregolamento <strong>di</strong> nettezza urbana.Art. 155Ove non sia possibile provvedere alla <strong>di</strong>stribuzione dei materiali <strong>di</strong> cui ai precedenti articolime<strong>di</strong>ante incenerimento, le aree a scarico controllato sono designate dal Sindaco, sentito l’Ufficialesanitario e devono <strong>di</strong>stare dal centro <strong>di</strong> popolazione agglomerata non meno <strong>di</strong> 500 metri.I depositi, compresi quelli annessi a scali ferroviari, tranviari o portuali, devono esserecostruiti per modo che sia possibile il trattamento contro le mosche, da effettuarsiobbligatoriamente, a regola d’arte, con mezzi <strong>di</strong>retti ad ostacolarne la invasione e lamoltiplicazione. La utilizzazione industriale o agricola delle immon<strong>di</strong>zie e delle materieputrescibili, <strong>di</strong> cui ai precedenti articoli, devono essere eseguiti nelle aree e con le norme chesaranno stabilite dal Sindaco, sentito il parere favorevole dell’Ufficiale sanitario. Sono vietate learee <strong>di</strong> scarico pubblico.


Art. 156Il Sindaco, sentito l’Ufficiale sanitario, potrà permettere la costituzione <strong>di</strong> depositi deimateriali <strong>di</strong> cui agli articoli precedenti, per la loro utilizzazione come fertilizzanti, nella misurastrettamente necessaria alle coltivazioni nei giar<strong>di</strong>ni urbani o in terreni coltivati siti a <strong>di</strong>stanzaminore <strong>di</strong> 500 metri dal centro <strong>di</strong> popolazione agglomerata. Per detti depositi devono osservarsi leprescrizioni <strong>di</strong> cui all’articolo precedente e quelle altre maggiori che il Sindaco, sentito l’Ufficialesanitario, ritenga <strong>di</strong> dover prescrivere ai fini <strong>di</strong> un più efficace trattamento contro le mosche.Art. 157Il Sindaco, sentito l’Ufficiale sanitario e il Veterinario comunale ognuno per la parte <strong>di</strong>propria competenza, concede la licenza <strong>di</strong> tenere piccoli depositi <strong>di</strong> pollame vivo o <strong>di</strong> altri piccolianimali, per uso <strong>di</strong> famiglia, nel centro <strong>di</strong> popolazione agglomerata, sempre previo accertamentoche detti depositi siano in con<strong>di</strong>zioni da potervisi attuare costantemente le norme che, caso per caso,saranno ritenute necessarie ai fini del trattamento contro le mosche, e dell’igiene dei locali, in mododa evitare inconvenienti all’abitato circostante. Qualora non si osservino le norme igieniche, speciese vi sono inconvenienti nell’abitato, la licenza potrà essere revocata.Art. 158Il Sindaco, sentito l’Ufficiale sanitario e il Veterinario comunale ognuno per la parte <strong>di</strong> suacompetenza, concede la licenza <strong>di</strong> costruire e tenere stabili destinati all’allevamento e deposito <strong>di</strong>animali (polli, cincillà, visoni, ecc. ecc.) a scopo industriale e commerciale, sempre previ gliaccertamenti <strong>di</strong> cui all’ultimo comma dell’articolo precedente.Detti stabili devono <strong>di</strong>stare dall’ultima casa del centro abitato non meno <strong>di</strong> m. 200; in apertacampagna dovranno invece <strong>di</strong>stare non meno <strong>di</strong> m. 100 dalla più prossima casa <strong>di</strong> abitazione.Art. 159Chiunque, in occasione <strong>di</strong> fiere, <strong>di</strong> feste o <strong>di</strong> mercati, intende aprire o condurre scuderie ostallaggi, o tenere stalle e depositi <strong>di</strong> sosta per animali equini, bovini, ovini o suini deve darnepartecipazione, sette giorni prima al Sindaco, per i provve<strong>di</strong>menti che questi è tenuto ad emanare,sentito l’Ufficiale sanitario e il Veterinario comunale ognuno per la parte <strong>di</strong> sua competenza ai finidella osservanza delle norme igieniche e del trattamento contro le mosche.E’ vietato, <strong>di</strong> regola, <strong>di</strong> tenere fiere, feste o mercati nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze <strong>di</strong> istitutipubblici <strong>di</strong> ricovero e <strong>di</strong> cura.Capo VIDISPOSIZIONI FINALIArt. 160Per quanto non è previsto nel presente titolo, si richiamano la legge 23 marzo 1928, n. 858,l’art. 263 del T.U. leggi sanitarie, sostituito dall’art. 28 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, il decretoministeriale 20 maggio 1928 e le successive circolari ministeriali per la lotta contro le mosche e lealtre <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia.28


TITOLO 5°MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVEDELL’UOMO E DEGLI ANIMALI29Capo IMALATTIE INFETTIVE DELL’UOMOArt. 161Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del T.U. delle leggi sanitarie e del D.ministeriale 23 aprile 1940 (G.U. 22 maggio 1940) e <strong>di</strong> altri decreti successivi, le malattie infettivee <strong>di</strong>ffusive che danno luogo all’adozione <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti sanitari sono:a) peste, colera, febbre gialla, lebbra, tifo petecchiale e forme dermotifosimili, vaiolo evaioloide, alastrim, varicella, morbillo, scarlattina, parotite epidemica, febbre tifoide einfezioni da paratifi, enterite coleriforme (cholera nostras), <strong>di</strong>ssenteria bacillare, <strong>di</strong>ssenteriaamerica e amebiasi, brucellosi (febbre ondulante), reumatismo poliarticolare acuto,infezione puerperale, <strong>di</strong>fterite, pertosse, meningite cerebro-spinale, influenza, poliomieliteanteriore acuta, encefalite letargica, psittacosi, tularemia, leishmaniosi, febbre ricorrente,spirochetosi ittero infettiva, malaria pustola maligna, morva nell’uomo, rabbia nell’uomo emorsicature dell’uomo da animali rabi<strong>di</strong> o sospetti <strong>di</strong> esserlo, anchilostomiasi, trichinosi,oftalmoblenorrea dei neonati, sifilide da baliatico, tetano, epatite virale, febbre “Q”,idatidosi, nevrassiti virali, rosolia;b) tubercolosi polmonare, tubercolosi cutanea ulcerosa, ossea e glandolare con seni fistolosi;c) malattie veneree, tracoma, e qualsiasi forma <strong>di</strong> congiuntivite contagiosa;d) vulvovaginiti infantili;e) linfogranulomatosi inguinale, forme ulcerative dei genitali femminili;f) tigna, scabbia;g) i casi <strong>di</strong> gozzo edemico, <strong>di</strong> pellagra, <strong>di</strong> scorbuto infantile, <strong>di</strong> rachitismo nei bambini sotto itre anni, <strong>di</strong> gastroenterite della infanzia nei bambini sotto i due anni.Per le malattie veneree valgono le <strong>di</strong>sposizioni contenute nella legge 25 luglio 1956, n. 837 enel D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056 con riferimento al successivo articolo 163.Art. 162La denuncia da parte dei me<strong>di</strong>ci, prevista dall’art. 254 del T.U. delle leggi, sanitarie, salvoquanto <strong>di</strong>sposto dal seguente articolo 163, deve essere fatta imme<strong>di</strong>atamente al Sindaco edall’Ufficiale sanitario (che ne informano il Me<strong>di</strong>co provinciale) per ciascuna malattia infettiva e<strong>di</strong>ffusiva anche nei casi sospetti specificati al presente articolo, nei casi appresso in<strong>di</strong>cati, sugliappositi moduli forniti gratuitamente dal <strong>Comune</strong>.Per le malattie infettive o <strong>di</strong>ffusive specificate dalla lettera a): in tutti i casi accertati osospettati.Per le malattie infettive o <strong>di</strong>ffusive specificate alla lettera b): nei casi <strong>di</strong> tubercolosi accertati:nelle persone comprese nella tutela assicurativa, in virtù delle <strong>di</strong>sposizioni in vigore,concernenti l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; nel personale addetto alle vaccherie eagli stabilimenti <strong>di</strong> preparazione, manipolazione e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti e bevande;nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per lapulizia, l’igiene e l’estetica della persona;nelle persone addette ai servizi domestici ed all’assistenza della infanzia e nelle balie;


negli ospedali civili e militari e nelle case <strong>di</strong> cura; negli istituti <strong>di</strong> cura o <strong>di</strong> assistenzame<strong>di</strong>co-chirurgica od ostetrica, quali ambulatori, <strong>di</strong>spensari, asili nido, ecc.;nei componenti <strong>di</strong> qualsiasi collettività <strong>di</strong> persone abitualmente conviventi.Oltre la denunzia fatta all’atto dell’accertamento della malattia, deve essere fatta denuncia aparte in tutti i casi <strong>di</strong> tubercolosi a seguito <strong>di</strong> cambiamento <strong>di</strong> domicilio del malato, o del suotrasporto all’ospedale o in altro istituto <strong>di</strong> cura ed anche dopo il suo decesso.Per le malattie infettive o <strong>di</strong>ffusive specificate alla lettera c): nei casi accertati:negli ospedali civili e militari e nelle case <strong>di</strong> cura;negli istituti <strong>di</strong> cura o <strong>di</strong> assistenza me<strong>di</strong>co-chirurgica od ostetrica, quali ambulatori,<strong>di</strong>spensari, asili nido, ecc.;negli ospizi o asili <strong>di</strong> men<strong>di</strong>cità e negli istituti <strong>di</strong> ricovero in genere;negli opifici, nei cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti <strong>di</strong>lavoro collettivo;in qualsiasi collettività <strong>di</strong> persone abitualmente conviventi;nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per lapulizia, l’igiene e l’estetica della persona.Per le malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive specificate alla lettera d): nei casi accertati.in qualsiasi collettività femminile.Per le malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive specificate alla lettera e): nei casi accertati.Per le malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive specificate alla lettera f): nei casi accertati:nelle persone che frequentano a qualsiasi titolo le istituzioni prescolastiche, le scuoleprimarie e me<strong>di</strong>e e le istituzioni ad esse assimilate, ovvero che siano accolte in istituti, collegi oconvitti <strong>di</strong> educazione;nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per lapulizia, l’igiene e l’estetica della persona;negli opifici cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti <strong>di</strong> lavorocollettivo.in qualsiasi collettività <strong>di</strong> persone abitualmente conviventi.Art. 163Per quanto riguarda le malattie veneree, come tali vengono considerate la sifilide, lablenorragia, l’ulcera venerea, la infogranulomatosi inguinale <strong>di</strong> Nicolas-Favre.I casi ricordati all’art. 161 (lettera a: oftalmoblennorea dei neonati, sifilide da baliatico;lettera c: malattie veneree p.d.; lettera d: vulvovaginiti infantili) rientrano ora nell’obbligo generale,sancito dalla Legge n. 837 del 25-07-1956, delle denuncia <strong>di</strong> ogni caso <strong>di</strong> malattia venerea, che nonsia già stato accertato da altro sanitario. La denuncia è obbligatoria da parte <strong>di</strong> ogni me<strong>di</strong>co anchelibero professionista, è anonima, va compilata sugli appositi moduli e va in<strong>di</strong>rizzata al Me<strong>di</strong>coProvinciale.Art. 164Le misure da attuarsi contro la <strong>di</strong>ffusione delle malattie <strong>di</strong>ffusive sono in<strong>di</strong>cate nel titolo V,Capo I, del T.U. delle leggi sanitarie e da altre <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia.Art. 165E’ fatto obbligo inoltre ai sanitari <strong>di</strong> denunciare, nel più breve tempo, al Sindaco edall’Ufficiale Sanitario, qualunque manifestazione <strong>di</strong> malattia infettiva, non considerata nell’art. 161che per la sua natura e per il numero dei casi constatati possa costituire pericolo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusioneepidemica.30


E’ pure obbligatoria la <strong>di</strong>sinfezione delle abitazioni dei malati <strong>di</strong> malattie infettive. Essa èlimitata alla camera del malato o anche estesa a tutta l’abitazione, secondo che l’Ufficiale sanitarioprescriverà.Il <strong>Comune</strong>, da sé o unito in consorzio con i Comuni vicini, provvede ai servizi <strong>di</strong> profilassi,assistenza e <strong>di</strong>sinfezione per le malattie contagiose a termini del T.U. delle leggi sanitarie.Art. 166La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria e viene abbinata a quella anti<strong>di</strong>fterica.E’ inoltre obbligatoria la rivaccinazione all’ottavo anno <strong>di</strong> età, e ogni qualvolta sia ritenutonecessario dall’autorità sanitaria nel periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione del vaiolo.Art. 167La vaccinazione antitifica è obbligatoria ai sensi del decreto del Capo del Governo 2<strong>di</strong>cembre 1926 (G. U. 14 <strong>di</strong>cembre 1926). Tale vaccinazione è obbligatoria in base anche a<strong>di</strong>sposizione emanata dall’Autorità governativa o comunale:a) per il personale <strong>di</strong> assistenza e per quello addetto ai servizi <strong>di</strong> cucina, <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione, <strong>di</strong>lavanderia e <strong>di</strong> pulizia degli ospedali, ed in genere degli istituti e delle case <strong>di</strong> cura siapubblici che privati;b) per le persone addette a servizi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione, alle lavanderie pubbliche ed al trasporto deimalati, anche se <strong>di</strong>pendenti da istituzioni private;c) per il personale addetto ai servizi <strong>di</strong> approvvigionamento idrico, alla raccolta ed allo smerciodel latte;d) negli altri casi <strong>di</strong> necessità <strong>di</strong> cui all’art. 2 <strong>di</strong> detto decreto;e) per le persone addette alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcoliche.La spesa è a carico del datore <strong>di</strong> lavoro.Art. 168La vaccinazione anti<strong>di</strong>fterica deve associarsi a quella antivaiolosa ed è obbligatoria ai sensidel decreto del Capo del Governo 7 marzo 1940.Nel <strong>Comune</strong> vengono indette due sessioni or<strong>di</strong>narie gratuite <strong>di</strong> vaccinazioni pubblicheanti<strong>di</strong>fteriche e antivaiolose associate, rispettivamente, in primavera ed in autunno, e sessionistraor<strong>di</strong>narie tutte le volte che l’autorità sanitaria lo riterrà necessario.Devono altresì in<strong>di</strong>rsi apposite sessioni or<strong>di</strong>narie e straor<strong>di</strong>narie <strong>di</strong> vaccinazione anti<strong>di</strong>ftericadei bambini, che siano stati in precedenza già vaccinati contro il vaiolo.Sono esenti dalle vaccinazioni, a giu<strong>di</strong>zio dell’Ufficiale Sanitario, i bambini deboli, linfatici,tubercolotici, nefritici, affetti da <strong>di</strong>atesi essudativa, car<strong>di</strong>aci, e quelli che abbiano già sofferto la<strong>di</strong>fterite o subìto la vaccinazione anti<strong>di</strong>fterica.La vaccinazione antipoliomelitica è obbligatoria per i bambini entro il primo anno <strong>di</strong> età aisensi della legge 04-02-1966 n. 51 e con le modalità <strong>di</strong> cui al D.M. 25-05-1967 e al D.M. 14gennaio 1972 e così anche <strong>di</strong>casi nei riguar<strong>di</strong> della vaccinazioni.Per altro il Sindaco, su proposta dell’Ufficiale sanitario, può rendere obbligatoria qualsiasitipo <strong>di</strong> vaccinazione, qualora lo esigenze profilattiche lo consiglino o lo impongono.Art. 169La vaccinazione antitetanica è obbligatoria a sensi <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 1 della legge20 marzo 1968, n. 419:a) per le seguenti categorie <strong>di</strong> lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell’infezionetetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori <strong>di</strong> bestiame, stallieri, fantini, conciatori,31


sorveglianti e addetti ai lavori <strong>di</strong> sistemazione e preparazione delle piste degli ippodromi,spazzini, cantonieri, stra<strong>di</strong>ni, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addettiall’e<strong>di</strong>lizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti allamanipolazione delle immon<strong>di</strong>zie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni,lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resaobbligatoria a partire dalle nuove leve <strong>di</strong> lavoro;b) per gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI;c) per tutti i bambini nel secondo anno <strong>di</strong> vita (da associarsi alla vaccinazione anti<strong>di</strong>fterica).32Capo IIMISURE SPECIALI IN CASO DI EPIDEMIEArt. 170In caso <strong>di</strong> epidemia, o per altre gravi circostanze, il Sindaco su richiesta dell’Ufficialesanitario potrà <strong>di</strong>sporre servizi pubblici per la attuazione delle misure atte a circoscriverel’epidemia. Perciò il Sindaco potrà:a) requisire veicoli, aree <strong>di</strong> terreno libere o fabbricate, proteggere o chiudere pozzi o pompe. Iproprietari ne concederanno imme<strong>di</strong>atamente l’occupazione, salvo regolarla nei mo<strong>di</strong>prescritti dalle leggi sulle espropriazioni per l’utilità pubblica ove occorra;b) <strong>di</strong>sporre per l’istituzione <strong>di</strong> locali <strong>di</strong> isolamento per la cura degli ammalati colpiti dallamalattia contagiosa. La <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> tale servizio sarà affidata all’Ufficiale sanitario;c) su proposta dell’Ufficiale sanitario potrà decretare la chiusura <strong>di</strong> una o più scuole o classiinformandone subito il Me<strong>di</strong>co Provinciale e l’autorità scolastica;d) <strong>di</strong>sporre con or<strong>di</strong>nanza l’esecuzione <strong>di</strong> vaccinazioni profilattiche e <strong>di</strong> altre <strong>di</strong>sposizioni attead impe<strong>di</strong>re la <strong>di</strong>ffusione delle malattie infettive.Art. 171La <strong>di</strong>sinfezione pubblica, in caso <strong>di</strong> epidemie, sarà regolata da speciale or<strong>di</strong>nanza delSindaco, su proposta dell’Ufficiale sanitario.Art. 172Ogni impiegato, od in qualsiasi modo <strong>di</strong>pendente dal <strong>Comune</strong> deve seguire gli or<strong>di</strong>ni dati dalSindaco in rapporto ai servizi <strong>di</strong> pubblica igiene e da altre <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia.I trasgressori saranno sospesi dalle funzioni e dallo stipen<strong>di</strong>o, senza pregiu<strong>di</strong>zio delle altrepene in cui potrebbero incorrere.Art. 173La ostetrica condotta, le altre ostetriche che esercitano nel <strong>Comune</strong>, sono obbligate adattenersi scrupolosamente a quanto prescrivono le istruzioni sull’esercizio ostetrico.L’Ufficiale sanitario è tenuto a sorvegliare che tali <strong>di</strong>sposizioni siano pienamente osservate,come pure a denunciare l’esercizio abusivo dell’arte ostetrica.Quando si sviluppi nel <strong>Comune</strong> un caso <strong>di</strong> febbre puerperale, l’Ufficiale sanitarioprovvederà, con mezzi che la scienza suggerisce, ad impe<strong>di</strong>re ogni possibile contagio.Ai sensi del D.M. 17 maggio 1930, per i provve<strong>di</strong>menti da prendere in caso anchesemplicemente sospetto <strong>di</strong> infezione puerperale, la ostetrica dovrà tassativamente attenersi alle<strong>di</strong>sposizioni del regolamento sull’esercizio ostetrico.


Art. 174In caso <strong>di</strong> malattia infettiva verrà emessa dal Sindaco, su richiesta dell’Ufficiale sanitario,l’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> isolamento a domicilio quando ciò sia possibile in rapporto alle con<strong>di</strong>zioni ambientalie sociali; in tale or<strong>di</strong>nanza saranno dettate le norme per l’isolamento e per la <strong>di</strong>sinfezione. Qualoranon sia possibile l’isolamento a domicilio l’ammalato sarà trasportato all’ospedale.Art. 175Qualora vi siano conviventi con ammalati contagiosi che frequentano, a qualsiasi titolo,opifici, attività alimentari, scuole, collegi, ecc., questi saranno allontanati dal lavoro finoall’espletamento dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> profilassi <strong>di</strong>sposti dall’Ufficiale sanitario.Art. 176Nei luoghi pubblici e collettivi (ospedali, educantati, scuole, chiese, ecc.) saranno tenutirecipienti speciali che verranno <strong>di</strong> quando in quando puliti e <strong>di</strong>sinfettati, per raccogliere gli sputi esarà scritto vicino in modo evidente il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> sputare fuori dai recipienti stessi.Art. 177In caso <strong>di</strong> tubercolosi nei collegi, educandati, ecc. gli infermi saranno allontanati, a meno chenon vi si <strong>di</strong>mostri un efficace isolamento rimandandoli presso le rispettive famiglie od all’ospedale,e si procederà quin<strong>di</strong> ad una accurata <strong>di</strong>sinfezione del locale da essi occupato e degli oggetti <strong>di</strong> cuiavessero abitualmente usato.Art. 178In caso <strong>di</strong> morte per tubercolosi nelle case private, od in caso <strong>di</strong> trasloco dell’infermoall’ospedale o ad altra <strong>di</strong>mora, si procederà alla <strong>di</strong>sinfezione degli ambienti e degli oggetti <strong>di</strong> usopersonale del malato. Peraltro la <strong>di</strong>sinfezione in caso <strong>di</strong> malattie infettive è gratuita.Art. 179L’esercizio del baliatico è subor<strong>di</strong>nato ad autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciatadopo visita me<strong>di</strong>ca fatta dall’Ufficiale sanitario, la quale abbia accertato che la balia non è affetta dasifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o <strong>di</strong>ffusiva.L’autorizzazione <strong>di</strong> cui sopra deve essere subor<strong>di</strong>nata all’osservanza delle norme eprescrizioni vigenti in materia.L’Ufficiale sanitario esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini delleprofilassi delle malattie in<strong>di</strong>cate nel primo comma.Il Sindaco revoca l’autorizzazione concessa, quando è accertato che la balia autorizzata èaffetta da una delle malattie suddette.Il contravventore alle <strong>di</strong>sposizioni del primo comma è punito con ammenda conforme alle<strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia.Art. 180Quando sia denunciato un caso <strong>di</strong> sifilide trasmesso per baliatico, l’Ufficiale sanitarioprovvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta o del bambino infetto, ai sensi dellaLegge 25 luglio 1956, n. 837.33


Capo IIIVIGILANZA IGIENICA SUGLI ALBERGHIArt. 181L’Ufficiale sanitario è tenuto ad ispezionare almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta nefosse richiesto dal Sindaco o dalle autorità superiori gli alberghi e le locande esistenti nel <strong>Comune</strong> ea riferire sulle loro con<strong>di</strong>zioni igieniche.Per gli alberghi valgono le norme vigenti in materia.Se l’esercente non voglia o non possa eseguire le migliorie prescritte, potrà dal Sindacoessere or<strong>di</strong>nata la chiusura dell’albergo, su richiesta ovvero sentito il parere dell’Ufficiale sanitario.TITOLO 6°NORME DI POLIZIA MORTUARIAArt. 182Le norme relative alla Polizia Mortuaria sono contemplate nel Regolamento Generaleapprovato con R.D. 21 <strong>di</strong>cembre 1942, n. 1880 (Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1943, n. 139).Le norme particolari al Cimitero del <strong>Comune</strong> sono previste nell’apposito Regolamentocomunale approvato e debitamente omologato.TITOLO 7°DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E PENALITA’Art. 183All’Ufficiale sanitario o ad un suo delegato, è consentito l’ingresso nei locali <strong>di</strong> pubblicospettacolo, sia in locali chiusi che all’aperto.Art. 184In caso <strong>di</strong> deficienze igieniche riscontrate nel funzionamento <strong>di</strong> un’attività soggetta avigilanza igienico-sanitaria da parte degli organi preposti alla vigilanza, l’Ufficiale sanitario o ilveterinario comunale inviteranno, con ingiunzione al proprietario, a provvedere alla eliminazionedelle manchevolezze riscontrate, assegnando un periodo <strong>di</strong> tempo adeguato all’entità dei lavori.Il proprietario, eseguiti i lavori, informerà per iscritto l’Ufficiale sanitario o veterinario per ilcontrollo.La non ottemperanza all’ingiunzione comporta provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> carattere sanzionatorio eamministrativo, compresa la sospensione ed il ritiro del nulla-osta da parte dell’Autoritàcompetente.34


Art. 185In relazione alle <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e dell’art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, i contravventori alle <strong>di</strong>sposizioni del presenteregolamento, quando non si applichino pene stabilite nel citato Testo unico, dalla legge 30 aprile1962, n. 283 con le mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni contenute nella legge 25 febbraio 1963, n. 441 o inaltre leggi, sono punibili con ammenda che sarà conforme alle <strong>di</strong>sposizioni vigenti.Per tali contravventori all’Ufficiale sanitario od al veterinario condotto o agli agenti cheabbiano contribuito all’accertamento del reato dovrà essere corrisposto il terzo dell’ammenda, inconformità dell’articolo 110 del T.U. della legge comunale e provinciale.Per tali contravvenzioni si applicano le <strong>di</strong>sposizioni contenute nel T.U. della legge comunalee provinciale concernenti la conciliazione amministrativa (artt. 106 e segg. mo<strong>di</strong>ficati dalla legge 3maggio 1967, n. 317).Art. 186Per tutto quanto non è compreso nel presente regolamento, si fa riferimento al T.U. delleleggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, nonché allealtre leggi e regolamenti attinenti all’igiene ed alla sanità pubblica anche <strong>di</strong> emanazione dei singoliComuni.Peraltro, per quanto non contemplato nel presente regolamento, <strong>di</strong> fronte a nuove esigenzeper la <strong>di</strong>fesa della salute pubblica, gli organi sanitari adotteranno i provve<strong>di</strong>menti contingenti.35


<strong>REGOLAMENTO</strong> LOCALE DI IGIENE – STRALCIO RELATIVO ALLADISCIPLINA DELL’IGIENE DEGLI ALIMENTI E VETERINARIATITOLO PRIMODISPOSIZIONI GENERALIArticolo 1 - Oggetto della vigilanza1. Ai fini della tutela della salute pubblica sono soggette a vigilanza, da parte dell'Azienda U.L.S.S. e deglialtri organi competenti, tutte le fasi <strong>di</strong> preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento,deposito, trasporto, <strong>di</strong>stribuzione, manipolazione, ven<strong>di</strong>ta o fornitura, compresa la somministrazione deiprodotti alimentari semilavorati e finiti destinati all'alimentazione umana.2. Sono altresì soggetti a vigilanza da parte dell'Azienda U.L.S.S.:a) i locali, gli impianti, gli apparecchi, gli utensili, le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione,della preparazione, del confezionamento, del deposito, della ven<strong>di</strong>ta e della somministrazione deglialimenti e delle bevande;b) il personale addetto;c) i mezzi a<strong>di</strong>biti al trasporto, alla preparazione ed alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti e bevande.Articolo 2 - Interventi degli organi <strong>di</strong> vigilanza1. In relazione alla gravità delle deficienze, irregolarità ed inconvenienti riscontrati nei locali ed alleattrezzature a<strong>di</strong>biti alla preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito,trasporto, <strong>di</strong>stribuzione, manipolazione, ven<strong>di</strong>ta o fornitura, compresa la somministrazione <strong>di</strong> sostanzealimentari e bevande, i titolari o i gestori dell'attività o dell'esercizio devono provvedere alla loroeliminazione:a) secondo le <strong>di</strong>sposizioni e nei termini fissati dai competenti servizi del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzionedell'U.L.S.S.;b) se i soggetti interessati non provvedono in conformità a quanto <strong>di</strong>sposto, l'U.L.S.S. propone al<strong>Comune</strong> l'adozione dei provve<strong>di</strong>menti prescrittivi previsti dalla legge, in relazione alla gravità dellecarenze riscontrate;.c) nei casi in cui si ravvisano pericoli per la salute pubblica, l'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco)addotta i provve<strong>di</strong>menti d'urgenza previsti dalla normativa vigente, sentito il parere dei competentiservizi del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S..TITOLO SECONDOIGIENE DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE EPER IL CONFEZIONAMENTO, IL DEPOSITO, IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONEDI SOSTANZE ALIMENTARI E BEVANDE.Articolo 3 Requisiti comuni a tutti gli esercizi1. Oltre alle <strong>di</strong>sposizioni previste da leggi o regolamenti speciali in materia <strong>di</strong> igiene degli alimenti ebevande, tutti gli esercizi <strong>di</strong> produzione, confezionamento, deposito, commercio e somministrazione <strong>di</strong>alimenti e bevande devono corrispondere anche ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal presenteregolamento.36


37Articolo 4 - Autorizzazione Sanitaria1. Si considerano soggetti ad autorizzazione sanitaria <strong>di</strong> cui all'articolo 2 della legge n. 283/62:a) i centri <strong>di</strong> cottura e gli stabilimenti industriali <strong>di</strong> produzione e confezionamento <strong>di</strong> sostanzealimentari e bevande;b) i depositi all'ingrosso <strong>di</strong> sostanze alimentari e bevande, compresi i magazzini <strong>di</strong> deposito dellagrande <strong>di</strong>stribuzione al dettaglio che servono più punti <strong>di</strong> commercializzazione;c) i laboratori artigianali annessi ad esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio o alla somministrazione. Talilaboratori possono anche non essere <strong>di</strong>rettamente comunicanti con gli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta;d) l'attività <strong>di</strong> preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento nei pubblici esercizi,alberghi ed affini, nelle ristorazioni scolastiche ed aziendali, nei complessi turistici, nelle struttureagrituristiche, nelle case <strong>di</strong> riposo, nelle strutture socio assistenziali in genere compresi gli ospedali,e nei circoli privati.2. Per i pubblici esercizi, ai sensi dell’articolo 231 del T.U.LL.SS. (n.1265/34), oltre a quanto previsto alcomma 1, è soggetta ad autorizzazione sanitaria anche la somministrazione.Articolo 5 Modalità <strong>di</strong> rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria1. L'autorizzazione sanitaria è rilasciata, ai soli fini igienico-sanitari, <strong>di</strong> tutela degli alimenti e bevande, sudomanda da parte dell’interessato, conforme al <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui al successivo articolo 6.2. Prima della presentazione della domanda <strong>di</strong> autorizzazione sanitaria, l'interessato può chiedere<strong>di</strong>rettamente ai Servizi del Dipartimento <strong>di</strong> prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio, ilrilascio <strong>di</strong> un parere preventivo sull'allestimento dei locali e degli impianti.3. Sono soggette a comunicazione preventiva al <strong>Comune</strong>, le mo<strong>di</strong>fiche in<strong>di</strong>cate nell'art. 27, comma 3, delD.P.R. n. 327\1980, relative alle seguenti variazioni:- il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;- eventuali marchi depositati e gli estremi relativi al deposito degli stessi.Dette comunicazioni comportano, da parte del <strong>di</strong>rigente comunale competente, il solo aggiornamentodell'autorizzazione precedentemente rilasciata e con invio <strong>di</strong> copia al Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzionedell’Azienda U.L.S.S..4. Sono parimenti soggette a comunicazione preventiva, corredata <strong>di</strong> adeguata documentazione, ecomportano il rilascio <strong>di</strong> una nuova autorizzazione, le variazioni in<strong>di</strong>cate nel citato articolo 27 e relativeai seguenti elementi dell'autorizzazione:- l'in<strong>di</strong>cazione e l'ubicazione dello stabilimento o laboratorio <strong>di</strong> produzione, preparazione,confezionamento, del deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari, ovvero trasferimento in altrilocali;- l'in<strong>di</strong>cazione delle sostanze alimentari <strong>di</strong> cui è autorizzata la produzione, preparazione,confezionamento e detenzione.5. Le mo<strong>di</strong>fiche ai soli locali esistenti ed agli impianti, sottoposti all’osservanza dei requisiti igienicosanitari,possono essere effettuate previo Nulla Osta sanitario, rilasciato dal <strong>Comune</strong>, su parere dellacompetente Azienda U.L.S.S., entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione <strong>di</strong> variazione daparte della <strong>di</strong>tta interessata. Qualora, trascorso il predetto termine, l'autorità sanitaria non si siapronunciata, almeno in via interlocutoria, il nulla osta si intende concesso. Il Nulla Osta rilasciato o lacopia della comunicazione preventiva corredata della relativa documentazione sono documentocomplementare all'autorizzazione sanitaria esistente.6. Per quanto concerne le mo<strong>di</strong>ficazioni alle attività esistenti, soggette ad autorizzazione sanitaria edannesse ad esercizi <strong>di</strong> somministrazione e ven<strong>di</strong>ta, può essere consentito derogare ai requisiti richiesti dalpresente regolamento, in caso <strong>di</strong> impossibilità tecnica, adottando soluzioni alternative, giu<strong>di</strong>cate idoneedai competenti servizi del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S. Tali soluzioni comportanol'annotazione <strong>di</strong> prescrizioni vincolanti sull'autorizzazione sanitaria.7. L'autorizzazione ha vali<strong>di</strong>tà illimitata, deve essere conservata nei locali in cui si svolge l'attività edesibita ad ogni richiesta degli organi preposti al servizio <strong>di</strong> vigilanza e controllo. L'ufficio competenteannota su apposito registro gli estremi dell'autorizzazione rilasciata, le variazioni intervenute e glieventuali provve<strong>di</strong>menti adottati in conseguenza <strong>di</strong> trasgressioni a norme sanitarie.


Articolo 6 - Presentazione della domanda <strong>di</strong> autorizzazione sanitaria e relativadocumentazione1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione <strong>di</strong> cui al precedente articolo deve contenere:a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa ;b) l'in<strong>di</strong>cazione dell'ubicazione dell'esercizio;c) l'in<strong>di</strong>cazione della tipologia dell'attività e l'eventuale carattere permanente o temporaneo;d) l'in<strong>di</strong>cazione delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o tenere indeposito;e) l'in<strong>di</strong>cazione del presumibile termine <strong>di</strong> approntamento dei locali da autorizzare.2. Alla stessa va allegata la seguente documentazione:a) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, in triplice copia e firmata da un tecnico abilitato,in<strong>di</strong>cante la ripartizione tecnico-funzionale dei locali, degli impianti e delle relative attrezzature;b) relazione tecnico descrittiva dell'attività relativa ai locali, agli impianti, alle attrezzature ed ai sistemiadottati nei processi tecnologici <strong>di</strong> produzione;c) tipo <strong>di</strong> approvvigionamento idrico adottato, con certificazione <strong>di</strong> potabilità delle acque in caso <strong>di</strong>attingimento autonomo, ad eccezione <strong>di</strong> deposito all’ingrosso <strong>di</strong> prodotti alimentariconfezionati/imballati;d) copia dell'eventuale marchio depositato.3. Per l'apertura <strong>di</strong> locali da a<strong>di</strong>bire a stabilimenti industriali e centri <strong>di</strong> cottura la domanda dovrà inoltreessere corredata:a) del <strong>di</strong>agramma <strong>di</strong> flusso delle sequenze operative;b) della descrizione delle principali macchine utilizzate.Articolo 7 - Attività soggette a certificazione sanitaria1. L'attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti e bevande è parimenti soggetta a certificazione <strong>di</strong> idoneità igienicosanitariadei locali e delle attrezzature, rilasciata <strong>di</strong>rettamente dal competente servizio del Dipartimento<strong>di</strong> Prevenzione della locale U.L.S.S., su domanda dell'interessato, eventualmente anche tramite il<strong>Comune</strong> che la trasmette allo stesso Dipartimento entro 7 giorni.2. In tale certificazione può essere ricompresa anche l’attestazione <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti surgelati, <strong>di</strong> cuialla legge 27.1.1968 n.32, e <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> latte alimentare a breve conservazione (pastorizzato).3. Detta certificazione è obbligatoria anche per i magazzini <strong>di</strong> deposito utilizzati dagli operatoricommerciali che esercitano l’attività su aree pubbliche.4. Sono inoltre soggetti al rilascio <strong>di</strong> certificazione sanitaria i refettori aziendali e scolastici e le attivitàassimilabili, come <strong>di</strong>sciplinate al successivo articolo 14.Articolo 8 - Requisiti degli stabilimenti industriali1. Gli stabilimenti industriali dovranno possedere le seguenti caratteristiche:a) essere <strong>di</strong>mensionati in modo tale da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento delpersonale.Deve essere consentito un agevole accesso alle apparecchiature lungo tutto il loro perimetro, sia perl'utilizzo specifico, sia per l'effettuazione delle operazioni <strong>di</strong> pulizia, sanificazione e manutenzione.I percorsi ed i passaggi, qualora destinati anche a mezzi <strong>di</strong> movimentazione, devono essere <strong>di</strong>larghezza superiore, <strong>di</strong> almeno 70 centimetri, rispetto all'ingombro massimo dei mezzi ed in ognicaso i percorsi non devono sovrapporsi alle postazioni <strong>di</strong> lavoro. L'altezza dei locali dove avvengonole lavorazioni deve essere <strong>di</strong> almeno 3 metri, o quanto stabilito dalle normative sugli ambienti <strong>di</strong>lavoro, con pavimento liscio, lavabile, <strong>di</strong>sinfettabile ed impermeabile e con pareti e serramenti lisci,lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili;b) avere un locale per il deposito, adeguatamente realizzato e munito <strong>di</strong> attrezzature idonee per laconservazione delle materie prime ed un locale per la conservazione dei prodotti finiti, con lecaratteristiche <strong>di</strong> cui all'articolo 25 del presente regolamento;c) possedere un locale per il deposito <strong>di</strong> attrezzature e materiali per la pulizia, <strong>di</strong>sinfezione e<strong>di</strong>sinfestazione dei locali e degli impianti;d) essere destinati esclusivamente all'uso per cui sono stati autorizzati;38


39e) essere dotati <strong>di</strong> contenitori per i rifiuti e per gli scarti <strong>di</strong> lavorazione, realizzati in materiale lavabile e<strong>di</strong>sinfettabile, muniti <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivo che ne assicuri la chiusura quando non sono utilizzati, dotati <strong>di</strong>sistema <strong>di</strong> apertura non manuale e posizionati a congrua <strong>di</strong>stanza dalle postazioni <strong>di</strong> lavorazione.Qualora le con<strong>di</strong>zioni lo richiedano deve essere allestita un'apposita struttura per lo stoccaggio deirifiuti;f) essere forniti <strong>di</strong> un adeguato numero, come previsto dal D. Lgs n. 626/94 e successive mo<strong>di</strong>ficazionied integrazioni, <strong>di</strong> idonei servizi igienici, con anti-W.C., dotati <strong>di</strong> lavabi forniti <strong>di</strong> acqua calda efredda e a comando a pedale, a ginocchio o a fotocelluna e idoneamente accessoriati, come previstodal D.P.R. n. 327/80, ad uso esclusivo del personale, aventi i pavimenti e le pareti, quest'ultime perun'altezza <strong>di</strong> almeno 2 metri, rivestiti in materiale liscio e impermeabile, facilmente lavabile e<strong>di</strong>sinfettabile e con porte apribili verso l’esterno.L'aerazione dei servizi igienici deve essere ottenuta me<strong>di</strong>ante finestratura del W.C. con superficieapribile non inferiore 0,40 metri quadrati.Nel caso <strong>di</strong> più W.C., con unico locale anti-W.C., deve essere prevista un'analoga finestratura perogni servizio igienico.È ammessa la ventilazione artificiale con impianto che assicuri almeno 5 ricambi d'aria per ora secontinua o 10 se temporalizzata, che garantisca il mantenimento dell'aspirazione per almeno 7 minutidopo l'uscita dal servizio e che si attivi automaticamente ad ogni impegno del locale W.C.;g) possedere accorgimenti tecnici atti ad impe<strong>di</strong>re l'accesso <strong>di</strong> animali, in particolare <strong>di</strong> ro<strong>di</strong>tori e<strong>di</strong>nsetti, con l'ausilio <strong>di</strong> appositi <strong>di</strong>spositivi a protezione <strong>di</strong> tutte le aperture dei locali <strong>di</strong> lavorazione, <strong>di</strong>deposito e dei servizi igienici;h) i locali <strong>di</strong> lavorazione devono possedere illuminazione naturale, me<strong>di</strong>ante finestrature, pari adalmeno un decimo della superficie utile in pianta ed illuminazione artificiale adeguata;i) l'aerazione deve essere naturale <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>retto, con parte finestrata apribile pari ad almeno 1/20 dellasuperficie in pianta, assicurata con continuità. Ove il ciclo produttivo lo richieda l’aerazione naturalepotrà essere sostituita con idonei mezzi <strong>di</strong> ventilazione artificiale o ad idoneo impianto <strong>di</strong>con<strong>di</strong>zionamento, garantendo comunque l'igiene delle produzioni e dell'ambiente <strong>di</strong> lavoro.I locali <strong>di</strong> lavorazione devono comunque rispettare i limiti minimi <strong>di</strong> cubatura altezza e superficiefissati dalle norme vigenti;l) possedere pavimenti e pareti, quest'ultime fino a 2 metri <strong>di</strong> altezza, <strong>di</strong> colore chiaro, impermeabili,facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili; serramenti <strong>di</strong> materiale impermeabile, facilmente lavabile e<strong>di</strong>sinfettabile.I pavimenti devono avere superficie unita, con pendenza verso un adeguato numero <strong>di</strong>fognoli, grigliati e sifonati.Nei locali dove vi sia versamento <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> sul pavimento, i posti <strong>di</strong> lavoro dovranno essere muniti <strong>di</strong>grigliato, facilmente amovibile e antiscivolo. Le canalette <strong>di</strong> raccolta sottostanti devono risultare <strong>di</strong>facile pulizia e realizzate in modo tale da non consentire il ristagno <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>.Gli spigoli ed i raccor<strong>di</strong> tra il pavimento e le pareti e tra parete e parete devono avere sagoma curva.La soffittatura dei locali <strong>di</strong> lavorazione dovrà essere liscia, compatta e facilmente pulibile;m) possedere, nelle zone <strong>di</strong> lavorazione, un numero sufficiente <strong>di</strong> lavabi adeguatamenteattrezzati, dotati <strong>di</strong> acqua potabile calda e fredda, con comando <strong>di</strong> erogazione a pedale, a ginocchioo fotocellula, con <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> sapone liquido o in polvere e dotati <strong>di</strong> asciugamani a perdere;n) avere un'area o un locale, opportunamente attrezzato, per il lavaggio e la sanificazione delleattrezzature, separato dalle aree <strong>di</strong> lavorazione o confezionamento <strong>di</strong> sostanze alimentari;o) essere dotati <strong>di</strong> spogliatoi con pavimenti lavabili e pareti intonacate, con aerazione naturale e/oartificiale a norma, forniti <strong>di</strong> arma<strong>di</strong>etti in<strong>di</strong>viduali a doppio scomparto, lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili, conspazio libero sottostante <strong>di</strong> almeno 20 centimetri;p) le docce, laddove il tipo <strong>di</strong> lavorazione ne consigli l'uso, devono essere in numero adeguato aseconda del tipo <strong>di</strong> lavorazione;q) la rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione interna dell'acqua potabile e gli eventuali relativi serbatoi <strong>di</strong> accumulo devonoessere realizzati con materiali e costruiti in maniera tale da proteggere l'acqua da ogni possibileinquinamento.Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico avvenga non solo a mezzo del pubblico acquedotto, larete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione non proveniente da quest'ultimo dovrà essere separata e riconoscibile in ogni suaparte.Il titolare del laboratorio o dello stabilimento è responsabile della qualità dell'acqua impiegata neicicli <strong>di</strong> produzione; è pertanto obbligatoria per il medesimo l'adozione <strong>di</strong> idonei sistemi <strong>di</strong>


potabilizzazione, laddove necessari, nonché l'esecuzione <strong>di</strong> perio<strong>di</strong>ci controlli analitici chimici emicrobiologici <strong>di</strong> tipo C3 (Allegato II, Tabella A del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236) da effettuarsi asue spese presso laboratori autorizzati e con cadenza annuale.I relativi referti devono essere conservati presso lo stabilimento per i controlli ispettivi;r) qualora il ciclo produttivo comporti la produzione <strong>di</strong> fumi od esalazioni, devono essere previstiadeguati impianti che raccolgano e convoglino tali emissioni oltre il culmine del tetto, previo, se delcaso, trattamento e filtraggio.I sistemi <strong>di</strong> trattamento e filtraggio devono essere facilmente accessibili per le perio<strong>di</strong>che operazioni<strong>di</strong> manutenzione o sostituzione;s) i livelli <strong>di</strong> rumorosità devono essere contenuti entro i limiti previsti dalle norme vigenti.Articolo 9 - Centri <strong>di</strong> cottura (Ristorazione convenzionata)1. Per centri <strong>di</strong> cottura si intendono quelle strutture a<strong>di</strong>bite alla preparazione <strong>di</strong> pasti pronti da trasferirefuori dal luogo <strong>di</strong> produzione per il consumo presso le mense aziendali e scolastiche e le collettività ingenere.2. Tali strutture devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 8 del presente regolamento, unasuperficie totale dei locali <strong>di</strong> lavorazione e <strong>di</strong> deposito, con debite proporzioni, non inferiore a 0,50 metriquadrati per pasto preparato per ciclo lavorativo, fino a 500 pasti. Per un numero <strong>di</strong> pasti preparati perciclo lavorativo, da 500 a 3.000 pasti , è consentita una riduzione a 0,40 metri quadrati. Per un numero <strong>di</strong>pasti, superiore a 3.000, è consentita un'ulteriore riduzione a 0,20 metri quadrati.3. I centri <strong>di</strong> produzione pasti devono possedere inoltre idonei sistemi per:a) permettere, nel caso <strong>di</strong> utilizzo del "legame a caldo", la conservazione dei cibi cotti a temperatura da+ 60°C a +65°C;b) permettere, nel caso <strong>di</strong> utilizzo del legame refrigerato, il raffreddamento rapido dei cibi,imme<strong>di</strong>atamente dopo la cottura, con idonea apparecchiatura riservata a questa operazione e conmodalità tali da consentire l'abbassamento della temperatura fino a + 3°C nel tempo massimo <strong>di</strong> 120minuti primi; la conservazione dei cibi refrigerati deve avvenire in idonee apparecchiature, dotate <strong>di</strong>in<strong>di</strong>catore <strong>di</strong> temperatura per il mantenimento tra 0 e + 4°C;c) permettere, nel caso <strong>di</strong> utilizzo del legame congelato, il congelamento rapido dei cibi,imme<strong>di</strong>atamente dopo la cottura, attuato in maniera da raggiungere, nel minor tempo possibile ecomunque non superiore a 4 ore, i -18°C nel cuore del prodotto; la conservazione dei cibi congelatideve avvenire in idonee apparecchiature, dotate <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> temperatura per il loro mantenimentoa -18°C;4. Per le cucine al servizio <strong>di</strong> piccole collettività, possono essere concesse deroghe ai requisiti previsti nelpresente articolo, previo parere del competente Servizio del D.P. dell'U.L.S.S.Articolo 10 - Unità terminali <strong>di</strong> somministrazione (Ristorazione <strong>di</strong>fferita)1. Le unità terminali <strong>di</strong> somministrazione devono possedere:a) nel caso <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> alimenti conservati con "legame refrigerato" o "congelato", adeguate strutturee/o apparecchiature atte a mantenere le temperature <strong>di</strong> stoccaggio, rispettivamente ai valori tra 0 e +4C e -18 C., controllabili me<strong>di</strong>ante in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> temperatura, nonché impianti e strutture per ilriscaldamento <strong>di</strong> tali alimenti (bagnomaria, forni a termo convenzione, vapore, forni a microonde,ecc.) in grado <strong>di</strong> riportare la temperatura dei medesimi a temperatura da +60°C a + 65°C senzadanni termici;b) nel caso <strong>di</strong> alimenti conservati utilizzando il "legame a caldo", idonee attrezzature per laconservazione a temperatura da +60°C a + 65°C;2. I contenitori devono essere protetti da infiltrazioni <strong>di</strong> polveri o <strong>di</strong> altri inquinanti ed essere lavabili e<strong>di</strong>sinfettabili sia all'interno che all'esterno. Devono garantire il mantenimento delle temperature previstedalle leggi vigenti, fino al momento della somministrazione del pasto. La loro pulizia e sanificazione deveavvenire in un apposito vano/locale o area dotata <strong>di</strong> idoneo impianto <strong>di</strong> lavaggio e <strong>di</strong>sinfezione. Icontenitori devono essere mantenuti sempre puliti.40


Articolo 11 - Laboratori artigianali1. I laboratori artigianali <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> alimenti o bevande debbono possedere:a) un locale esclusivamente destinato alla produzione avente le caratteristiche <strong>di</strong> cui all'articolo 8, letterea), d), e), f), g), h), i), l), m), o), q), r), s), del presente regolamento, con un'altezza minima dello stesso<strong>di</strong> 2,70 metri, quando il numero <strong>di</strong> addetti è inferiore a 5, e con una superficie tale da permetterel'idoneo espletamento <strong>di</strong> tutte le fasi <strong>di</strong> lavorazione tipiche dell'attività in essere;b) un locale deposito per la conservazione delle materie prime ed uno per i prodotti finiti, muniti <strong>di</strong>attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti <strong>di</strong> cui all'articolo 25, lettere a), b), c) e d).Qualora la produzione sia modesta può essere fatta deroga ai locali deposito, su parere del Serviziocompetente del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S., fatti salvi i requisiti <strong>di</strong> buonaconservazione igienica degli alimenti o delle bevande prodotte;c) un locale o uno scomparto da a<strong>di</strong>bire al deposito <strong>di</strong> attrezzature e materiali per la pulizia, <strong>di</strong>sinfezionee <strong>di</strong>sinfestazione dei locali e degli impianti;d) un locale esclusivamente destinato alla ven<strong>di</strong>ta, in possesso dei requisiti <strong>di</strong> cui al presenteregolamento, qualora la ven<strong>di</strong>ta dei prodotti avvenga <strong>di</strong>rettamente sul luogo <strong>di</strong> produzione;e) docce, laddove il tipo <strong>di</strong> lavorazione ne consigli l'uso.Articolo 12 - Caratteristiche generali comuni <strong>di</strong> lavorazione1. Le linee <strong>di</strong> produzione devono essere or<strong>di</strong>nate secondo il progressivo perfezionamento del prodotto,evitando, per quanto tecnologicamente possibile, la promiscuità <strong>di</strong> operazioni non sequenziali e lacontaminazione dall'ambiente.2. Devono essere previsti piani <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>stinti rispettivamente per la lavorazione <strong>di</strong> materie prime crude eper il confezionamento del prodotto finito.3. Per la manipolazione <strong>di</strong> prodotti cru<strong>di</strong>, a seconda del tipo <strong>di</strong> lavorazione, il piano <strong>di</strong> lavoro dovrà essereulteriormente separato per i prodotti vegetali e per i prodotti <strong>di</strong> origine animale.4. I laboratori con grande capacità produttiva, devono essere dotati <strong>di</strong> piani <strong>di</strong> lavorazione separati per lalavorazione delle carni bianche, rosse e dei prodotti ittici;5 Ogni piano <strong>di</strong> lavoro dovrà essere dotato <strong>di</strong> proprie attrezzature e utensili specifici.Articolo 13 - Manutenzione e conduzione degli esercizi <strong>di</strong> deposito, lavorazione, ven<strong>di</strong>ta e somministrazione1. Gli esercizi ove si tengono in deposito, si lavorano, si trasformano, si producono o comunque simanipolano o si vendono prodotti alimentari devono attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. 26 maggio1997, n. 155, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni.2. Negli stessi esercizi è vietato:- a<strong>di</strong>birli ad usi <strong>di</strong>versi da quelli per i quali sono stati autorizzati;- tenervi macchinari, arre<strong>di</strong>, utensili, oggetti o altro materiale in <strong>di</strong>suso ovvero non strettamenteattinente all’attività che vi si svolge;- esporre all’esterno dei locali gli alimenti ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli che possono essereconsumati solo dopo operazioni <strong>di</strong> lavaggio, sbucciatura, e similari;- depositare sulla pubblica via i vuoti a perdere;- consentirvi l’accesso a qualsiasi animale.3 Le merci devono essere tenute in reparti o settori <strong>di</strong>stinti per ciascun genere o gruppo <strong>di</strong> prodottiomogenei. I reparti o settori destinati a prodotti non alimentari devono essere tenuti <strong>di</strong>stinti e separati daireparti <strong>di</strong> alimentari.4. Gli stessi criteri devono osservarsi per la sistemazione nelle celle o arma<strong>di</strong> frigoriferi.5. I prodotti alimentari, compresi gli insaccati, e ad eccezione del pane, non protetti da involucro proprio chesi consumano senza cottura o sbucciatura e, <strong>di</strong> norma, senza preventivo lavaggio, debbono essere tenuti inapposite vetrine o vassoi con coperchio od altro idoneo mezzo che ne garantisca la protezione dalla41


polvere e dagli insetti, a temperatura che ne garantisca l’adeguata conservazione, e <strong>di</strong>stribuiti con pinze,palette, forchette e simili.6 I fogli <strong>di</strong> carta o altro materiale usato per avvolgere gli alimenti, in contatto <strong>di</strong>retto ed imme<strong>di</strong>ato conquesti, devono essere idonei e riconoscibili per alimenti secondo la normativa vigente.7. È vietato ai clienti servirsi da soli o comunque toccare con le mani le merci esposte, se non confezionate;è consentito l’autoservizio <strong>di</strong> merci sfuse solo con l’uso <strong>di</strong> guanti a perdere o altri idonei utensili cheevitino il contatto <strong>di</strong>retto con l’alimento.Articolo 14 - Refettori aziendali e scolastici ed attività assimilabili1. I refettori non annessi a centro <strong>di</strong> cottura, dove si consumano pasti prodotti altrove, devono esserericonosciuti idonei sotto l'aspetto igienico sanitario, me<strong>di</strong>ante certificazione sanitaria rilasciata dalServizio competente del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S. e devono possedere i seguentirequisiti:a) essere <strong>di</strong> ampiezza sufficiente, con superficie in pianta non inferiore a 1,20 metri quadrati per posto asedere. Per le mense scolastiche tale in<strong>di</strong>ce viene ridotto a 0,80 metri quadrati per posto a sedere;b) avere banchi <strong>di</strong> somministrazione dotati <strong>di</strong> idonei sistemi per la conservazione dei cibi alletemperature previste dalle norme vigenti e per la loro protezione dal pubblico;c) essere muniti <strong>di</strong> se<strong>di</strong>e e tavoli lavabili;d) essere aerati ed illuminati naturalmente e provvisti <strong>di</strong> adeguato impianto <strong>di</strong> riscaldamento. E' ammessoil ricambio d'aria me<strong>di</strong>ante impianti <strong>di</strong> aerazione forzata aventi caratteristiche rispondenti alla miglioretecnologia <strong>di</strong>sponibile;e) avere pavimento, pareti e soffitto con superficie che consenta una facile ed adeguata pulizia;f) essere provvisti <strong>di</strong> un numero adeguato <strong>di</strong> servizi igienici, qualora i refettori non siano inseriti in unastruttura che ne sia già dotata;g) essere provvisti <strong>di</strong> un numero adeguato <strong>di</strong> arma<strong>di</strong> chiusi, in materiale impermeabile, facilmentelavabile e <strong>di</strong>sinfettabile, per il deposito delle stoviglie (anche <strong>di</strong> quelle a perdere);h) avere la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un W.C. ad uso del personale addetto alla <strong>di</strong>stribuzione dei pasti, con lecaratteristiche <strong>di</strong> cui all'articolo 8, lettera f), del presente regolamento, ove non si consumino pasticonfezionati all'origine in mono porzioni;i) essere dotati <strong>di</strong> arma<strong>di</strong>etti in<strong>di</strong>viduali ad uso del personale addetto, aventi le caratteristiche <strong>di</strong> cuiall'articolo 8, lettera o), del presente regolamento. Tali arma<strong>di</strong>etti devono essere collocati in idoneolocale <strong>di</strong>verso da quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione;l) avere un apposito locale o settore, dotato <strong>di</strong> lavello, lavastoviglie e <strong>di</strong> idoneo piano <strong>di</strong> lavoro, per illavaggio <strong>di</strong> utensili e stoviglie. Non necessita la presenza del locale o del settore lavaggio qualora sifaccia uso <strong>di</strong> stoviglie a perdere. In tal caso deve però essere previsto almeno un lavelloadeguatamente attrezzato nella sala refettorio o in un vano attiguo ad essa non coincidente con l'anti-W.C.Articolo 15 - Frantoi oleari1. Per tale attività devono essere previsti:a) un locale a<strong>di</strong>bito al deposito delle olive, con pavimenti lisci e facilmente lavabili, <strong>di</strong>sinfettabili e<strong>di</strong>sinfestabili, pareti lisce e lavabili fino a metri 2 <strong>di</strong> altezza.Tale locale deve essere ben aerato e non riscaldato.La sosta delle olive non deve superare le 24 ore, salvo che le stesse non vengano detenute inplateaux.Se il deposito delle olive viene effettuato all'aperto, è obbligatorio <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> adeguata copertura e <strong>di</strong>superficie circostante l'impianto pavimentata o comunque liscia, facilmente lavabile e<strong>di</strong>mpermeabile;b) un locale lavorazione avente le caratteristiche <strong>di</strong> cui all'articolo 8, del presente regolamento;c) un idoneo locale per il deposito del prodotto finito;d) un locale a<strong>di</strong>bito a deposito sanse che può essere sostituito da una vasca <strong>di</strong> adeguate <strong>di</strong>mensioni o daun silos che consenta il facile caricamento sui mezzi <strong>di</strong> trasporto;e) un locale a<strong>di</strong>bito a deposito <strong>di</strong> sostanze non destinate all'alimentazione.42


2. Prima dell'inizio della campagna olearia, è obbligatorio sottoporre ad accurata pulizia e detersione i locali,i macchinari e gli utensili, così come i fiscoli per le macchine che ne sono provviste.Articolo 16 - Laboratorio produzione vini1. Per tale attività devono essere previsti i seguenti locali e zone:a) una zona follatura che, se ubicata all'esterno, deve essere provvista <strong>di</strong> una copertura in materialeresistente e, a seconda dei casi, anche <strong>di</strong> una parziale chiusura, atte alla protezione dagli agentiatmosferici.Il pavimento deve essere in materiale liscio, antisdrucciolevole e resistente, la superficie integra,facilmente lavabile e dotato <strong>di</strong> idonei sistemi per l'allontanamento delle acque <strong>di</strong> lavaggio e per larelativa raccolta e scarico nel rispetto delle norme vigenti.Le pareti devono essere integre, rivestite con materiale liscio, resistente all'abrasione, impermeabile efacilmente lavabile;b) un locale lavorazione e conservazione dotato <strong>di</strong> pavimento in materiale resistente con superficieantisdrucciolo integra, facilmente lavabile; le pareti devono essere a superficie integra, liscia,tinteggiate con pittura lavabile, per un'altezza non inferiore a 1 metro sopra il culmine delle cisterne.Deve essere prevista, in un luogo facilmente accessibile, la presenza <strong>di</strong> un lavan<strong>di</strong>no con acquapotabile e dotato <strong>di</strong> <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong> sapone e <strong>di</strong> asciugamani a perdere;c) un locale deposito imballaggi e sostanze enologiche con il pavimento e le pareti a superficie integra,liscia e facilmente pulibile.E' ammesso l'utilizzo <strong>di</strong> apposito arma<strong>di</strong>o per piccole quantità <strong>di</strong> dette sostanze;d) un locale imbottigliamento con il pavimento in materiale resistente, impermeabile, a superficieantisdrucciolo integra, facilmente lavabile, e dotato idonei sistemi per l'allontanamento delle acque <strong>di</strong>lavaggio e per la relativa raccolta, allontanamento e scarico nel rispetto delle norme vigenti.Le pareti debbono essere piastrellate o rivestite in materiale altrettanto robusto ed impermeabile finoall'altezza <strong>di</strong> 2 metri dal pavimento.Il locale deve essere dotato <strong>di</strong> un lavello avente le caratteristiche <strong>di</strong> cui all'articolo 8, lettera m) delpresente regolamento. L'eventuale ubicazione <strong>di</strong> una "zona imbottigliamento" in promiscuità con altrilocali della cantina potrà essere ammessa, previa la verifica dei proce<strong>di</strong>menti tecnologici utilizzati edell'ampiezza e destinazione d'uso del locale, escludendo comunque in esso il deposito <strong>di</strong> materiali,damigiane ed altre attrezzature;e) un locale servizi igienici e spogliatoi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, lettere f), o), delpresente regolamento. Potranno essere previste delle deroghe, valutando caso per caso, qualoral’azienda sia a conduzione familiare (massimo tre componenti) e l’abitazione sia a<strong>di</strong>acente osoprastante o nelle vicinanze.2. Le cantine devono inoltre possedere:a) soffitti intonacati a fino e tinteggiati o dotati <strong>di</strong> caratteristiche similari, con superficie compatta, senzafessurazioni e in materiale resistente. Altre tipologie <strong>di</strong> realizzazione devono essere sottoposte avalutazione del Servizio competente del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S.;b) acqua potabile erogata da acquedotto pubblico. Qualora l'approvvigionamento idro-potabile sia <strong>di</strong> tipoautonomo (es.: pozzo), l'acqua utilizzata dovrà essere riconosciuta potabile e controllata almeno unavolta all'anno;c) aerazione naturale o forzata, in grado <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re il formarsi <strong>di</strong> muffa, macchie <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà e sacche <strong>di</strong>gas <strong>di</strong> fermentazione;d) accorgimenti tecnici atti ad impe<strong>di</strong>re la presenza <strong>di</strong> animali, in particolare ro<strong>di</strong>tori ed insetti (es.: retinemetalliche su aperture del tipo fori, tubazioni, cavi, ecc.).3. Per i laboratori <strong>di</strong> produzione vini (cantine) sarà da preferire l’ubicazione <strong>di</strong> locali a piano terra per lavinificazione e imbottigliamento (in bottiglia) e lo stoccaggio/deposito anche nei piani interrati. Potrannoessere previste delle deroghe nelle superfici aero-illuminanti previa presentazione <strong>di</strong> una relazione tecnicache motivi la richiesta.Articolo 17 - Caratteristiche degli esercizi pubblici1. Gli esercizi pubblici devono:a) avere superficie complessiva tale da garantire, in considerazione dell'attività svolta, il possesso deirequisiti minimi previsti dalla normativa e dal presente regolamento.43


La <strong>di</strong>stribuzione dei tavoli, delle se<strong>di</strong>e e dell'arredamento deve consentire al consumatore una comodaassunzione degli alimenti e delle bevande, ed al personale una agevole esecuzione del servizio. In caso<strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> pasti, è buona norma assicurare una superficie <strong>di</strong> almeno 1,20 metri quadratiper ciascun posto a sedere. L'eventuale utilizzo <strong>di</strong> aree scoperte dovrà essere previstonell'autorizzazione sanitaria;b) essere costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;c) essere sufficientemente aerati ed illuminati in modo naturale. L'aerazione deve essere assicurata concontinuità, ricorrendo, ove necessario, a idonei mezzi <strong>di</strong> ventilazione sussi<strong>di</strong>aria o meccanica o aidoneo impianto <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento;d) avere un'altezza minima dei locali conforme a quanto stabilito da leggi e regolamenti vigenti inmateria;e) assicurare che l'eventuale installazione <strong>di</strong> controsoffitti e <strong>di</strong> rivestimenti alle pareti sia realizzata inmodo tale da evitare accumuli <strong>di</strong> polvere e l'accesso a ro<strong>di</strong>tori ed insetti. In ogni caso dovranno essererispettate le altezze minime dei locali previsti dal regolamento comunale;f) avere il piano per la <strong>di</strong>stribuzione degli alimenti e delle bevande sufficientemente largo e profondo inmodo da rendere agevole il movimento delle stoviglie.Il bancone-bar, se presente, deve essere munito <strong>di</strong> idonee attrezzature termoregolabili per laconservazione <strong>di</strong> alimenti e bevande nei termini <strong>di</strong> legge nonché <strong>di</strong> idonei <strong>di</strong>spositivi per la protezionedegli alimenti stessi.L'eventuale pedana posta nel retro banco, oltre che lavabile ed impermeabile, dovrà anche esserefacilmente rimovibile per consentire un'adeguata pulizia;g) avere almeno un servizio igienico destinato al pubblico, con anti-W.C., facilmente in<strong>di</strong>viduabile e <strong>di</strong>facile accesso, nel caso <strong>di</strong> un numero <strong>di</strong> posti a sedere fino a cinquanta.I pubblici esercizi, con un numero <strong>di</strong> posti a sedere superiore a cinquanta, devono possedere almenoun ulteriore W.C. per ogni incremento <strong>di</strong> cinquanta posti a sedere o frazione <strong>di</strong> essi e <strong>di</strong>stinti per sesso.Detti servizi igienici dovranno essere dotati <strong>di</strong> anti-W.C., con porta a chiusura automatica e con lavellodotato <strong>di</strong> rubinetto a comando non manuale e con erogatore <strong>di</strong> sapone e <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong> asciugamaninon riutilizzabili;h) essere convenientemente separati dai locali <strong>di</strong> abitazione. Per essi, eventualmente a<strong>di</strong>acenti,sovrastanti o comunicanti, deve essere previsto un ulteriore ingresso autonomo e in<strong>di</strong>pendente;i) possedere utensili, attrezzature, recipienti e stoviglie <strong>di</strong> materiale idoneo, conforme alle norme <strong>di</strong>legge, mantenuti in buono stato <strong>di</strong> conservazione e <strong>di</strong> pulizia e custo<strong>di</strong>ti al riparo dalla polvere, dagliinsetti e da ogni altra forma <strong>di</strong> inquinamento e in quantità sufficiente al servizio <strong>di</strong> somministrazione.In ogni caso sono obbligatori nel banco <strong>di</strong> mescita un lavello a doppio bacino con acqua calda e freddaper i lavaggi delle stoviglie e l'apparecchiatura lavastoviglie e/o lavabicchieri sulla base della tipologiadell'esercizio;l) evitare molestie o danni al vicinato dovuti all'emanazione <strong>di</strong> emissioni aeriformi, <strong>di</strong> rumori, <strong>di</strong> scarichiliqui<strong>di</strong> o <strong>di</strong> rifiuti soli<strong>di</strong>;m) evitare operazioni <strong>di</strong> pulizia dei locali durante i perio<strong>di</strong> connessi con la preparazione e lasomministrazione degli alimenti. Tali operazioni è opportuno vengano eseguite secondo norme <strong>di</strong>corretta prassi igienica.Articolo 18 - Preparazione e manipolazione <strong>di</strong> sostanze alimentari in ristoranti - tavole calde - pizzerie edaltri esercizi assimilabili1. Per questi esercizi deve essere previsto un locale esclusivamente destinato alla preparazione deglialimenti, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni adeguate, con un rapporto superficie/posti a sedere, non inferiore a mq 0,50, doveper superficie si intende quella della cucina, della <strong>di</strong>spensa <strong>di</strong> rapportate <strong>di</strong>mensioni. La superficie dellacucina comunque non potrà essere inferiore a mq. 15.2. Tale locale deve prevedere spazi <strong>di</strong>versi destinati alla:a) preparazione dei cibi cru<strong>di</strong> (mondatura, pezzatura), con separazione tra alimenti <strong>di</strong> origine animale edalimenti <strong>di</strong> origine vegetale;b) cottura cibi;c) affettatura <strong>di</strong> carni, formaggi, salumi, guarnitura piatti, ecc..3. Le <strong>di</strong>verse lavorazioni contemporanee devono comunque essere effettuate su idonei banchi separati. Talizone devono essere dotate <strong>di</strong> lavelli con acqua potabile calda e fredda. L'attività <strong>di</strong> lavaggio <strong>di</strong> attrezzi,44


utensili e stoviglie deve essere effettuata in locali o settore separato dalle altre attività <strong>di</strong> preparazionealimentare.4. Detti locali oltre i requisiti generali <strong>di</strong> cui alle lettere: e), f), g), h), i), l), m), o), dell'articolo 8 del presenteregolamento, devono avere:a) cappe idonee ed adeguate per la raccolta dei prodotti della combustione e dell'esalazione derivantidalla cottura dei cibi. Tali cappe devono essere collegate a idonea condotta fumaria, sfociante oltre ilcolmo del tetto per almeno un metro, e comunque in posizione tale da non recare molestia o danno alvicinato.Altri sistemi <strong>di</strong> aspirazione, dotati <strong>di</strong> filtri, possono essere utilizzati dopo valutazione tecnica delcompetente Servizio del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S.;b) apparecchi frigoriferi in numero sufficiente e dotati altresì <strong>di</strong> idonea apparecchiatura per il controllodella temperatura;c) ogni piano <strong>di</strong> lavoro deve essere dotato <strong>di</strong> attrezzature ed utensili propri ed in quantità sufficiente perevitare possibili contaminazioni crociate tra le <strong>di</strong>verse preparazioni alimentari;d) banchi in numero idoneo per la lavorazione degli alimenti, costruiti con materiale impermeabile, duro,compatto, facilmente pulibile e <strong>di</strong>sinfettabile;e) un locale <strong>di</strong> somministrazione, mantenuto in perfetto stato <strong>di</strong> pulizia, in cui i banchi <strong>di</strong> esposizione o <strong>di</strong>somministrazione siano dotati <strong>di</strong> idonei sistemi per la conservazione dei prodotti esposti e per la loroprotezione dal contatto del pubblico;f) un locale ad uso <strong>di</strong>spensa, igienicamente idoneo, per la conservazione delle materie prime;g) un idoneo locale o scomparto da riservare al deposito dei prodotti e dei materiali impiegati per lapulizia e la <strong>di</strong>sinfezione dei locali e delle attrezzature:h) un numero sufficiente <strong>di</strong> arma<strong>di</strong> chiusi, in materiale idoneo, da destinare al deposito delle attrezzaturee delle stoviglie pulite, nonché delle materie prime usate quoti<strong>di</strong>anamente in cucina.5. Per quanto concerne le pizzerie, oltre a quanto sopra, deve essere prevista una zona <strong>di</strong> preparazione ecottura delle pizze opportunamente separata e protetta dalla zona <strong>di</strong> somministrazione e provvista <strong>di</strong>idoneo lavello e <strong>di</strong> apposito accorgimento atto ad evitare il contatto delle pale per infornare le pizze con ilpavimento.Articolo 19 - Somministrazione in pertinenze esterne1. Qualora per la somministrazione si utilizzino pertinenze esterne ai locali, tali pertinenze devono essereadeguatamente protette da fonti <strong>di</strong> inquinamento e insu<strong>di</strong>ciamento.2. Nella domanda <strong>di</strong> autorizzazione deve essere fatto riferimento all'eventuale utilizzo per lasomministrazione in pertinenze esterne.3. Qualora tale utilizzo costituisca estensione <strong>di</strong> un'attività già in corso, deve essere fatta segnalazione alcompetente Servizio del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S. per eventuali prescrizioni sanitarie.4. Gli alimenti cru<strong>di</strong> o cotti non devono essere esposti in contenitori aperti, ma devono essereadeguatamente protetti e separati da ogni possibile fonte <strong>di</strong> contaminazione e devono rispettare letemperature previste dalle vigenti norme.Articolo 20 – Bar – protezione, conservazione e modalità <strong>di</strong> preparazione <strong>di</strong> alimenti ebevande1. Le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei recipienti originali, che vanno tenutichiusi fino al momento della ven<strong>di</strong>ta o della mescita, al riparo dalla viva luce e lontano da sorgenti <strong>di</strong>calore e protette da possibili fonti <strong>di</strong> contaminazione. Una volta aperte, le bottiglie devono essere tappatee adeguatamente conservate.2. Il latte deve essere conservato, in ogni caso, rigorosamente alla temperatura prevista dalle norme vigenti.3. La pasticceria, i dolciumi, i panini, i tramezzini, i toast e simili, nonché ogni prodotto venduto senzal'originaria confezione, devono essere protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere, dagli insetti econservati in contenitori o in vetrine refrigerate, qualora la loro natura lo renda necessario. Gli stessidevono essere prelevati obbligatoriamente con pinze o altro accorgimento idoneo.4. La cottura dei prodotti dolciari da forno (brioches ed analoghi), da preparati congelati è consentita previaverifica dell'idoneità delle modalità <strong>di</strong> doratura adottate e delle apparecchiature frigorifere.45


5. È consentita comunque la preparazione <strong>di</strong> tramezzini, panini, snacks, ecc., che deve avvenire in un idoneosettore o in un'adeguata zona dotata <strong>di</strong> piano <strong>di</strong> lavoro in materiale lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile, con pareteretrostante liscia, lavabile, e <strong>di</strong>sinfettabile, idoneo lavello a comando non manuale e utensileria de<strong>di</strong>cataallo scopo. Dette preparazioni potranno avvenire solamente con ingre<strong>di</strong>enti già pronti per l’uso.6. Per gli esercizi pubblici, sprovvisti <strong>di</strong> cucina o <strong>di</strong> altro idoneo settore o zona per la preparazione e cotturadegli alimenti che intendono somministrare prodotti <strong>di</strong> gastronomia preparati e forniti da <strong>di</strong>tte autorizzate,nella richiesta <strong>di</strong> Autorizzazione Sanitaria deve essere riportata tale peculiarità ed è inoltre in<strong>di</strong>spensabilesia prevista la presenza <strong>di</strong> un idoneo W.C. per il personale addetto. Inoltre deve essere prevista una zonaprotetta dal pubblico e separata dalle altre operazioni <strong>di</strong> somministrazione inerenti l’attività, idoneamenteattrezzata per il riscaldamento e la porzionatura <strong>di</strong> tali pietanze, nonché una per il lavaggio delle stoviglie.Detti prodotti devono essere costantemente conservati presso l’esercizio a temperatura non superiore a –18° C per i prodotti surgelati o congelati a +4° C per i prodotti refrigerati. Non è consentita presso dettiesercizi la <strong>di</strong>stribuzione e la somministrazione <strong>di</strong> alimenti cotti conservati con linea calda.Pertanto ogni esercizio deve essere dotato <strong>di</strong> frigorifero esclusivo adatto alla conservazione <strong>di</strong> tali prodottie <strong>di</strong> un forno a microonde o a termoconvenzione per il riscaldamento del prodotto imme<strong>di</strong>atamente primadella somministrazione. Di norma deve essere prevista la canna <strong>di</strong> esalazione a servizio del forno perl’allontanamento dei vapori/odori eventualmente prodotti durante il riscaldamento degli alimenti, che puòessere sostituita da un idoneo sistema localizzato <strong>di</strong> depurazione.Per detti alimenti, che devono essere consumati entro 24 ore, deve essere conservata in sede, fino al loroconsumo, la documentazione comprovante la provenienza.Articolo 21 - Esercizi già in attività1. Per tutti gli esercizi già in attività all'entrata in vigore del presente regolamento e fino a <strong>di</strong>versaautorizzazione sanitaria, è ammessa la deroga ai requisiti sopra riportati, tenendo conto della naturadell'attività svolta e delle concrete possibilità all'adeguamento specifico in rapporto all'ubicazione ed allastruttura dell'esercizio, soprattutto nei centri urbani, ferma restando la necessità <strong>di</strong> assicurare idoneecon<strong>di</strong>zioni igieniche.TITOLO TERZOIGIENE DEGLI ALIMENTIArticolo 22 - Conservazione degli alimenti con il freddo1. Gli impianti frigoriferi devono essere dotati <strong>di</strong> termometro o <strong>di</strong>spositivo per il controllo dellatemperatura; gli stessi debbono essere costruiti con caratteristiche strutturali tali da garantire ilmantenimento delle dovute con<strong>di</strong>zioni igieniche e funzionali per la conservazione degli alimenti.2. Le apparecchiature frigorifere devono essere mantenute costantemente in perfette con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pulizia efunzionamento.3. Gli alimenti cru<strong>di</strong> devono essere conservati separatamente da quelli cotti.4. Le carni, il pollame, gli insaccati ed i prodotti ittici, devono essere conservati a temperatura <strong>di</strong>refrigerazione, separati tra <strong>di</strong> loro e da altri alimenti, in specie da ortofrutticoli e da latticini, me<strong>di</strong>antel'uso <strong>di</strong> celle o apparecchiature, separate e <strong>di</strong>stinte, o me<strong>di</strong>ante contenitori idonei, muniti <strong>di</strong> coperchio oprotetti da apposita pellicola per alimenti.Articolo 23 - Temperatura <strong>di</strong> conservazione <strong>di</strong> alcuni alimentiTemperature massime <strong>di</strong> conservazione delle materie prime nei depositi annessi agli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta esomministrazione e nei banchi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> esposizione.1. Gli alimenti freschi refrigerati, destinati alla somministrazione o alla ven<strong>di</strong>ta, tal quali, devono esseremantenuti ad una temperatura al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> congelamento ma, in ogni caso, non superiore aivalori in<strong>di</strong>cati in TABELLA 1.46


2. Le materie prime dei prodotti alimentari freschi refrigerati, impiegati per la preparazione <strong>di</strong> cibi compositiai fini della somministrazione, non devono essere conservate a valori <strong>di</strong> temperatura superiori a quelliin<strong>di</strong>cati nella seguente TABELLA e comunque, nel caso <strong>di</strong> prodotti confezionati, nel rispetto delletemperature in<strong>di</strong>cate sulla confezione.TABELLA: alimenti - temperaturePesci, crostacei e molluschi, ad esclusione dei molluschi eduli lamellibranchi vivi, ivi compresi quelliconfezionati sotto vuoto ed in atmosfera mo<strong>di</strong>ficata: 0°/+4° C.Piatti pronti a cuocere, precucinati, prodotti <strong>di</strong> gastronomia <strong>di</strong> vario tipo a base <strong>di</strong> pesce, molluschi ecrostacei, nonché a base <strong>di</strong> carni, uova, latte e creme <strong>di</strong> latte: 0°/+4° C.Prodotti <strong>di</strong> pasticceria fresca e altri prodotti contenenti sostanze deperibili a base <strong>di</strong> alimenti <strong>di</strong> origineanimale (uova, latte, creme <strong>di</strong> latte, ecc.): 0°/+4° C.Carni macinate e preparazioni <strong>di</strong> carni ottenute totalmente o parzialmente dalle carni fresche: 0°/+2° C.Carni fresche <strong>di</strong> qualunque specie e frattaglie: 0°/+4° C.Paste alimentari speciali fresche con ripieno: 0°/+4° C.Paste alimentari speciali fresche all'uovo: 0°/+4° C.Latte pastorizzato: non superiore a +6° C.Burro: non superiore a +10° C.Formaggi freschi, yogurt e altri latti fermentati: non superiore a +4° C.Prodotti a base <strong>di</strong> carne solamente alla temperatura in<strong>di</strong>cata in etichettaAlimenti deperibili cotti da consumarsi cal<strong>di</strong>: da +60°C a +65°C.3. Il riscaldamento dei piatti precotti deve avvenire rapidamente e solo imme<strong>di</strong>atamente prima dellasomministrazione.4 La somministrazione <strong>di</strong> piatti surgelati precucinati, non cotti o sottoposti a cottura incompleta, èsubor<strong>di</strong>nata ad una cottura adeguata a temperature che superino comunque, in qualsiasi punto del prodottoalimentare i + 75° C., per almeno 2 minuti;Accorpamento delle temperature <strong>di</strong> conservazione.5. La conservazione <strong>di</strong> più alimenti deperibili in uno stesso deposito frigorifero, in banchi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e/o <strong>di</strong>esposizione o somministrazione, deve essere effettuata alla temperatura <strong>di</strong> conservazione dell'alimentoper il quale è prescritta la temperatura più bassa, ferma restando la necessità che i prodotti surgelati econgelati siano adeguatamente conservati a parte.Articolo 24 - Conservazione me<strong>di</strong>ante congelamento negli esercizi <strong>di</strong> somministrazione e nella ristorazionecollettiva1. Negli esercizi pubblici e nella ristorazione, autorizzati alla preparazione <strong>di</strong> alimenti ai fini dellasomministrazione, la conservazione degli alimenti me<strong>di</strong>ante congelamento è consentita ai soli finidell’utilizzo interno, con le seguenti limitazioni ed alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a) alla congelazione, per quanto riguarda le materie prime, possono essere sottoposti esclusivamentealimenti in stato <strong>di</strong> naturale freschezza con caratteri organolettici integri ed opportunamente mondati,con esclusione dei molluschi eduli lamellibranchi per i quali non è consentito il congelamento. Per iprodotti semilavorati o pronti al consumo il congelamento deve avvenire subito dopo la preparazione;b) gli alimenti devono essere portati alla temperatura <strong>di</strong> conservazione con un proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>congelamento rapido ottenuto con idonea apparecchiatura riservata a questa operazione. Ilraffreddamento rapido ed il congelamento rapido devono avvenire imme<strong>di</strong>atamente dopo la cottura,con impianti, apparecchiature e modalità tali da consentire l'abbassamento della temperatura <strong>di</strong> cotturafino alla temperatura <strong>di</strong> + 3°C al cuore del prodotto, nel tempo massimo <strong>di</strong> 120 minuti primi. Ilsuccessivo raggiungimento della temperatura <strong>di</strong> -18° C nel cuore del prodotto deve avvenire nel piùbreve tempo possibile e comunque non superiore a 2 ore;47


c) gli alimenti devono essere confezionati per genere, in singoli involucri per alimenti chiusi. Lepezzature degli alimenti da congelare devono essere compatibili con le caratteristiche tecnichedell'attrezzatura <strong>di</strong> congelamento impiegata;d) deve essere riportata in etichetta, compilata dal preparatore, la denominazione dell'alimento e la suadata <strong>di</strong> congelamento in modo indelebile;e) gli alimenti devono essere riposti negli apparecchi <strong>di</strong> congelamento in modo or<strong>di</strong>nato, separati pergenere;f) gli alimenti così congelati devono essere conservati in congelatore alla temperatura massima <strong>di</strong> -18°C. e per un periodo <strong>di</strong> tempo compatibile con la durabilità del prodotto.2. I requisiti minimi richiesti per lo svolgimento <strong>di</strong> tale attività sono:- presenza <strong>di</strong> adeguati spazi <strong>di</strong> lavorazione specifici;- possesso <strong>di</strong> apparecchiature <strong>di</strong> congelamento ultrarapido;- possesso <strong>di</strong> idonee apparecchiature per la conservazione separata delle materie prime, dei prodottifiniti e dei semilavorati, dotate <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi per la lettura istantanea della temperatura.3. È vietato il ricongelamento <strong>di</strong> prodotti scongelati.TITOLO QUARTODEPOSITI DI SOSTANZE ALIMENTARIArticolo 25 - Depositi all'ingrosso1. I depositi all’ingrosso dovranno possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 327/80.2. Inoltre gli stessi dovranno:a) essere adeguatamente aerati ed illuminati, fatte salve particolari esigenze <strong>di</strong> conservazione dei prodottiivi detenuti;b) avere pavimenti lisci lavabili;c) avere le pareti <strong>di</strong> materiale tale da consentire una facile e adeguata pulizia;d) avere i soffitti intonacati o comunque tali da non creare danno o inquinamento alle merci depositate;e) avere <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> acqua potabile in quantità sufficiente allo scopo;f) possedere idonee attrezzature al fine <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re il contatto <strong>di</strong>retto tra il pavimento e i prodottidepositati;g) essere dotati <strong>di</strong> servizi igienici con le caratteristiche <strong>di</strong> cui al presente regolamento, se occupanopersonale con presenza continua;a) essere dotati, qualora la natura delle merci lo renda necessario, <strong>di</strong> attrezzature <strong>di</strong> refrigerazione idoneealla conservazione dei prodotti alimentari, munite, se del caso, <strong>di</strong> porte a barriera d'aria. Le cellefrigorifere <strong>di</strong> capacità superiore a 1500 litri devono essere dotate <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> termoregistrazione etracciati, che devono essere conservati e tenuti a <strong>di</strong>sposizione degli organi <strong>di</strong> vigilanza per almeno unanno;3. I depositi asserviti alla grande <strong>di</strong>stribuzione che servono più punti <strong>di</strong> commercializzazione al dettagliodebbono avere gli stessi requisiti dei depositi all'ingrosso e sono soggetti al rilascio <strong>di</strong> specificaautorizzazione sanitaria <strong>di</strong> cui all'articolo 2 della legge n. 283/62.Articolo 26 - Depositi non all'ingrosso1. I depositi non soggetti ad autorizzazione sanitaria e non annessi ai locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al minuto, compresiquelli degli esercenti commercio ambulante, devono possedere specifico nulla osta igienico sanitario edovranno rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 25 del presente regolamento.Articolo 27 - Collocazione delle merci1. Le merci devono essere sempre collocate in modo da rendere facile il riscontro delle partite e l'accessoalle stesse. Le merci devono essere tenute sollevate da terra, ad un'altezza sufficiente per consentireun'adeguata pulizia.2. È consentito solo il deposito delle tipologie <strong>di</strong> merci per le quali è stata concessa l'autorizzazione.48


Articolo 28 - Movimento veicoli1. All'interno dei locali <strong>di</strong> cui al presente titolo è vietato l'uso e la sosta <strong>di</strong> veicoli a motore alimentati dacarburante <strong>di</strong> qualsiasi tipo.2. La carica della batteria dei carrelli elevatori o <strong>di</strong> altri mezzi deve essere effettuata fuori dai locali <strong>di</strong>deposito delle sostanze alimentari nel rispetto della normativa vigente.Articolo 29 - Disinfestazione e derattizzazione1. Le strutture <strong>di</strong> deposito devono essere sottoposte a trattamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestazione, dotate <strong>di</strong> adeguatisistemi per prevenire l'accesso e la proliferazione <strong>di</strong> insetti o <strong>di</strong> altri animali ed attrezzate per la lottacontro i ratti.TITOLO QUINTOCAPO PRIMO – VENDITA AL PUBBLICO DI PRODOTTI E SOSTANZE ALIMENTARIArticolo 30 - Requisiti degli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti e sostanze alimentari1. L'esercizio dell'attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al minuto <strong>di</strong> prodotti e sostanze alimentari è subor<strong>di</strong>nato a certificazioneigienico-sanitaria rilasciata dal competente Servizio del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S. Talecertificazione <strong>di</strong> idoneità deve essere riferita anche ai locali <strong>di</strong> magazzino al servizio dell'esercizioovunque ubicati.2. Gli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al pubblico devono possedere i seguenti requisiti:a) avere un locale per la ven<strong>di</strong>ta sufficientemente ampio, avente le seguenti caratteristiche:a1. pavimentazione liscia e facilmente lavabile;a2. pareti con superficie liscia facilmente pulibile;a3. soffitti facilmente pulibili;a4. idonei sistemi antinsetti ed antiratto;a5. sistema <strong>di</strong> illuminazione con lampade dotate <strong>di</strong> protezione;a6. aerazione ed illuminazione aventi le caratteristiche previste dalla Circolare Regionale 1 luglio 1997n. 13;a7. percorsi con una larghezza utile non inferiore a cm. 120 e comunque tali da garantire l'agevoletransito <strong>di</strong> persone e carrelli;a8. avere nel locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta o in locale attiguo, un idoneo lavello con acqua potabile calda e freddaper la pulizia degli utensili e delle attrezzature. Tale lavello non dovrà coincidere con il lavaboinstallato nel W.C. o nell'anti-W.C. Detto lavello può essere utilizzato anche come lavabo qualorasia dotato <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi previsti allo scopo.a9. le suppellettili, gli scaffali, le attrezzature e gli utensili devono essere costruiti con materialeidoneo, resistenti all'uso e tenuti sempre in buono stato <strong>di</strong> pulizia e <strong>di</strong> manutenzione;b) avere un locale deposito con i requisiti <strong>di</strong> cui all'art. 25, lettere b), c), d), f) ed h);c) essere forniti <strong>di</strong> servizi igienici con anti-W.C.;d) avere arma<strong>di</strong>etti in<strong>di</strong>viduali a doppio scomparto, lavabili, collocati in zone idonee, non situate neilocali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta. Nel caso in cui gli addetti superino le tre unità dovrà essere previsto un idoneo vanospogliatoio;e) essere provvisti <strong>di</strong> idonei sistemi per la raccolta dei rifiuti quali contenitori lavabili e <strong>di</strong>sinfettabilimuniti <strong>di</strong> sacco impermeabile, con coperchio a perfetta tenuta, con sistema <strong>di</strong> apertura a pedale e <strong>di</strong>capacità adeguata. Quoti<strong>di</strong>anamente i rifiuti devono essere allontanati dai locali e i contenitoriaccuratamente puliti e <strong>di</strong>sinfettati.Articolo 31 - Protezione e conservazione delle sostanze alimentari1. I banchi <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> esposizione delle merci e derrate allo stato sfuso devono essere realizzati conmateriale facilmente pulibile e <strong>di</strong>sinfettabile, possedere vetrine, non apribili da parte degli avventori, <strong>di</strong>altezza e profon<strong>di</strong>tà adeguate a proteggere dal pubblico e da altre cause <strong>di</strong> insu<strong>di</strong>ciamento tutti gli49


alimenti esposti, garantire corrette con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> conservazione, anche me<strong>di</strong>ante adeguata separazione pertipologia delle sostanze alimentari.2. Le attrezzature frigorifere per la conservazione degli alimenti deperibili devono essere munite <strong>di</strong>termometro visibile. Le lampade delle vetrine <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a e dei banchi frigoriferi espositivi devono esseredotate <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> protezione.3. La carta o il materiale <strong>di</strong> altro genere destinato ad avvolgere con contatto <strong>di</strong>retto le derrate alimentarisfuse, devono essere per uso alimentare e tenuti in appositi cassetti, contenitori o <strong>di</strong>spositivi atti aproteggerli dalla polvere o dall'eventuale insu<strong>di</strong>ciamento.4. Nei negozi ove si effettua la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> generi tra loro <strong>di</strong>versi, per natura e per composizione, le mercidevono essere depositate ed esposte in reparti o in scaffali ben <strong>di</strong>stinti.5. Nella ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti sfusi che vengono consumati tal quali (es. formaggi, affettati, pane, prodottidella pasticceria, ecc.) dovrà essere evitato il contatto <strong>di</strong>retto con le mani ricorrendo all'uso <strong>di</strong> idoneistrumenti.6. E' altresì vietato attendere promiscuamente sia alla manipolazione dei generi alimentari che al maneggiodel denaro, a meno che non vengano impiegate idonee attrezzature atte ad evitare il contatto <strong>di</strong>retto dellemani con gli stessi.7. È fatto <strong>di</strong>vieto agli acquirenti <strong>di</strong> toccare con le mani nude, per scegliere, la merce esposta nonconfezionata.8. Le merci non possono essere collocate <strong>di</strong>rettamente sul pavimento, ma da esso sollevate almeno <strong>di</strong> 30 cm.I prodotti alimentari non confezionati devono essere mantenuti al riparo da ogni causa <strong>di</strong> inquinamento enon possono essere esposti in spazi esterni al negozio, salvo quei prodotti da consumarsi previa cottura,lavaggio o depellamento.Articolo 32 - Disinfestazione e derattizzazione1. I negozi e i depositi annessi, ove necessario, devono essere sottoposti, a cura del titolare dell'attività, aperio<strong>di</strong>ca <strong>di</strong>sinfestazione e derattizzazione con mezzi efficaci ed innocui per i generi alimentari.CAPO SECONDO - CHIOSCHIArticolo 33 - Chioschi a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti alimentari1. Nei chioschi installati in un posto fisso può essere consentita la ven<strong>di</strong>ta dei seguenti generi alimentariprevia certificazione <strong>di</strong> idoneità igienico-sanitaria:a) prodotti ortofrutticoli;c) bevande in confezioni originali e sigillate;d) prodotti confezionati all'origine in scatole metalliche, in recipienti <strong>di</strong> vetro, chiusi con coperchiosigillato, in buste <strong>di</strong> laminati termosaldati, tetrapack e simili, <strong>di</strong> vario tipo;e) biscotti e dolciumi in involucri originali o in apposite confezioni sigillate con esclusione dellapasticceria a base <strong>di</strong> crema e panna;f) conserve <strong>di</strong> prodotti alimentari in confezioni originali e sigillate;g) gelati, prodotti e confezionati in laboratori autorizzati da vendersi in confezione originale e sigillata, osfusi in coni o bicchierini a perdere, nel rispetto delle modalità <strong>di</strong> cui al successivo Titolo XI, relativoai gelati.2. La frutta e la verdura vanno tenute in contenitori sollevati dal pavimento <strong>di</strong> almeno 50 centimetri.Articolo 34 - Caratteristiche strutturali dei chioschi a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti alimentari1. I chioschi devono essere costruiti in muratura o in legno o in altro materiale idoneo e posizionati lontanoda fonti <strong>di</strong> insalubrità o insu<strong>di</strong>ciamento.2. L'esposizione delle merci all'esterno del chiosco deve avvenire con le modalità <strong>di</strong> cui al precedentearticolo 31.3. I chioschi devono:50


- avere pavimenti <strong>di</strong> materiale lavabile, impermeabile, unito e compatto, pareti lavabili, dotazione <strong>di</strong>acqua potabile, nonché idoneo sistema <strong>di</strong> raccolta dei rifiuti liqui<strong>di</strong>;- essere dotati <strong>di</strong> appositi contenitori con chiusura a pedale per la raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong>;- avere sistemi idonei <strong>di</strong> lotta contro i ratti;- essere dotati <strong>di</strong> idonei mezzi <strong>di</strong> conservazione in relazione alla natura delle sostanze alimentari postein ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> idoneo locale per il deposito delle sostanze alimentari.Articolo 35 - Chioschi a<strong>di</strong>biti alla somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande1. Per chioschi a<strong>di</strong>biti alla somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande è necessaria l'autorizzazione sanitaria <strong>di</strong>cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n.283.2. Negli stessi è ammessa la somministrazione <strong>di</strong> bevande in genere, anche alla spina, e <strong>di</strong> preparazionialimentari, comprese le angurie a fette, compatibili con la struttura e l'attrezzatura in uso.Articolo 36 - Caratteristiche strutturali dei chioschi a<strong>di</strong>biti alla somministrazione <strong>di</strong> alimenti1. Oltre ai requisiti previsti per i chioschi a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta, per i chioschi a<strong>di</strong>biti alla somministrazione <strong>di</strong>alimenti dovranno essere previste le seguenti attrezzature:a) piano <strong>di</strong> lavoro in materiale compatto, liscio, facilmente lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile, adeguatamenteprotetto nei confronti del pubblico e <strong>di</strong> possibili fonti <strong>di</strong> insu<strong>di</strong>ciamento;b) lavello/lavabo con acqua potabile dotato dei requisiti obbligatori;c) idonea lavastoviglie, o in assenza della stessa dovranno essere utilizzate esclusivamente stoviglie aperdere;d) idonee attrezzature per la conservazione degli alimenti deperibili;e) contenitori chiusi per il deposito degli strumenti <strong>di</strong> lavoro;f) servizio igienico per il personale addetto. Nella impossibilità tecnica <strong>di</strong> realizzazione dello stesso,in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> idoneo servizio nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze, previo parere del competente Serviziodel Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S.CAPO TERZO - DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DI SOSTANZEALIMENTARIArticolo 37 - Disposizioni generali1. I <strong>di</strong>stributori automatici e semiautomatici <strong>di</strong> sostanze alimentari devono rispondere ai requisiti previstiagli artt. 32 - 33 - 34 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Non devono essere collocati in ambienti ove siproducano emissioni <strong>di</strong> vapori, gas, polveri, o dove si svolgono lavorazioni particolarmente insu<strong>di</strong>cianti.Articolo 38 - Comunicazione dell'installazione1. L'installazione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>stributore automatico <strong>di</strong> sostanze alimentari deve essere comunicata all’Autoritàsanitaria locale per l’inoltro al competente Servizio del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S. daparte della <strong>di</strong>tta installatrice.2. In detta comunicazione deve, inoltre, essere fatta specifica menzione:a) della frequenza e delle modalità con cui sono effettuate le operazioni <strong>di</strong> pulizia e <strong>di</strong>sinfezione;b) della <strong>di</strong>tta responsabile della gestione delle apparecchiature;c) del tipo <strong>di</strong> approvvigionamento idrico adottato. L'acqua utilizzata per il rifornimento del <strong>di</strong>stributoredeve possedere i requisiti previsti dall'articolo 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236.51


TITOLO SESTOMEZZI DI TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI52Articolo 39 - Norme generali1. Il trasporto delle sostanze alimentari, salvo quanto previsto da normative specifiche, è <strong>di</strong>sciplinato dalD.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e dal presente regolamento.2. È soggetto alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente capitolo:a) il trasporto effettuato da parte <strong>di</strong> chi svolge attività commerciali (commissionari, commercianti,riven<strong>di</strong>tori, ambulanti, pubblici esercizi <strong>di</strong> vario tipo, ecc.);b) il trasporto effettuato da parte degli utilizzatori professionali (ristoranti, alberghi, posti <strong>di</strong> ristoro, ecc.);c) il trasporto effettuato per le collettività.3. Il trasporto deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo rispondente ai requisiti <strong>di</strong> legge per quantoconcerne materiali e modalità costruttive.4. Durante il trasporto il mezzo deve essere tenuto pulito, nel rispetto <strong>di</strong> quanto previsto dall'articolo 43 delcitato D.P.R. n. 327.Articolo 40 - Autorizzazione sanitaria per il trasporto <strong>di</strong> sostanze alimentari1. Gli automezzi cisterna, nonché le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili, a<strong>di</strong>biti altrasporto delle sostanze alimentari sfuse, i veicoli a<strong>di</strong>biti al trasporto <strong>di</strong> alimenti surgelati per la<strong>di</strong>stribuzione ai dettaglianti ed utilizzatori finali <strong>di</strong> carni fresche e congelate e <strong>di</strong> prodotti della pescafreschi e congelati, sono soggetti all'autorizzazione sanitaria <strong>di</strong> cui all'articolo 44 del D.P.R. 26 marzo1980, n. 327.Articolo 41 - Idoneità <strong>di</strong> veicoli, cisterne e contenitori per il trasporto delle sostanzealimentari1. Fermo restando l'obbligo <strong>di</strong> legge del mantenimento del veicolo nelle con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> idoneità ed asospenderne l'uso in caso <strong>di</strong> sopravvenuta inidoneità, l'Autorità Sanitaria che ha rilasciatol'autorizzazione, ove accerti <strong>di</strong>rettamente o a seguito <strong>di</strong> segnalazione <strong>di</strong> altri organi <strong>di</strong> vigilanza, che ilveicolo, la cisterna o il contenitore non è più idoneo al trasporto delle sostanze specificatenell'autorizzazione sanitaria, adotta i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui all'articolo 47 del D.P.R. 26 marzo 1980, n.327.2. Qualora il competente Servizio del Dipartimento <strong>di</strong> .Prevenzione. <strong>di</strong> una U.L.S.S., accerti la non idoneità<strong>di</strong> veicoli, cisterne o contenitori, già valutati da un'altra U.L.S.S., ne darà segnalazione a quest'ultima,nonché agli altri organi competenti, per i necessari provve<strong>di</strong>menti.Articolo 42 - Idoneità dei mezzi per il trasporto <strong>di</strong> prodotti alimentari1. I prodotti alimentari quali: i prodotti confezionati, i prodotti ortofrutticoli sfusi, prodotti della panetteria eda forno sfusi, i pasti pronti preconfezionati e non, gli altri prodotti con esclusione <strong>di</strong> carni, i prodottidella pesca, il latte ed i derivati, per i quali si rimanda alla specifica normativa in materia:a) devono essere trasportati o in mezzi destinati al solo trasporto <strong>di</strong> prodotti alimentari o, in alternativa, inappositi idonei contenitori che contengano i recipienti o le confezioni dei prodotti alimentari stessi. Icontenitori dovranno essere in materiale robusto, chiusi, lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili e finalizzati a tale uso;b) devono inoltre essere sempre mantenuti in stato <strong>di</strong> perfetta pulizia e riposti adeguatamente al riparo dacontaminazioni ed insu<strong>di</strong>ciamenti.2. I veicoli (autoveicoli o natanti), a<strong>di</strong>biti al trasporto <strong>di</strong> cui sopra, devono essere igienicamente idonei e talida assicurare una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate.Articolo 43 - Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> temperatura durante il trasporto1. Il trasporto <strong>di</strong> prodotti alimentari, per i quali la legge preveda specifiche temperature, deve essereeffettuato con modalità atte a garantire il mantenimento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> temperatura <strong>di</strong> cui all'allegatoC e successive mo<strong>di</strong>ficazioni del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, nonché da <strong>di</strong>sposizioni speciali, ovveropreviste nelle modalità <strong>di</strong> conservazione.


2. Il trasporto <strong>di</strong> cibi cotti deve rispettare le temperature <strong>di</strong> conservazione previste dall'articolo 31 dellostesso D.P.R. n. 327.TITOLO SETTIMOCARNILa produzione, la lavorazione, il deposito ed il trasporto, nonché la bollatura ed etichettatura dellecarni sono <strong>di</strong>sciplinate dalla speciale normativa nazionale e comunitaria.Le carni degli animali macellati da privati citta<strong>di</strong>ni per proprio consumo devono riportare un bollorecante la <strong>di</strong>citura “USO PRIVATO”.53Articolo 44 - Carni - ven<strong>di</strong>ta al dettaglio - requisiti degli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta1. Fatto salvo quanto genericamente in<strong>di</strong>cato all'articolo 12 del presente regolamento (caratteristichegenerali dei locali), gli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta delle carni, in<strong>di</strong>viduabili in macellerie propriamente dette ereparti <strong>di</strong> macelleria inseriti in supermercati o ipermercati devono possedere, <strong>di</strong> norma, i requisiti <strong>di</strong>seguito in<strong>di</strong>cati.A) Macellerie2. Le macellerie devono <strong>di</strong>sporre dei seguenti locali:a) locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta;b) locale/i <strong>di</strong> deposito carni;c) locale <strong>di</strong> lavorazione;d) locale o arma<strong>di</strong> per deposito materiali vari;e) W.C. dotato <strong>di</strong> anti-W.C.;f) spogliatoio.3. Tutti i locali, con la sola eccezione <strong>di</strong> quello in<strong>di</strong>cato al punto d), devono avere le seguenti caratteristiche:a) pavimento in materiale inalterabile, facilmente lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile;b) pareti <strong>di</strong> colore chiaro, lisce, lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili fino ad altezza idonea (minimo 2 metri);c) soffitto liscio e <strong>di</strong> facile pulizia;d) pavimento, pareti e soffitto ben raccordati tra loro, con angoli e spigoli arrotondati;e) porte con superfici lisce e non assorbenti. Quelle che pongono in comunicazione con l'esterno e quella<strong>di</strong> accesso all'anti-W.C. devono essere provviste <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> chiusura automatica;f) aerazione adeguata, naturale o artificiale. L'accesso ai filtri dei sistemi <strong>di</strong> aerazione deve essereagevole;g) adeguata illuminazione naturale o artificiale. Le lampade devono essere protette.L'irraggiamento solare sugli alimenti non deve essere <strong>di</strong>retto;h) presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi atti ad evitare l'ingresso <strong>di</strong> ro<strong>di</strong>tori e <strong>di</strong> insetti;i) attrezzature, piani <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> deposito, realizzati in materiali lisci, atossici, facilmente lavabili e<strong>di</strong>sinfettabili. È vietato l'uso <strong>di</strong> materiali cromati, galvanizzati o verniciati;l) impianti idraulici, termoidraulici ed elettrici, che oltre a rispettare le specifiche norme tecniche, sianoinstallati in maniera da non compromettere l'igiene e non ostacolare le operazioni <strong>di</strong> pulizia.4. Il locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e le relative attrezzature devono possedere le seguenti caratteristiche:a) ampiezza sufficiente in relazione al numero <strong>di</strong> addetti, all'attrezzatura utilizzata e ad un regolaresvolgimento dell'attività commerciale;b) banchi <strong>di</strong> esposizione/ven<strong>di</strong>ta idonei a conservare le carni ai regimi <strong>di</strong> temperatura previsti, dotati <strong>di</strong>termometri facilmente leggibili dal fronte-banco e <strong>di</strong> adeguati schermi <strong>di</strong> protezione delle carni. Imedesimi inoltre devono risultare <strong>di</strong> facile pulizia e <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni adeguate. Negli allestimenti deibanchi devono essere tenute nettamente separate, me<strong>di</strong>ante idonei <strong>di</strong>visori, le carni "rosse", le carniavicunicole, le preparazioni <strong>di</strong> carni crude, le preparazioni <strong>di</strong> carni cotte (da mantenere fredde), iprodotti a base <strong>di</strong> carne e le carni confezionate. Le carni allo stato scongelato devono essere tenute inbanchi separati;c) retro-banco <strong>di</strong> ampiezza adeguata a consentire l'agevole esecuzione delle operazioni <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong>pulizia. I piani <strong>di</strong> appoggio, se addossati a parete, devono essere ben raccordati alla stessa. Le pedane,


54in materiale imputrescibile, devono essere facilmente asportabili e lavabili. Un raccoglitore munito <strong>di</strong>coperchio azionato a pedale deve essere <strong>di</strong>sponibile per la raccolta degli scarti <strong>di</strong> lavorazione dabanco;d) i coltelli, i portacoltelli, le affettatrici, i piani <strong>di</strong> taglio ed i ceppi devono essere <strong>di</strong>stinti per carni"rosse", avicunicole e prodotti <strong>di</strong> salumeria. Tutte le attrezzature devono essere posizionate in modo daessere facilmente pulibili e da ridurre al minimo gli imbrattamenti;e) lavabo fornito <strong>di</strong> acqua calda e fredda, con comando <strong>di</strong> erogazione a pedale, a ginocchio o afotocellula, dotato <strong>di</strong> <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong> sapone liquido o in polvere e <strong>di</strong> asciugamani a perdere, al fine <strong>di</strong>consentire il lavaggio delle mani ogni qualvolta l’operatore passa dalla manipolazione delle carniavicole alla manipolazione delle carni “rosse” ed ogni qualvolta l’operatore maneggia denaro;f) le attrezzature frigorifere per la conservazione/ven<strong>di</strong>ta dei surgelati possono essere utilizzatepromiscuamente anche per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carni congelate, a con<strong>di</strong>zione che queste siano confezionateall'origine in pezzature commerciali e che siano depositate in comparto separato e contrassegnato daapposito cartello.5. I Locali <strong>di</strong> deposito carni e le relative attrezzature devono possedere le seguenti caratteristiche:a) <strong>di</strong>mensioni adeguate e dotazione <strong>di</strong> idonei impianti <strong>di</strong> refrigerazione/congelazione.Il deflusso delleacque <strong>di</strong> condensa deve essere ben canalizzato. I gruppi motore/compressore devono essere installatiall'esterno dell'esercizio o, in alternativa, posizionati in corrispondenza <strong>di</strong> un'apertura e isolatidall'ambiente interno me<strong>di</strong>ante apposite carenature;b) i termometri devono essere visibili dall'esterno delle celle;c) le celle possono essere utilizzate promiscuamente per deposito <strong>di</strong> carni "rosse", avicunicole eselvaggina, preparazioni <strong>di</strong> carne, insaccati freschi, purché i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> carni siano nettamenteseparati e si possa escludere il rischio <strong>di</strong> contaminazione tra i <strong>di</strong>versi prodotti;d) le carni imballate (cartoni, ecc…) non devono essere depositate promiscuamente alle carni “nude”;e) la parte superiore esterna delle celle, se non raggiunge il soffitto, deve essere completata in modo danon consentire accumulo <strong>di</strong> polveri o materiale estraneo;f) le operazioni <strong>di</strong> approvvigionamento delle carni esposte devono essere effettuate tramite appositopunto <strong>di</strong> ingresso e per mezzo <strong>di</strong> guidovie aeree, l'approvvigionamento <strong>di</strong> tutte le carni deve comunqueavvenire con sistemi idonei ed evitare contaminazioni;g) gli scarti <strong>di</strong> lavorazione devono essere depositati in contenitore frigorifero a ciò esclusivamenteriservato, contrassegnato da apposito cartello.6. I locali <strong>di</strong> lavorazione e le relative attrezzature devono possedere le seguenti caratteristiche:a) essere separati dal locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ed essere <strong>di</strong> ampiezza sufficiente in rapporto all'entità ed allatipologia delle lavorazioni ed al numero degli addetti;b) i piani <strong>di</strong> lavoro, se appoggiati a parete, devono essere ben raccordati alla stessa;c) per il deposito dell'attrezzatura pulita devono essere utilizzati arma<strong>di</strong> o scomparti chiusi;d) devono essere <strong>di</strong>sponibili almeno un lavabo fornito <strong>di</strong> acqua calda fredda, con comando <strong>di</strong> erogazionea pedale, a ginocchio o a fotocellula, dotato <strong>di</strong> <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> sapone liquido o in polvere e <strong>di</strong>asciugamani a perdere, per la detersione delle mani e un lavello per il lavaggio dell'attrezzatura,posizionati razionalmente ed in modo da non pregiu<strong>di</strong>care l'igiene delle lavorazioni;e) piani <strong>di</strong> lavoro ed attrezzature (ceppi, coltelli, vaschette portacoltelli, ecc.) devono essere <strong>di</strong>stinti per lalavorazione dei <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> carni;f) i contenitori per gli scarti <strong>di</strong> lavorazione e per i rifiuti devono essere muniti <strong>di</strong> coperchio azionato apedale.7. I locali per il deposito <strong>di</strong> materiali vari possono essere sostituiti da arma<strong>di</strong> o pensili chiusi,sufficientemente <strong>di</strong>mensionati e <strong>di</strong> facile pulizia.8. I servizi igienici e gli spogliatoi devono possedere le seguenti caratteristiche:a) antibagno dotato <strong>di</strong> lavabo con acqua calda/fredda, con comando a pedale, a ginocchio o a fotocellula,erogatore <strong>di</strong> sapone, asciugamani a perdere;b) W.C. dotato <strong>di</strong> vaso con vaschetta a cacciata d'acqua, aerazione me<strong>di</strong>ante finestra <strong>di</strong> superficie noninferiore a metri quadrati 0,40 o me<strong>di</strong>ante ventilazione artificiale con impianto che assicuri almeno 5ricambi/ora se continua o 10 se temporizzata, che garantisca il mantenimento dell’aspirazione peralmeno 7 minuti dopo l’uscita dal servizio e che si attivi automaticamente ad ogni impiego del W.C.;c) arma<strong>di</strong>etti a doppio comparto che devono possedere la parte superiore inclinata e <strong>di</strong> facile pulizia;d) apposito arma<strong>di</strong>o ove devono essere riposti, dopo l’uso, i prodotti e l'attrezzatura per le pulizia.


B) Reparti <strong>di</strong> macelleria in supermercati o ipermercati10. Per i reparti <strong>di</strong> macellerie in supermercati o ipermercati, oltre a quanto in<strong>di</strong>cato al punto A) del presentearticolo devono essere osservate le seguenti prescrizioni:a) le carni "rosse" e quelle avicunicole non confezionate devono essere stoccate in celle <strong>di</strong>stinte. Il caricodeve essere effettuato da apposita entrata <strong>di</strong> servizio senza transitare per altri locali <strong>di</strong> lavorazione o <strong>di</strong>deposito; in caso <strong>di</strong> impossibilità l’introduzione delle carni deve avvenire in orari <strong>di</strong> chiusuradell’esercizio;b) il locale <strong>di</strong> lavorazione deve essere nettamente separato dagli ambienti <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e da altri ambienti <strong>di</strong>lavoro e deve essere in <strong>di</strong>retta comunicazione con le celle frigorifere;c) i sistemi <strong>di</strong> aerazione artificiale eventualmente presenti devono operare in sovrapressione;d) le porte <strong>di</strong> comunicazione con altri locali devono essere a chiusura automatica;e) la <strong>di</strong>sposizione delle prestazioni <strong>di</strong> lavoro e delle attrezzature deve consentire il più razionale e<strong>di</strong>gienico svolgimento delle attività, prevedendo la lavorazione separata <strong>di</strong> carni rosse e avicunicole,con proce<strong>di</strong>menti “in progressione”;f) i materiali <strong>di</strong> confezionamento possono essere presenti nel locale lavorazione solo nella quantitàutilizzata giornalmente e comunque al riparo da insu<strong>di</strong>ciamenti/contaminazioni;g) la pulizia dell'attrezzatura viene effettuata in postazione protetta, se del caso facendo ricorso anche adapparecchiature automatiche <strong>di</strong> lavaggio;h) la <strong>di</strong>slocazione dei banchi self-service e dei banchi <strong>di</strong> pronto-taglio deve avvenire in un'area riservata,al riparo da movimenti d'aria e dal rischio <strong>di</strong> contaminazione;i) gli addetti al reparto <strong>di</strong> macelleria devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> spogliatoio e servizi igienici ad uso esclusivo e<strong>di</strong> comodo accesso.Articolo 45 - Preparazione e ven<strong>di</strong>ta negli esercizi commerciali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> preparati alimentari a base <strong>di</strong>carne1. È consentita, negli spacci <strong>di</strong> macelleria, anche la preparazione <strong>di</strong> prodotti alimentari pluricomponentipronti a cuocere e anche cotti, derivanti dalle mescolanze <strong>di</strong> carni (<strong>di</strong> una o più specie animali) con altresostanze <strong>di</strong> origine animale e con sostanze <strong>di</strong> origine vegetale o da esse derivate.2. Tali esercizi devono possedere infrastrutture ed apparecchiature idonee a garantire la pratica attuazionedelle operazioni richieste, nel pieno rispetto delle con<strong>di</strong>zioni igieniche <strong>di</strong> lavorazione e <strong>di</strong> manipolazione,in funzione della tipologia delle preparazioni.A) Preparazioni, trasformazioni <strong>di</strong> carni pronte a cuocere3. Gli esercizi che intendono procedere alla preparazione <strong>di</strong> tali prodotti devono essere dotati almeno <strong>di</strong> unlocale attiguo, anche se usato prevalentemente per il <strong>di</strong>sosso, depezzamento e tritatura carni, con:a) pareti lisce impermeabili, lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili, idoneamente pavimentato, sufficientementeilluminato ed aerato, con soffitto liscio e <strong>di</strong> facile pulizia;b) devono essere <strong>di</strong>sponibili almeno un lavabo fornito <strong>di</strong> acqua calda fredda, con comando <strong>di</strong> erogazionea pedale, a ginocchio o a fotocellula, dotato <strong>di</strong> <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> sapone liquido o in polvere e <strong>di</strong>asciugamani a perdere, per la detersione delle mani e un lavello per il lavaggio dell'attrezzatura,posizionati razionalmente ed in modo da non pregiu<strong>di</strong>care l'igiene delle lavorazioni;c) appositi e <strong>di</strong>stinti contenitori muniti <strong>di</strong> coperchio per conservare i prodotti vegetali freschi, chedovranno pervenire nell'esercizio già preventivamente toelettati, puliti e lavati;d) contenitori forniti <strong>di</strong> etichetta per la conservazione delle sostanze aromatiche, delle spezie e<strong>di</strong>ngre<strong>di</strong>enti vari;e) idonei contenitori muniti <strong>di</strong> coperchio per conservare in cella frigorifera ingre<strong>di</strong>enti alimentarideperibili <strong>di</strong>versi dalle carni;f) un banco in acciaio inossidabile, oppure in marmo riservato per la manipolazione e la preparazione deipiatti da cuocere. I piatti pronti dovranno essere esposti, per la ven<strong>di</strong>ta, nel banco/arma<strong>di</strong>o/vetrina,dotato <strong>di</strong> idonea apparecchiatura frigorifera e comunque separati dalle carni e dai prodotti a base <strong>di</strong>carne. La separazione deve essere rispettata anche in cella frigorifera.55


B) Preparazione <strong>di</strong> carne cotta4. Gli spacci che intendono procedere alla preparazione e ven<strong>di</strong>ta, nello stesso esercizio, <strong>di</strong> preparazioni <strong>di</strong>carni cotte devono essere dotati, oltre che delle infrastrutture e delle attrezzature previste al punto A) delpresente articolo, anche <strong>di</strong>:a) forno e/o girarrosto con cappa aspirante, ovvero altro sistema idoneo per l'eliminazione dei fumi, deivapori e degli odori;b) banco/arma<strong>di</strong>o/vetrina, munito <strong>di</strong> sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto, inattesa della ven<strong>di</strong>ta, a temperatura da +60°C a + 65°C;c) banco o arma<strong>di</strong>o frigorifero per la conservazione dei prodotti da consumarsi fred<strong>di</strong>, in cui conservaregli stessi, in attesa della ven<strong>di</strong>ta, a temperatura <strong>di</strong> refrigerazione;d) impianto frigorifero riservato al raffreddamento dei prodotti cotti da vendere fred<strong>di</strong>, che consenta lariduzione della temperatura <strong>di</strong> cottura nel più breve tempo possibile e comunque attuato in modo taleda raggiungere entro 90 minuti i + 10° nel cuore del prodotto.5. Le preparazioni <strong>di</strong> piatti pronti a cuocere, nonché i preparati a base <strong>di</strong> carne cotta, devono essere vendutisoltanto presso il medesimo esercizio in cui sono stati elaborati <strong>di</strong>rettamente al consumatore finale conconseguente esclusione <strong>di</strong> ulteriore ven<strong>di</strong>ta ad altri esercizi, ristoranti, collettività, ecc.6. L'esercizio delle suddette attività nei locali annessi agli spacci deve essere specificatamente autorizzatodall'Autorità Sanitaria Locale, che lo concederà soltanto dopo che il competente Servizio delDipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'U.L.S.S. avrà accertato l'esistenza e l'idoneità delle infrastrutture e delleattrezzature previste ai punti A) e B) del presente articolo.TITOLO OTTAVOPRODOTTI DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E MOLLUSCHI BIVALVILa preparazione, trasformazione, refrigerazione, congelazione, imballaggio, deposito e trasporto deiprodotti della pesca, nonché la bollatura ed etichettatura sono <strong>di</strong>sciplinati dalla speciale normativanazionale e comunitaria.56Articolo 46 - Molluschi bivalvi1. Le norme che riguardano le fasi <strong>di</strong> trasporto, deposito, somministrazione, ven<strong>di</strong>ta al dettaglio deimolluschi bivalvi vivi, degli echinodermi (ricci <strong>di</strong> mare), dei tunicati (uova o limoni <strong>di</strong> mare), deigasteropo<strong>di</strong> marini (lumachine <strong>di</strong> mare, garusoli, ecc.) destinati al consumo umano, sono <strong>di</strong>sciplinatecome <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cato.2. Ferme restando le con<strong>di</strong>zioni fondamentali, previste dalla normativa specifica in materia, i prodotti itticisoprain<strong>di</strong>cati:a) devono essere trasportati in con<strong>di</strong>zioni igieniche appropriate e separati da altri prodotti che potrebberocontaminarli. Il trasporto deve avvenire ad una temperatura tale da non alterare la qualità e vitalità <strong>di</strong>tali prodotti;b) la conservazione <strong>di</strong> tali prodotti deve avvenire in con<strong>di</strong>zioni igieniche appropriate e in apposite sezioni<strong>di</strong>stinte, onde evitare contaminazioni e ad una temperatura tale da non alterare la qualità e vitalità <strong>di</strong>tali prodotti;c) la ven<strong>di</strong>ta al dettaglio dei prodotti in<strong>di</strong>cati al comma 1 deve essere effettuata me<strong>di</strong>ante apposito<strong>di</strong>spositivo refrigerante a temperatura controllata (massimo +6° C.), strutturato in maniera tale daproteggere da contaminazioni;d) i molluschi eduli lamellibranchi vivi devono essere posti in ven<strong>di</strong>ta separati da altri prodotti dellapesca o da altri prodotti alimentari;e) i molluschi bivalvi lamellibranchi devono pervenire al dettaglio esclusivamente in colli contenenticonfezioni destinate alla ven<strong>di</strong>ta al minuto, ciascuna delle quali sigillata e munita <strong>di</strong> bollo sanitario;f) i molluschi bivalvi sgusciati devono essere posti in ven<strong>di</strong>ta alle con<strong>di</strong>zioni stabilite per i prodottifreschi <strong>di</strong> cui al punto c) del presente articolo;g) la detenzione presso ristoranti, mense, ecc. dei molluschi bivalvi vivi o preparati (sgusciati), nonchédegli echinodermi, tunicati e molluschi gasteropo<strong>di</strong> marini vivi, deve essere effettuata a temperaturache non pregiu<strong>di</strong>chi la loro vitalità, non a contatto <strong>di</strong>retto con il ghiaccio, protetti da contaminazioni eseparati da altri alimenti;


h) i molluschi bivalvi preparati aperti e somministrati cru<strong>di</strong> devono essere depositati su appositi vassoicon coperchio e mantenuti ad una temperatura massima <strong>di</strong> +6 C. e somministrati quanto prima;i) i prodotti cotti, in attesa della somministrazione, devono essere mantenuti in appositi <strong>di</strong>spositivi, aduna temperatura da +60°C a + 65°C, comunque separati da altri alimenti e devono essere consumatientro 24 ore dalla preparazione.A) Ven<strong>di</strong>ta ambulanteArticolo 47 - Prodotti ittici - ven<strong>di</strong>ta al dettaglio - requisiti degli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia <strong>di</strong> commercio su aree pubbliche, chiunqueintenda svolgere la ven<strong>di</strong>ta ambulante dei prodotti della pesca deve <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un deposito costituito dauno o più locali rispondenti ai seguenti requisiti:a) essere convenientemente arieggiati e illuminati naturalmente o artificialmente;b) avere pareti, fino all'altezza <strong>di</strong> 2 metri, e pavimento lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili, raccordati tra loro conangoli arrotondati. Il pavimento deve <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> idoneo sistema <strong>di</strong> scarico delle acque <strong>di</strong> lavaggio conpozzetto sifonato e grigliato;c) essere dotati <strong>di</strong> una o più celle frigorifere atte ad assicurare la conservazione dei prodotti itticidepositati, munite <strong>di</strong> termometri leggibili dall’esterno;d) essere muniti <strong>di</strong> lavan<strong>di</strong>no e prese d'acqua potabile calda e fredda;e) avere <strong>di</strong>spositivi atti ad evitare la presenza <strong>di</strong> ro<strong>di</strong>tori ed insetti.2. Inoltre, coloro che intendono svolgere la ven<strong>di</strong>ta ambulante dei prodotti della pesca devono:a) possedere le strutture e le attrezzature adeguate all'entità della ven<strong>di</strong>ta;b) avere il banco o l'autospaccio solidamente costruiti, rivestiti <strong>di</strong> idoneo materiale lavabile e<strong>di</strong>sinfettabile, dotati <strong>di</strong> copertura <strong>di</strong> riparo dagli agenti atmosferici. L’irraggiamento solare non deveessere <strong>di</strong>retto;c) avere il piano per l'esposizione, l'eventuale taglio e la ven<strong>di</strong>ta, adeguatamente riparato da ognicontatto, manipolazione o contaminazione da parte del pubblico e da contaminazioni esterne;d) garantire il mantenimento delle temperature stabilite per la conservazione del prodotto;e) possedere un idoneo lavello, dotato <strong>di</strong> acqua potabile, con scarico allacciato alla fognatura comunale oad apposito serbatoio <strong>di</strong> raccolta;f) garantire che le attrezzature <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, dopo essere state lavate e <strong>di</strong>sinfettate, devono essere ricoveratein locale idoneo annesso o non al deposito <strong>di</strong> cui sopra. Nel caso in cui il ven<strong>di</strong>tore ambulante nonabbia in uso un deposito, l'approvvigionamento dei prodotti deve corrispondere al fabbisognogiornaliero.3. Il commercio ambulante svolto me<strong>di</strong>ante l’uso <strong>di</strong> posteggio è vietato in tutte le aree che non sianoprovviste <strong>di</strong> allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo l’uso <strong>di</strong> autospacci autorizzati,aventi impianti autonomi.B) Spacci <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta4. Gli spacci <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta devono <strong>di</strong>sporre dei seguenti locali:a) locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta;b) locale /i <strong>di</strong> deposito;c) servizio igienico con antibagno;d) locale o arma<strong>di</strong>o per deposito materiali vari;f) spogliatoio.5. Tutti i locali, esclusi quelli <strong>di</strong> cui alla lettera d) del precedente comma, devono avere i seguenti requisiti:a) ampiezza adeguata, buona aerazione e illuminazione;b) pavimento impermeabile, lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile;c) pareti <strong>di</strong> colore chiaro lisce, lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili almeno fino a due metri <strong>di</strong> altezza;d) presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi atti ad evitare l'ingresso <strong>di</strong> ro<strong>di</strong>tori e insetti;e) soffitto liscio e <strong>di</strong> facile pulizia;f) pavimenti, pareti e soffitto ben raccordati tra loro, con angoli e spigoli arrotondati;g) porte con superfici lisce e non assorbenti. Quelle che mettono in comunicazione con l’esterno e quelle<strong>di</strong> accesso all’anti-W.C. devono essere provviste <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> chiusura automatica;57


h) attrezzature, piani <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> deposito, realizzati in materiali lisci, atossici, facilmente lavabili e<strong>di</strong>sinfettabili. È vietato l'uso <strong>di</strong> materiali cromati, galvanizzati o verniciati;i) impianti idraulici, termoidraulici ed elettrici, che oltre a rispettare le specifiche norme tecniche, sianoinstallati in maniera da non compromettere l'igiene e non ostacolare le operazioni <strong>di</strong> pulizia.6. Il locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta deve possedere banchi <strong>di</strong> esposizione e <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta con le seguenti caratteristiche:a) che consentano il mantenimento dei prodotti ittici alle temperature soprain<strong>di</strong>cate;b) provvisti <strong>di</strong> appositi piani inclinati in materiale liscio, impermeabile, lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile e conidoneo sistema <strong>di</strong> raccolta e canalizzazione dell'acqua <strong>di</strong> fusione del ghiaccio;c) dotati <strong>di</strong> protezione per la merce esposta, me<strong>di</strong>ante installazione <strong>di</strong> vetrine <strong>di</strong> idonea <strong>di</strong>mensione obarriera (es. corda, balaustra, ecc…) fissata a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> almeno mt. 1,20 dal piano <strong>di</strong> esposizione.7. I locali <strong>di</strong> deposito devono possedere:a) un impianto <strong>di</strong> refrigerazione e congelazione;b) i termometri visibili dall'esterno della cella;c) la parte superiore esterna della cella completata in modo da non consentire l'accumulo <strong>di</strong> polveri omateriale estraneo.8. I servizi igienici e gli spogliatoi devono essere dotati <strong>di</strong>:a) antibagno dotato <strong>di</strong> lavabo con acqua calda/fredda, con comando a pedale, a ginocchio o a fotocellula,erogatore <strong>di</strong> sapone, asciugamani a perdere;b) W.C. dotato <strong>di</strong> vaso con vaschetta a cacciata d'acqua, aerazione me<strong>di</strong>ante finestra <strong>di</strong> superficie noninferiore a metri quadrati 0,40 o me<strong>di</strong>ante ventilazione artificiale con impianto che assicuri almeno 5ricambi/ora se continua o 10 se temporizzata, che garantisca il mantenimento dell’aspirazione peralmeno 7 minuti dopo l’uscita dal servizio e che si attivi automaticamente ad ogni impiego del W:C.;c) arma<strong>di</strong>etti a doppio comparto, con la parte superiore inclinata e <strong>di</strong> facile pulizia;d) apposito arma<strong>di</strong>o ove devono essere riposti, dopo l’uso, i prodotti e l'attrezzatura per le pulizie.9. I locali per il deposito <strong>di</strong> materiali vari possono essere sostituiti da arma<strong>di</strong> o pensili chiusi,sufficientemente <strong>di</strong>mensionati e <strong>di</strong> facile pulizia.10. È consentita negli spacci <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta l'operazione <strong>di</strong> scongelamento dei prodotti della pesca a con<strong>di</strong>zioneche si attui, nel rispetto dei principi dell'igiene, me<strong>di</strong>ante acqua potabile corrente o in apposita sezionedella cella frigorifera a temperature comprese tra 0/ +4 C.11. Il quantitativo del prodotto scongelato giornalmente deve essere programmato in funzione delle previsioni<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta. Non possono essere ricongelati prodotti già scongelati.C) Ven<strong>di</strong>ta presso gli stabilimenti <strong>di</strong> acquacoltura12. Presso gli stabilimenti <strong>di</strong> acquacoltura è consentita la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta dal produttore al consumatore <strong>di</strong>prodotti ittici, senza la preventiva autorizzazione o certificazione <strong>di</strong> idoneità igienico-sanitaria.13. Fatte salve le norme <strong>di</strong> natura commerciale che regolano la materia, il titolare deve informare il ServizioVeterinario della propria U.L.S.S. ogni qualvolta una partita <strong>di</strong> pesci è pronta per la ven<strong>di</strong>ta, allo scopo <strong>di</strong>consentire l’effettuazione dei controlli igienico-sanitari del caso.58Articolo 48 - Norme generali igienico sanitarie per la ven<strong>di</strong>ta dei prodotti della pesca1. È proibito detenere per il commercio, porre in ven<strong>di</strong>ta, ovvero <strong>di</strong>stribuire sia per il consumo <strong>di</strong>retto cheper la preparazione <strong>di</strong> vivande nei pubblici esercizi, prodotti della pesca e dell'acquacoltura:a) in stato <strong>di</strong> alterazione anche incipiente;b) pescati morti, uccisi con sostanze chimiche, con veleni vegetali, con materie esplodenti o conqualunque prodotto o mezzo illegale o nocivo;c) imbrattati da alghe, terra, sabbia, fango;d) raccolti in acque inquinate;e) affetti da patologie trasmissibili all'uomo o contenenti sostanze tossiche per l'uomo;f) i molluschi bivalvi, gli echinidermi, i tunicati ed i molluschi gasteropo<strong>di</strong> marini sprovvisti <strong>di</strong> bollosanitario.2. I prodotti ittici sopra in<strong>di</strong>cati devono essere sequestrati e <strong>di</strong>strutti.


3. È proibito inoltre:a) porre a <strong>di</strong>retto contatto del suolo i prodotti ittici privi <strong>di</strong> contenitore;b) lavare/rinfrescare i prodotti della pesca con acque non potabili;c) detenere per il commercio, porre in commercio o <strong>di</strong>stribuire per il consumo pesci ed altri prodotti dellapesca che siano stati raccolti in epoca proibita o che non abbiano raggiunto le <strong>di</strong>mensioni prescrittedalla legge.4. È consentita l'operazione <strong>di</strong> scongelamento dei prodotti della pesca a con<strong>di</strong>zione che si attui, nel rispettodei principi dell'igiene, me<strong>di</strong>ante acqua potabile corrente od in apposita sezione della cella frigorifera atemperatura compresa tra 0/+4.C.5. Il quantitativo del prodotto scongelato giornalmente deve essere programmato in funzione delleprevisioni <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta. Non possono essere ricongelati prodotti già scongelati.6. Inoltre è stabilito che:a) il ghiaccio utilizzato per la conservazione/ven<strong>di</strong>ta sia prodotto con acqua potabile e venga ripristinatocon continuità;b) i residui della toelettatura dei prodotti ittici siano raccolti in recipienti impermeabili e lavabili, aperfetta tenuta e muniti <strong>di</strong> coperchio a pedale;c) la rimozione dei residui <strong>di</strong> toelettatura dei prodotti ittici sia effettuata almeno giornalmente;d) i prodotti della pesca siano trasportati, depositati ed esposti per la ven<strong>di</strong>ta in contenitori costruiti conidonei materiali impermeabili e facilmente lavabili;e) i contenitori che non possono essere sottoposti a successive operazioni <strong>di</strong> pulizia e <strong>di</strong>sinfezione sianoutilizzati una sola volta;f) i contenitori, in attesa <strong>di</strong> essere utilizzati, siano depositati in apposito locale o settore che garantiscaun'adeguata protezione da polveri, insu<strong>di</strong>ciamenti o contaminazioni;g) l'esposizione e la ven<strong>di</strong>ta dei prodotti della pesca congelati sia effettuata in appositi banchi frigoriferirecanti cartelli che in<strong>di</strong>chino, a caratteri ben visibili, lo stato <strong>di</strong> congelamento dei prodotti;h) i prodotti della pesca venduti decongelati siano esposti su banchi o settori separati e ben <strong>di</strong>stinti, concartelli recanti, a caratteri ben visibili, la seguente <strong>di</strong>citura "SCONGELATO in data GG/MM/AA - daconsumarsi entro 24 ore";i) per i prodotti ittici da vendersi a taglio, l'affettatura sia eseguita solo al momento della richiestadell'acquirente;j) l'attrezzatura utilizzata per toelettare ed affettare sia mantenuta costantemente pulita.Articolo 49 - Ven<strong>di</strong>ta delle chiocciole bivalvi e degli anfibi1. La commercializzazione delle chiocciole bivalvi e degli anfibi è sottoposta a vigilanza veterinaria.TITOLO NONOPRODUZIONE E VENDITA DI LATTE E DI PRODOTTI A BASE DI LATTELa produzione e la commercializzazione <strong>di</strong> latte crudo, <strong>di</strong> latte alimentare trattato, <strong>di</strong> latte alimentaretrattato termicamente, <strong>di</strong> latte destinato alla fabbricazione <strong>di</strong> prodotti a base <strong>di</strong> latte, sono <strong>di</strong>sciplinate dallaspeciale vigente normativa.59Articolo 50 - Prescrizioni relative alle aziende, agli animali, all'igiene della mungitura e della raccolta dellatte1. Il latte crudo alla stalla, venduto <strong>di</strong>rettamente dall’azienda <strong>di</strong> produzione (vaccheria) al consumatorefinale o destinato alla trasformazione per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti a base <strong>di</strong> latte al consumatore finale deve:a) provenire da aziende <strong>di</strong> produzione, debitamente autorizzate dalla competente autorità sanitaria locale,su parere del competente Servizio del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S.;b) provenire da vacche in buono stato <strong>di</strong> salute e <strong>di</strong> nutrizione ed appartenenti ad allevamentiufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi;c) provenire da una corretta mungitura;d) essere stato, appena munto, filtrato e conservato nell'apposito locale <strong>di</strong> raccolta.


2. Se non è sottoposto a lavorazione, entro 2 ore dalla mungitura, il latte deve essere raffreddato ad unatemperatura pari o inferiore a +5° C.Articolo 51 - Requisiti igienico - sanitari del latte crudo alla stalla1. Il latte crudo <strong>di</strong> cui al precedente articolo deve possedere i requisiti <strong>di</strong> composizione e igienico sanitariprevisti dal DPR 14.1.1997, n. 54.2. Il latte crudo deve essere controllato a proprie spese dai titolari dell’azienda <strong>di</strong> produzione con cadenzaquin<strong>di</strong>cinale.3. Nel caso <strong>di</strong> azienda <strong>di</strong> produzione ubicata in malga il controllo del latte crudo, nelle moredell’emanazione <strong>di</strong> linee guida regionali, ha perio<strong>di</strong>cità almeno mensile.4. L’azienda <strong>di</strong> produzione ubicata in malga costituita da vacche provenienti da <strong>di</strong>verse stalle mantiene laqualifica <strong>di</strong> conforme (rispetto parametri latte crudo DPR n. 54/97) se tutte le aziende <strong>di</strong> partenza hannola medesima con<strong>di</strong>zione.Articolo 52 - Igiene del personale1. Le persone addette alla mungitura e alla manipolazione del latte crudo devono:a) indossare abiti da lavoro idonei e puliti;b) lavarsi le mani imme<strong>di</strong>atamente prima della mungitura e curare la pulizia delle stesse durantel'operazione;c) essere esenti da malattie infettive o <strong>di</strong> qualsiasi altro tipo, che possano essere trasmesse con il latte edevono essere in possesso del libretto <strong>di</strong> idoneità sanitaria previsto dalla normativa vigente.Articolo 53 - Prodotti a base <strong>di</strong> latte - fabbricazione e ven<strong>di</strong>ta dall’azienda <strong>di</strong> produzione al consumatorefinale - requisiti dei locali - bollatura1. Le aziende <strong>di</strong> produzione che intendono procedere alla fabbricazione <strong>di</strong> prodotti a base <strong>di</strong> latteesclusivamente per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta al consumatore finale devono avere:a) locale <strong>di</strong> raccolta ed affioramento per le operazioni <strong>di</strong> deposito del latte e <strong>di</strong> scrematura;b) locale per la lavorazione del latte;c) salatoio;d) locale deposito prodotti a base <strong>di</strong> latte;e) locale per la ven<strong>di</strong>ta;f) servizi igienici e spogliatoio.2. Le aziende devono inoltre <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong>:a) idoneo impianto per la fornitura <strong>di</strong> acqua potabile;b) attrezzature ed utensili da lavoro realizzati in materiali resistenti alla corrosione e facili da lavare e<strong>di</strong>sinfettare;c) <strong>di</strong>spositivi per la protezione contro l'ingresso <strong>di</strong> animali, in particolare insetti e ro<strong>di</strong>tori.3. Tutti i locali devono possedere:- il pavimento e le pareti, queste ultime fino a 2 metri <strong>di</strong> altezza, lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili;- il soffitto facile da pulire;- l'aerazione e l'illuminazione, naturali o artificiali, devono essere sufficienti;- idoneo sistema per l’allontanamento e lo scarico delle acque <strong>di</strong> lavaggio.4. Inoltre:a) il locale lavorazione latte deve essere dotato <strong>di</strong> un idoneo <strong>di</strong>spositivo, opportunamente attrezzato per lapulizia e la <strong>di</strong>sinfezione delle mani, dotato <strong>di</strong> acqua potabile e <strong>di</strong> rubinetto a comando non manuale;b) il locale per la ven<strong>di</strong>ta deve <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong>:b1. banco/arma<strong>di</strong>o/vetrina per la conservazione/esposizione dei prodotti a temperatura prevista;b2. attrezzatura e piano <strong>di</strong> lavoro idonei per il taglio/porzionatura e l'incarto dei prodotti.5. In caso <strong>di</strong> trasformazione <strong>di</strong> modeste quantità <strong>di</strong> latte presso particolare realtà produttive (ve<strong>di</strong> malga) evalutate le effettive esigenze igieniche in rapporto al processo produttivo (formaggi freschi, formaggi conmaturazione oltre i 60 giorni), può essere consentito che i locali <strong>di</strong> cui alle lettere a), b) e c) delprecedente comma 1, siano riuniti in un unico locale <strong>di</strong> ampiezza adeguata.60


6. Il prodotto destinato alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta dev’essere identificato in modo indelebile secondo le in<strong>di</strong>cazioniregionali.Articolo 54 - Latte crudo - ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta dal produttore al consumatore finale - requisiti dei locali1. Le aziende agricole (vaccherie) che intendono procedere alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> latte crudo al consumatorefinale devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong>:a) un locale per la filtrazione, la refrigerazione e la conservazione del latte;b) un locale per la ven<strong>di</strong>ta.2. Tali locali devono possedere:a) il pavimento e le pareti lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili fino a 2 metri <strong>di</strong> altezza;b) il soffitto <strong>di</strong> facile pulizia;c) l'illuminazione e l'aerazione, naturali o artificiali, devono essere sufficienti;d) idoneo sistema per l'allontanamento e lo scarico delle acque <strong>di</strong> lavaggio.3. Inoltre è stabilito che:a) tutte le superfici destinate ad entrare in contatto con il latte siano costruite in materiale idoneo;b) per la conservazione del latte crudo si utilizzino esclusivamente cisterne chiuse, refrigerate e dotate <strong>di</strong>agitatore;c) per la pulizia delle mani degli operatori e delle attrezzature siano <strong>di</strong>sponibili adeguati <strong>di</strong>spositivi;d) siano adottati sistemi <strong>di</strong> protezione contro l'ingresso <strong>di</strong> animali, in particolare insetti e ro<strong>di</strong>tori;e) vi sia <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> acqua potabile.4. Il latte crudo deve essere posto in ven<strong>di</strong>ta in idonei recipienti ed i locali e le attrezzature per laconservazione e la ven<strong>di</strong>ta del latte devono essere costantemente mantenuti in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pulizia.5. Il latte crudo posto in ven<strong>di</strong>ta deve possedere i requisiti <strong>di</strong> composizione ed igienico-sanitari previstidall’allegato “A” - Capo IV del DPR 14 gennaio 1997, n. 54.6. Nel locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta devono essere apposti cartelli in<strong>di</strong>canti agli acquirenti l'obbligo <strong>di</strong> conservare il lattein frigorifero e <strong>di</strong> consumarlo entro 24 ore previa bollitura.Articolo 55 - Latte bufalino - ovino - caprino1. Le <strong>di</strong>sposizioni sopra riportate, per quanto compatibili, valgono anche per la produzione e la ven<strong>di</strong>ta<strong>di</strong>retta <strong>di</strong> latte crudo e <strong>di</strong> prodotti a base <strong>di</strong> latte bufalino, ovino e caprino.Articolo 56 - Autorizzazioni1. La produzione per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta al consumatore <strong>di</strong> latte crudo e <strong>di</strong> prodotti a base <strong>di</strong> latte è soggetta alrilascio da parte dell'Autorità Sanitaria Locale, su parere del competente Servizio del Dipartimento <strong>di</strong>Prevenzione dell'U.L.S.S., <strong>di</strong> apposita autorizzazione sanitaria.Articolo 57 - Controlli ufficiali1. Nelle aziende <strong>di</strong> produzione che producono e vendono esclusivamente al consumatore finale latte crudo eprodotti a base <strong>di</strong> latte, il competente Servizio del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S.deve:a) verificare con frequenza quadrimestrale:- i requisiti igienico-sanitari e strutturali delle vaccherie, dei locali e delle attrezzature;- l'idoneità del personale, la sanità degli animali e l'igienicità delle operazioni <strong>di</strong> mungitura;b) verificare almeno con frequenza annuale i requisiti igienici e sanitari del latte crudo;c) vigilare sulle attività <strong>di</strong> trasformazione e <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta del latte.TITOLO DECIMOGELATI61


62Articolo 58 - Autorizzazione sanitaria per la produzione artigianale <strong>di</strong> gelati1. L'attività <strong>di</strong> produzione, effettuata in laboratori annessi ad esercizi che provvedono esclusivamente allaven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta al consumatore, è soggetta ad Autorizzazione Sanitaria ai sensi dell’articolo 2 della leggen. 283/1962.2. Qualora al laboratorio <strong>di</strong> produzione sia annesso anche uno spaccio ven<strong>di</strong>ta, quest'ultimo dovrà essere inpossesso dei requisiti previsti dall'articolo 30 del presente regolamento.Articolo 59 - Modalità <strong>di</strong> produzione1. La preparazione, la conservazione a bassa temperatura, la porzionatura e la <strong>di</strong>stribuzione al pubblico deigelati devono avvenire con mezzi e modalità atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insu<strong>di</strong>ciamento.2. La panna, eventualmente impiegata nelle lavorazioni, deve essere sottoposta almeno ad un processo <strong>di</strong>pastorizzazione.3. È vietata la produzione <strong>di</strong> gelati con l'impiego <strong>di</strong> miscele non preventivamente sottoposte a trattamentotermico <strong>di</strong> risanamento, quale la pastorizzazione o l'ebollizione, tranne per quelli che vengono preparaticon prodotti sterili me<strong>di</strong>ante la sola aggiunta <strong>di</strong> acqua potabile o <strong>di</strong> latte pastorizzato o sterilizzato.Articolo 60 - Pulizia degli utensili ed attrezzature <strong>di</strong> produzione1. Le attrezzature, le macchine e gli utensili usati per la preparazione, la miscelazione ed il confezionamentodei gelati devono essere in materiale facilmente pulibile e <strong>di</strong>sinfettabile e costruite in modo da esserefacilmente smontabili.2. Le attrezzature e le macchine devono essere sottoposte ad accurata pulizia, quoti<strong>di</strong>anamente, alla fine <strong>di</strong>ogni ciclo <strong>di</strong> lavorazione e comunque prima <strong>di</strong> ogni impiego.3. Il lavaggio delle stesse deve essere effettuato con idonei preparati detergenti e <strong>di</strong>sinfettanti e sciacquatecon acqua potabile.4. L'eventuale asciugatura delle attrezzature e degli utensili dovrà avvenire con materiale a perdere.5. Gli utensili vanno conservati in idonei arma<strong>di</strong>, al riparo dalla polvere e da ogni altra forma <strong>di</strong>insu<strong>di</strong>ciamento.Articolo 61 - Installazione <strong>di</strong> macchinari per la preparazione estemporanea <strong>di</strong> gelati - Requisiti1. L’installazione <strong>di</strong> macchine, per la preparazione estemporanea <strong>di</strong> gelati, in esercizi pubblici deve esserepreventivamente autorizzata.2. Tale autorizzazione viene rilasciata a con<strong>di</strong>zione che l'interessato <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong>:a) possedere idoneo e separato locale per la conservazione delle materie prime e delle misceleimpiegate nelle lavorazioni;b) <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> idonei sistemi per i quoti<strong>di</strong>ani trattamenti <strong>di</strong> pulizia e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione delle macchine edegli utensili;c) <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> idonea superficie, non esposta all'insolazione e protetta da qualsiasi causa <strong>di</strong>insu<strong>di</strong>ciamento, per la collocazione delle macchine;d) aver provveduto a proteggere l'ugello terminale delle macchine <strong>di</strong> produzione/<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> gelatocon un idoneo cappuccio, da rimuovere solo al momento dell'erogazione e da sottoporrequoti<strong>di</strong>anamente a lavaggio e <strong>di</strong>sinfezione.e) captare l'acqua potabile, con un idoneo collegamento, dall'impianto dell'esercizio.Articolo 62 - Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> gelati in confezioni originali1. I gelati, in confezioni originali chiuse, debbono essere tenuti a temperatura <strong>di</strong> conservazione in<strong>di</strong>cata dalproduttore.Articolo 63 - Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> gelati allo stato sfuso1. Il gelato, da vendersi allo stato sfuso in razioni da porzionare <strong>di</strong> volta in volta, deve essere:


a) contenuto in recipienti riservati esclusivamente a tale uso e protetto da possibili insu<strong>di</strong>ciamenti davetrine <strong>di</strong> adeguata altezza;b) tenuto ad una temperatura massima <strong>di</strong> -7.C.c) <strong>di</strong>stribuito al pubblico in cialde, o in contenitori a perdere, conservati, fino al momento dell'utilizzo, inrecipienti chiusi al riparo dalla polvere e da ogni altra possibile fonte <strong>di</strong> contaminazione oinsu<strong>di</strong>ciamento;d) somministrato all'utente proteggendo la cialda con una salvietta o con un apposito utensile. Sul bancodeve essere inserita una vaschetta, in materiale idoneo, munita <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivo per il ricambio continuodell'acqua dove riporre le palette dosatrici per la porzionatura, o in alternativa, le vaschette contenenti ivari tipi <strong>di</strong> gelato possono essere munite ognuna <strong>di</strong> spatola a secco.Articolo 64 - Residui scongelati1. I residui scongelati che si trovano sul fondo della gelatiera o dei recipienti per la conservazione/ven<strong>di</strong>tadei gelati, non possono essere mescolati alle miscele da congelare, né utilizzati in alcun modo e pertantodevono essere eliminati come materiale <strong>di</strong> rifiuto.Articolo 65 - Modalità per il trasporto dei gelati1. Il rifornimento dei gelati, dai laboratori <strong>di</strong> produzione e dai depositi all'ingrosso, alle riven<strong>di</strong>te deve essereeffettuato con l'impiego <strong>di</strong> veicoli isotermici e refrigeranti che siano in grado <strong>di</strong> assicurare laconservazione del prodotto alla temperatura prevista dalle norme vigenti.2. Durante le fasi <strong>di</strong> carico, trasporto e scarico devono essere utilizzati idonei contenitori che garantiscano algelato una adeguata protezione da ogni causa <strong>di</strong> contaminazione o insu<strong>di</strong>ciamento.Articolo 66 - Ven<strong>di</strong>ta ambulante ed in chioschi <strong>di</strong> gelati1. La ven<strong>di</strong>ta ambulante dei gelati è consentita solamente a con<strong>di</strong>zione che gli stessi siano prodotti inlaboratori regolarmente autorizzati.2. I veicoli utilizzati per la ven<strong>di</strong>ta ambulante dei gelati devono essere stati preventivamente autorizzati atale impiego, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:a) devono garantire la conservazione del prodotto ad una temperatura massima <strong>di</strong> -7°C;b) avere il cassone, in cui sono sistemati i contenitori del gelato, con le pareti lisce, facilmente lavabili e<strong>di</strong>sinfettabili;c) essere forniti <strong>di</strong> un banco <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dotato <strong>di</strong> ripiano costituito <strong>di</strong> materiale unito, inalterabile,impermeabile e facilmente lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile;d) essere tenuti sempre in buono stato <strong>di</strong> pulizia sia all'interno che all'esterno ed essere sottoposti aregolare <strong>di</strong>sinfezione;e) in ogni contenitore <strong>di</strong> gelato vi deve essere una paletta per la sua <strong>di</strong>stribuzione;f) avere una <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> acqua potabile ed un contenitore per la raccolta dell'acqua usata.3. L’autorizzazione igienico sanitaria per la ven<strong>di</strong>ta ambulante <strong>di</strong> gelati mantiene la propria vali<strong>di</strong>tà fino alpermanere dei requisiti igienico-sanitari del mezzo.TITOLO UNDICESIMOPANE, PASTA E FARINE63Articolo 67 - Conservazione, esposizione e ven<strong>di</strong>ta del pane1. Il pane deve essere conservato al riparo dalla polvere, in appositi scaffali, scansie o vetrine, mantenuti inperfetto stato <strong>di</strong> pulizia e dotati <strong>di</strong> tanti scomparti o recipienti quanti sono i tipi <strong>di</strong> pane posti in ven<strong>di</strong>ta.2. Quando il pane è venduto promiscuamente con altri generi alimentari, gli scaffali, le scansie e le vetrine,usate per il pane, non devono essere a<strong>di</strong>bite ad altri usi.3. Il pane deve essere pesato, avvolto in adatto involucro e venduto in apposito banco, oppure su apposita<strong>di</strong>stinta area del banco <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta comune con altri generi alimentari.


4 Nei locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta è opportuno esporre, in modo visibile, dei cartelli con l'in<strong>di</strong>cazione, per il pubblico,del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> toccare il pane.5. È altresì vietato attendere promiscuamente, sia alla manipolazione del pane che al maneggio del denaro, ameno che non vengano impiegate idonee attrezzature atte ad evitare il <strong>di</strong>retto contatto delle mani con glistessi.6. Negli ospedali, case <strong>di</strong> riposo, case <strong>di</strong> cura, collettività ed istituzioni similari, le singole forme o porzioni<strong>di</strong> pane devono essere contenute in idoneo involucro protettivo ed il personale dovrà utilizzare idoneeattrezzature, atte ad evitare il contatto <strong>di</strong>retto delle mani con il pane.Articolo 68 - Contenitori per il trasporto del pane1. Il trasporto del pane dal luogo <strong>di</strong> produzione all'esercizio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, ai pubblici esercizi o alle comunitàdeve essere effettuato in recipienti a<strong>di</strong>biti esclusivamente a tale scopo, lavabili e muniti <strong>di</strong> copertura conchiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa <strong>di</strong> contaminazione oinsu<strong>di</strong>ciamento.2. Nelle varie fasi della commercializzazione i contenitori non devono essere accatastati, devono esseretenuti sollevati da terra e protetti da eventuali fonti <strong>di</strong> insu<strong>di</strong>ciamento o contaminazione.3. Gli automezzi a<strong>di</strong>biti al trasporto del pane devono essere perfettamente puliti, muniti <strong>di</strong> cassone achiusura e rispondere ai requisiti <strong>di</strong> cui all'articolo 43 del presente regolamento.Articolo 69 - Conservazione degli impasti1. È vietato conservare l'impasto, per i prodotti <strong>di</strong> panificazione, in recipienti ed in locali non rispondenti airequisiti igienici e <strong>di</strong> corretta tecnica <strong>di</strong> lavorazione.2. Il prodotto finito va tenuto nei locali <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> stoccaggio in idonei contenitori sollevati da terrafino al momento dell'asporto.Articolo 70 - Pane grattugiato1. È vietata la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> pane grattugiato sfuso e le confezioni devono recare le <strong>di</strong>citure previste dallavigente normativa.2. Non è consentito l'uso, per la preparazione del pane grattugiato, <strong>di</strong> pane contenenti olii e grassi o <strong>di</strong> paneammuffito od irranci<strong>di</strong>to.Articolo 71 - Deposito farine1. I locali a<strong>di</strong>biti a deposito farine devono essere aerati ed asciutti.2. I sacchi <strong>di</strong> farina non devono essere a <strong>di</strong>retto contatto con il pavimento e le pareti, ma posti su appositepedane, sollevate <strong>di</strong> almeno 20 centimetri da terra e comunque essere tenuti in con<strong>di</strong>zioni tali da garantirela loro corretta conservazione.Articolo 72 - Oggetti vietati1. Nei panifici è vietato detenere ed impiegare, per incidere le forme <strong>di</strong> pane, materiali non idonei ecomunque <strong>di</strong> forma e <strong>di</strong>mensioni tali da poter essere accidentalmente smarriti nell'impasto.64


TITOLO DODICESIMOMANIFESTAZIONI POPOLARIArticolo 73 - Autorizzazione1. La preparazione e somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande nell'ambito <strong>di</strong> pubbliche manifestazioni, deveessere preventivamente autorizzata ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 283/62, nel rispetto dei requisitie delle prescrizioni in<strong>di</strong>cati nel successivo articolo 75 <strong>di</strong>stintamente per tipologia <strong>di</strong> attività svolta.2. La richiesta <strong>di</strong> Autorizzazione Sanitaria dovrà essere presentata al <strong>Comune</strong>, con un congruo anticipo ecomunque almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, con le modalità e le procedure previstedall'articolo 6 del presente regolamento3. Qualora, perio<strong>di</strong>camente, nello stesso sito si pre<strong>di</strong>spongano identiche strutture per la somministrazione <strong>di</strong>alimenti e bevande nell'ambito <strong>di</strong> feste o sagre, l'autorizzazione sanitaria può essere rilasciata, nelleoccasioni successive alla prima, su presentazione della domanda corredata unicamente <strong>di</strong> unaautocertificazione da parte degli organizzatori nella quale attestano <strong>di</strong> aver installato le attrezzature comein occasione del rilascio della prima autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni in essa contenute.Articolo 74 - Requisiti del personale1. Riguardo all’obbligo <strong>di</strong> munirsi <strong>di</strong> libretto sanitario da parte del personale addetto alla produzione,preparazione, manipolazione e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> sostanze alimentari, ai sensi dell’articolo 92, comma 14, dellalegge 23 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 388 le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, esuccessive mo<strong>di</strong>ficazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto delPresidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamenteimpiegato dagli organizzatori <strong>di</strong> sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.Articolo 75 - Somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande1. La somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande è ammessa a con<strong>di</strong>zione che siano osservate le seguentiprescrizioni:Tipologia ABevande ed alimenti che comportano operazioni <strong>di</strong> preparazione non complesse e/o che per la loro naturapresentano rischi trascurabili per la trasmissione delle malattie <strong>di</strong> origine alimentare.Esempi: bevande in genere , panini farciti, pop corn, bruschette, zucchero filato, caldarroste, meloni, angurie, piatti fred<strong>di</strong> e/obocconcini a base <strong>di</strong> salumi e formaggi, alimenti acquistati preconfezionati da somministrarsi tal quali e/o previa porzionatura.a) la zona <strong>di</strong> mescita, preparazione e ven<strong>di</strong>ta dovrà essere ben delineata, accessibile solo agli addetti ailavori e con pavimentazione realizzata in materiale unito e compatto, in modo da evitare ilsollevamento <strong>di</strong> polveri. Le aree <strong>di</strong> preparazione degli alimenti dovranno essere ubicate in zonaappartata e protetta rispetto al fronte su cui staziona la clientela. La pavimentazione è da considerarsiidonea anche se realizzata con asfalto, cemento o materiale similare;b) gli stand dovranno essere dotati <strong>di</strong> presa d’acqua potabile accessoriata con sapone liquido edasciugamani non riutilizzabili. Nel caso in cui gli stand vengano approntati in aree non servite o<strong>di</strong>fficilmente allacciabili al pubblico acquedotto, è sufficiente che l’approvvigionamento <strong>di</strong> acquapotabile venga assicurato tramite appositi contenitori muniti <strong>di</strong> rubinetto;c) gli scarichi liqui<strong>di</strong> dovranno essere idoneamente captati e smaltiti;d) le superfici <strong>di</strong> lavoro dei banchi <strong>di</strong> preparazione, esposizione e ven<strong>di</strong>ta dovranno essere rivestite conmateriale facilmente lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile in funzione dell’attività svolta; tali banchi dovrannoanche essere muniti <strong>di</strong> accorgimenti atti a proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni;e) i rifiuti soli<strong>di</strong> dovranno essere raccolti in idonei contenitori collocati in prossimità degli stand eprontamente allontanati. Al termine <strong>di</strong> ogni giornata le aree utilizzate dovranno essere comunquesottoposte ad idonee operazioni <strong>di</strong> pulizia;f) gli alimenti deperibili dovranno essere conservati in appositi frigoriferi muniti <strong>di</strong> termometro ed ingrado <strong>di</strong> assicurare il mantenimento delle corrette temperature <strong>di</strong> conservazione. Le derrate conservate65


sfuse dovranno essere protette da contaminazioni accidentali me<strong>di</strong>ante utilizzo <strong>di</strong> adeguati contenitorichiusi o incarti per alimenti (film plastici, carta stagnola, ecc.);g) le stoviglie impiegate dovranno essere del tipo a perdere (monouso) e nel caso <strong>di</strong> impiego <strong>di</strong> stoviglieriutilizzabili dovranno essere previste attrezzature per il lavaggio meccanico (lavastoviglie). Lestoviglie, come tutti gli altri utensili e contenitori in uso dovranno essere del tipo “PER ALIMENTI”;Tipologia BComprende la quasi totalità degli alimenti che vengono tra<strong>di</strong>zionalmente preparati o somministrati neglistand gastronomici allestiti in occasione delle sagre.Esempi: frittelle, crostoli, carni cotte alla brace, piastra, spiedo (partendo dalla materia prima acquistata pronta per la cottura:es. costine, braciole, salsicce, würstel, polli anche interi, ecc.) - contorni vari acquistati pronti da consumarsi tal quali o doporiscaldamento o completamento <strong>di</strong> cottura (fagioli in salsa, patate fritte, crauti, polenta, ecc.), frittura <strong>di</strong> pesce (solo cottura <strong>di</strong>materia prima acquistata già pronta), primi piatti (pastasciutta, risotti, tortellini, ecc.) con<strong>di</strong>ti con sughi estemporanei (preparati almomento) o con sughi acquistati già pronti per l’utilizzo; altri alimenti acquistati già pronti da riscaldare e/o porzionare (trippa,baccalà, nervetti, ecc.).a) le zone dello stand a<strong>di</strong>bite alla somministrazione e ven<strong>di</strong>ta degli alimenti e bevande dovrannopossedere tutti i requisiti per la "Tipologia A";b) la preparazione degli alimenti, ad esclusione della cottura alla brace, dovrà essere effettuata all’interno<strong>di</strong> una struttura sufficientemente ampia e convenientemente aerata naturalmente, delimitata su tutti iquattro lati e accessibile solamente agli addetti ai lavori.Tale struttura dovrà comunque essere collocata lontano da fonti <strong>di</strong> inquinamento ambientale ( trafficoveicolare, strade sterrate, concimaie, ecc. ). Tale struttura dovrà essere inoltre provvista <strong>di</strong>:- pavimentazione realizzata con materiale unito, compatto, pulibile e comunque tale da evitare ilsollevamento <strong>di</strong> polveri, la stessa dovrà essere dotata <strong>di</strong> idonei accorgimenti per evitare lapenetrazione e/o ristagno <strong>di</strong> eventuali acque meteoriche. Il pavimento <strong>di</strong> tale struttura potrà essereconsiderato idoneo qualora realizzato con tavolato ben connesso, cemento, asfalto o altro materialeavente analoghe caratteristiche. Al fine <strong>di</strong> evitare gli inconvenienti derivanti dalla penetrazione e/oristagno sul pavimento <strong>di</strong> acque meteoriche, è necessario che la copertura sia dotata <strong>di</strong> idoneiaccorgimenti per la captazione e l'allontanamento delle acque meteoriche o che la pavimentazionevenga rialzata rispetto al piano <strong>di</strong> campagna;- idoneo isolamento dall'esterno me<strong>di</strong>ante pareti e copertura. Tale isolamento potrà essere realizzatoanche con teli tenda impermeabili, purché sempre conformi ai requisiti <strong>di</strong> sicurezza. Per la cotturadei cibi all'interno <strong>di</strong> detta struttura è necessario prevedere una corretta espulsione dei fumi evapori;- piani <strong>di</strong> lavoro rivestiti con materiale impermeabile, lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile. Dovranno essereprevisti in numero sufficiente rispetto alle esigenze delle preparazioni effettuate. Per il resto vedasilettera d) della "Tipologia A"- un lavello fornito <strong>di</strong> acqua potabile: Vedasi lettera b) e c) della "Tipologia A"- idonee attrezzature per la cottura ed il riscaldamento degli alimenti. Tali attrezzature, come puretutti i contenitori e gli utensili utilizzati, dovranno essere costruiti con materiale idoneo al contattocon gli alimenti;- frigoriferi idonei per la conservazione degli alimenti deperibili. Vedasi lettera f) della "TipologiaA";c) la sola cottura delle carni alla brace potrà essere effettuata al <strong>di</strong> fuori del vano <strong>di</strong> cui alla precedentelettera b), la stessa dovrà comunque essere effettuata in uno spazio attiguo, idoneamente pavimentato,attrezzato, coperto ed accessibile ai soli addetti. Vedasi precedente lettera b), allinea 1 e 3;d) il personale addetto alla preparazione degli alimenti dovrà essere munito <strong>di</strong> sopravvesti <strong>di</strong> colorechiaro e <strong>di</strong> idoneo copricapo atto a contenere la capigliatura. Dovrà inoltre curare scrupolosamente lapulizia della propria persona e in particolare quella delle mani, eseguire il proprio lavoro in modoigienicamente;e) dovranno essere previsti idonei WC opportunamente segnalati. Questi dovranno risultare facilmenteaccessibili al personale addetto e provvisti <strong>di</strong> pavimento e pareti rivestiti con materiale lavabile e<strong>di</strong>sinfettabile, <strong>di</strong> vaso a caduta d'acqua e <strong>di</strong> lavabo;f) le derrate <strong>di</strong> scorta dovranno essere conservate in idoneo locale/struttura/automezzo. È opportuno chequesto venga previsto nelle vicinanze della zona <strong>di</strong> preparazione e che abbia caratteristiche tali daassicurare la corretta conservazione delle derrate ivi stivate;66


Articolo 76 - Altre prescrizioni igienico sanitarie1. Deve essere prevista ed opportunamente in<strong>di</strong>cata al pubblico la presenza <strong>di</strong> servizi igienici, rapportati alnumero dei partecipanti, rispondenti alle esigenze igienico-sanitarie ad uso del pubblico e collocati in unospazio idoneo. I reflui devono essere inviati per mezzo <strong>di</strong> condutture chiuse ad idonei corpi recettori.2. È vietata la somministrazione <strong>di</strong> alimenti preparati in abitazioni private.3. Tutte le sostanze alimentari, sia materie prime, sia semilavorati che i prodotti finiti, dovranno esserefornite da <strong>di</strong>tte autorizzate. I documenti sanitari e fiscali <strong>di</strong> accompagnamento, dovranno essere tenuti a<strong>di</strong>sposizione del personale <strong>di</strong> vigilanza.4. Tutti gli alimenti preparati per la somministrazione devono essere consumati entro 24 ore5) Nei pressi dei tavoli per la preparazione, manipolazione, somministrazione e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti e <strong>di</strong>bevande, deve essere garantita la presenza <strong>di</strong> un sufficiente numero <strong>di</strong> idonei contenitori per la raccoltadei rifiuti. Deve inoltre essere garantita anche la presenza <strong>di</strong> un sufficiente numero <strong>di</strong> contenitori raccoglirifiuti su tutta l'area interessata alla manifestazione.TITOLO TREDICESIMOSANZIONIArticolo 77 - Violazioni a <strong>di</strong>sposizioni del regolamento1. Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisce reato oviolazione <strong>di</strong>sciplinata da altre leggi e regolamenti generali, sono punite con la sanzione amministrativapecuniaria prevista dall’articolo 344, comma 2, del R.D. 27.7.1934, n. 1265 e con le modalità <strong>di</strong> cui allalegge 24.11.1981, n. 689.2. Ai sensi dell’art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689 è ammesso il pagamento <strong>di</strong> una somma in misuraridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre allespese del proce<strong>di</strong>mento, entro il termine <strong>di</strong> sessanta giorni dalla contestazione imme<strong>di</strong>ata o, se quella nonvi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.3. Il pagamento <strong>di</strong>retto a titolo <strong>di</strong> estinzione dell’illecito non esonera il responsabile dalla eliminazione dellecause che la motivano.Articolo 78 - Inottemperanza a provve<strong>di</strong>menti prescrittivi1. L’inottemperanza:- alle or<strong>di</strong>nanze emesse dal responsabile del servizio del comune per l’osservanza delle<strong>di</strong>sposizioni contenute nel presente regolamento ed in altre norme <strong>di</strong> legge è punita con lasanzione amministrativa prevista al precedente articolo 77, comma 1;- alle or<strong>di</strong>nanze contingibili ed urgenti emesse dal sindaco per la tutela della salute pubblica previstedalla normativa vigente, costituisce contravvenzione all’art. 650 del co<strong>di</strong>ce penale;2. Nel caso <strong>di</strong> mancato adempimento <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nanze contingibili ed urgenti, emesse dal Sindaco quale AutoritàSanitaria Locale, il comune può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.TITOLO QUATTORDICESIMOArticolo 79 - Norma transitoria1. In relazione al complesso e mutevole sistema normativo sulle procedure e competenze relative aiproce<strong>di</strong>menti autorizzativi previsti dal presente regolamento, spetta alla Giunta comunale, ai sensidell’articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare le procedure e lecompetenze su proce<strong>di</strong>menti medesimi, in base agli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> prima applicazione dati dal ConsiglioComunale.67


APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE1. Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 12 aprile 1973, esecutiva ai sensi <strong>di</strong> legge il 28<strong>di</strong>cembre 1973 (approvato dalla Sezione Provinciale del Comitato <strong>di</strong> controllo a’ sensi <strong>di</strong> legge).Pubblicata all’albo pretorio addì 15 aprile 1973 giorno festivo senza opposizioni.Mo<strong>di</strong>ficato con deliberazione consiliare n. 45 del 10 marzo 1980, esecutiva ai sensi <strong>di</strong> legge il 22 aprile 1980,(presa in carico dal Co.Re.Co. l’1 aprile 1980 e protocollata al n. 18172).Pubblicata all’albo pretorio per quin<strong>di</strong>ci giorni consecutivi dall’11 marzo 1980 al 25 marzo1980.2. Approvazione stralcio relativo alla <strong>di</strong>sciplina dell’igiene degli alimenti e della veterinaria con delibera <strong>di</strong>Consiglio comunale n. 66 seduta del 14 settembre 2000.Mo<strong>di</strong>ficato con deliberazione consiliare n. 19 del 29 marzo 2001 “Mo<strong>di</strong>fica regolamentocomunale <strong>di</strong> igiene – <strong>di</strong>sciplina dell’igiene degli alimenti e della veterianaria”.68

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