Art. 8Prevenzione della corruzione1. Il <strong>di</strong>pendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il<strong>di</strong>pendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la suacollaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo <strong>di</strong> denuncia all'autoritàgiu<strong>di</strong>ziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni <strong>di</strong> illecito nell'amministrazione <strong>di</strong> cui sia venutoa conoscenza.Art. 9Trasparenza e tracciabilità1. Il <strong>di</strong>pendente assicura l'adempimento degli obblighi <strong>di</strong> trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazionisecondo le <strong>di</strong>sposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento etrasmissione dei dati sottoposti all'obbligo <strong>di</strong> pubblicazione sul sito istituzionale.2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai <strong>di</strong>pendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso unadeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.Art. 10<strong>Comportamento</strong> nei rapporti privati1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il<strong>di</strong>pendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non glispettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.Art. 11<strong>Comportamento</strong> in servizio1. Fermo restando il rispetto dei termini del proce<strong>di</strong>mento amministrativo, il <strong>di</strong>pendente, salvo giustificato motivo,non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri <strong>di</strong>pendenti il compimento <strong>di</strong> attività o l'adozione <strong>di</strong>decisioni <strong>di</strong> propria spettanza.2. Il <strong>di</strong>pendente utilizza i permessi <strong>di</strong> astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle con<strong>di</strong>zionipreviste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.3. Il <strong>di</strong>pendente utilizza il materiale o le attrezzature <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spone per ragioni <strong>di</strong> ufficio e i servizi telematici etelefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il <strong>di</strong>pendente utilizza i mezzi <strong>di</strong> trasportodell'amministrazione a sua <strong>di</strong>sposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportareterzi, se non per motivi d'ufficio.Art. 12Rapporti con il pubblico1. Il <strong>di</strong>pendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge odaltro supporto identificativo messo a <strong>di</strong>sposizione dall'amministrazione, salvo <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> servizio, anche inconsiderazione della sicurezza dei <strong>di</strong>pendenti, opera con spirito <strong>di</strong> servizio, correttezza, cortesia e <strong>di</strong>sponibilità e, nelrispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi <strong>di</strong> posta elettronica, opera nella maniera piùcompleta e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, in<strong>di</strong>rizza l'interessatoal funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il <strong>di</strong>pendente, fatte salve le norme sul segretod'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in or<strong>di</strong>ne al comportamento proprio e <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>pendentidell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coor<strong>di</strong>namento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione dellepratiche il <strong>di</strong>pendente rispetta, salvo <strong>di</strong>verse esigenze <strong>di</strong> servizio o <strong>di</strong>verso or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> priorità stabilitodall'amministrazione, l'or<strong>di</strong>ne cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il<strong>di</strong>pendente rispetta gli appuntamenti con i citta<strong>di</strong>ni e risponde senza ritardo ai loro reclami.2. Salvo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esprimere valutazioni e <strong>di</strong>ffondere informazioni a tutela dei <strong>di</strong>ritti sindacali, il <strong>di</strong>pendente siastiene da <strong>di</strong>chiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.3. Il <strong>di</strong>pendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura ilrispetto degli standard <strong>di</strong> qualità e <strong>di</strong> quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il<strong>di</strong>pendente opera al fine <strong>di</strong> assicurare la continuità del servizio, <strong>di</strong> consentire agli utenti la scelta tra i <strong>di</strong>versi erogatorie <strong>di</strong> fornire loro informazioni sulle modalità <strong>di</strong> prestazione del servizio e sui livelli <strong>di</strong> qualità.4. Il <strong>di</strong>pendente non assume impegni né anticipa l'esito <strong>di</strong> decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al <strong>di</strong>fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso oconclusi, nelle ipotesi previste dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e regolamentari in materia <strong>di</strong> accesso, informando sempre gliinteressati della possibilità <strong>di</strong> avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti <strong>di</strong> atti
o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia <strong>di</strong> accesso e dai regolamentidella propria amministrazione.5. Il <strong>di</strong>pendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia <strong>di</strong> tutela e trattamento dei dati personali e,qualora sia richiesto oralmente <strong>di</strong> fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio odalle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento dellarichiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle <strong>di</strong>sposizioni interne,che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.Art. 13Disposizioni particolari per i <strong>di</strong>rigenti1. Ferma restando l'applicazione delle altre <strong>di</strong>sposizioni del <strong>Co<strong>di</strong>ce</strong>, le norme del presente articolo si applicano ai<strong>di</strong>rigenti, ivi compresi i titolari <strong>di</strong> incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 edell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai <strong>di</strong>rigentioperanti negli uffici <strong>di</strong> <strong>di</strong>retta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili <strong>di</strong> posizioneorganizzativa negli enti privi <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigenza.2. Il <strong>di</strong>rigente svolge con <strong>di</strong>ligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto <strong>di</strong> conferimento dell'incarico, perseguegli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.3. Il <strong>di</strong>rigente, prima <strong>di</strong> assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altriinteressi finanziari che possano porlo in conflitto <strong>di</strong> interessi con la funzione pubblica che svolge e <strong>di</strong>chiara se haparenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali oeconomiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà <strong>di</strong>rigere o che siano coinvolti nelle decisioni onelle attività inerenti all'ufficio. Il <strong>di</strong>rigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le<strong>di</strong>chiarazioni annuali dei red<strong>di</strong>ti soggetti all'imposta sui red<strong>di</strong>ti delle persone fisiche previste dalla legge.4. Il <strong>di</strong>rigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale neirapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il <strong>di</strong>rigente cura, altresì, che le risorseassegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenzepersonali.5. Il <strong>di</strong>rigente cura, compatibilmente con le risorse <strong>di</strong>sponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui èpreposto, favorendo l'instaurarsi <strong>di</strong> rapporti cor<strong>di</strong>ali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate allacircolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazionedelle <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> genere, <strong>di</strong> età e <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni personali.6. Il <strong>di</strong>rigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base <strong>di</strong> un'equa ripartizione del carico <strong>di</strong> lavoro, tenendo contodelle capacità, delle attitu<strong>di</strong>ni e della professionalità del personale a sua <strong>di</strong>sposizione. Il <strong>di</strong>rigente affida gli incarichiaggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri <strong>di</strong> rotazione.7. Il <strong>di</strong>rigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettandole in<strong>di</strong>cazioni ed i tempi prescritti.8. Il <strong>di</strong>rigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza <strong>di</strong> un illecito, attiva econclude, se competente, il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità<strong>di</strong>sciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autoritàgiu<strong>di</strong>ziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione<strong>di</strong> un illecito da parte <strong>di</strong> un <strong>di</strong>pendente, adotta ogni cautela <strong>di</strong> legge affinchè sia tutelato il segnalante e non siaindebitamente rilevata la sua identità nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativon. 165 del 2001.9. Il <strong>di</strong>rigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione,all'attività e ai <strong>di</strong>pendenti pubblici possano <strong>di</strong>ffondersi. Favorisce la <strong>di</strong>ffusione della conoscenza <strong>di</strong> buone prassi ebuoni esempi al fine <strong>di</strong> rafforzare il senso <strong>di</strong> fiducia nei confronti dell'amministrazione.Art. 14Contratti ed altri atti negoziali1. Nella conclusione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> e negozi e nella stipulazione <strong>di</strong> contratti per conto dell'amministrazione, nonché nellafase <strong>di</strong> esecuzione degli stessi, il <strong>di</strong>pendente non ricorre a me<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> terzi, né corrisponde o promette ad alcunoutilità a titolo <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Ilpresente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso <strong>di</strong> ricorrere all'attività <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azioneprofessionale.2. Il <strong>di</strong>pendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti <strong>di</strong> appalto, fornitura, servizio, finanziamentoo assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennioprecedente, ad eccezione <strong>di</strong> quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del co<strong>di</strong>ce civile. Nel caso in cui l'amministrazioneconcluda contratti <strong>di</strong> appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il <strong>di</strong>pendenteabbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare