11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PARTE PRIMA 91sia per le cessioni che costituiscono passaggi intermedi in vista dellesomministrazioni per il consumo ossia i gas destinati ad essere immessidirettamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per esseresuccessivamente erogati.Con la citata risoluzione n. 121 del 2003 si era evidenziato chetale ultima fattispecie comprende le cessioni a favore di grossisti, prividi una propria rete di distribuzione, dal momento che il gas acquistato,per la natura intrinseca del bene, è, in ogni caso, consegnato medianteimmissione in una rete di distribuzione.Restavano, di conseguenza, escluse dall’ambito di operatività dell’aliquotaridotta le cessioni di gas nei confronti dei soggetti che loutilizzano per la produzione di energia elettrica penalizzando, in talmodo, le imprese acquirenti le quali, rivendendo l’energia prodotta adimprese manifatturiere, sopportavano una situazione creditoria «a regime»nei confronti dell’Erario, considerata la diversa misura dell’aliquotaapplicata «a monte», 20 per cento, rispetto a quella operata «avalle» cioè il 10 per cento.La disposizione del n. 103 della Tabella è stata, quindi, integratacomprendendo fra le cessioni soggette all’aliquota del 10 per centoanche le cessioni di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti «destinatiad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica».Per tali cessioni l’applicazione dell’aliquota ridotta è prevista inrelazione ad una particolare utilizzazione del gas per l’appunto l’impiegoper la produzione di energia elettrica che dovrà risultare da appositadichiarazione resa dal cessionario al fornitore alla stregua di altreipotesi di cessioni agevolate in funzione di una particolare destinazionedel bene ceduto.Se l’energia elettrica è prodotta dagli impianti di cogenerazioneche secondo la definizione recata dal decreto 19 marzo 2002 dell’Autoritàper l’energia elettrica e il gas consentono la produzione continuatadi energia elettrica e energia termica, dovrà individuarsi la partedi gas fornito da considerare funzionale alla produzione di energiaelettrica in modo che il fornitore possa applicare l’aliquota ridotta atale parte della fornitura.Poiché a quanto consta l’addebito dei corrispettivi delle fornitureè periodico sulla base dei consumi del periodo di riferimento, non è daescludere l’adozione di un criterio tecnicamente valido, sulla base delquale possa determinarsi se ed in che misura il gas fornito è stato impiegatoper la produzione di energia elettrica con riferimento all’impiantopresso il quale è stata effettuata la fornitura.Ma ove l’individuazione dell’ammontare del gas impiegato per laproduzione di energia elettrica dovesse in concreto presentarsi complessa,non dovrebbe essere escluso il ricorso a criteri forfetari già utilizzatiper determinare, proprio agli effetti tributari, l’entità del gas dariferire a tale produzione piuttosto che a quello di calore.La Tabella A dei prodotti soggetti ad accisa, allegata al d.lgs. n.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!