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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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90 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAsioni solo ad aziende che, nell’anno precedente, abbiano avuto un consumodi energia superiore a 30 GWH, nell’ipotesi in cui i clienti finalisiano solo imprese manifatturiere, la Direzione Regionale della Liguria,seguendo un iter logico giuridico diverso da quello dell’Agenziadelle entrate, ha fornito una soluzione opposta al problema.Considerato che l’energia elettrica immessa nel territorio italianoviene gestita direttamente dal gestore della rete di trasmissione che, aisensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 79 del 1999, dipende dal Ministero dell’Economia,che la società istante ha comunque affermato di essere ingrado di dimostrare la natura manifatturiere dell’impresa cessionaria,che le vendite sono antecedenti la data di pagamento delle fatture diimportazione e che i clienti finali sono qualificabili, ai sensi dell’art.2, n. 6 del d.lgs. n. 79 del 1999, quali clienti idonei ovvero persone fisicheo giuridiche che hanno la capacità di stipulare contratti di fornituracon qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia cheall’estero, la Direzione Regionale delle Entrate della Liguria ha ritenutoche le importazioni fossero oggettivamente rilevanti per uso di impresemanifatturiere ed estrattive, circostanza quest’ultima da accertaresulla base delle fatture di vendita, dalle quali deve evincersi che lecessioni sono state eseguite unicamente a fattore di imprese estrattive,poligrafiche, editoriali comprese nell’elencazione del più volte citaton. 103, Tabella A, Parte Terza, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972. Ilche comporta l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%.Come si vede,nella recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate,con una interpretazione che potrebbe essere definita letterale, la sceltadell’aliquota viene subordinata al tipo di attività svolta dal cessionario,quindi, di quelle non comprese nella relativa disposizione di legge, laDirezione Regionale delle Entrate della Regione Liguria ha fondato,invece, le proprie conclusioni su un criterio di tipo oggettivo, costituitodal tipo di attività esercitata dal cliente finale idoneo, a prescinderedal fatto che la figura dell’intermediario non sia prevista dalle disposizioniiva in materia; si utilizzano, in <strong>pratica</strong>, le figure dettate dallanormativa sulla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica adattandolea quelle stabilite dal d.p.r. n. 633 del 1972 sulla base dell’attivitàesercitata dal cliente finale e della effettiva destinazione dellamerce e pervenendo in tal modo ad una interpretazione estensiva dellafattispecie iva citata.8.2. – Cessioni di gas impiegato per la produzione di energia elettricaAd analoghe problematiche, cioè la formazione di eccedenze dicrediti iva dava luogo il punto n. 103 nella previdente versione in relazionealle cessioni di gas metano.La disposizione, come è noto, comprende va fra le cessioni soggettead iva con aliquota ridotta sia le somministrazioni di gas per usodelle imprese estrattive, manifatturiere, poligrafiche, editoriali e simili

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