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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 892003 (59), l’Agenzia delle entrate ha affrontato il caso di una societàche esercita l’attività di ricerca e di coltivazione di giacimenti di idrocarburi,la costituzione e l’esercizio delle condotte per il relativo trasporto,la lavorazione, lo stoccaggio ed il commercio degli stessi.A seguito della liberalizzazione del mercato del gas di cui ald.lgs. n. 164 del 13 maggio 2000, la società si era rivolta all’AmministrazioneFinanziaria chiedendo se l’aliquota iva ridotta potesse essereapplicata a tutte le cessioni di gas poste in essere dai soggetti che operanonell’ambito del sistema delle reti di trasporto, distribuzione, stoccaggioe distribuzione del gas, considerando che i relativi impianti edin particolare quelli collegati allo stoccaggio sono collegati in mododiretto con le reti di distribuzione primaria e secondaria.Anche nel caso di specie, dopo aver richiamato la risoluzione n.64/E del 14 marzo 2003 (60), l’Agenzia delle entrate è giunta allaconclusione che potessero rientrare nell’ambito di applicazione delladisposizione agevolativa, tutte le operazioni di cessione di gas effettuatenei confronti degli altri operatori del mercato in relazione all’eserciziodella loro attività, ad esclusione, in ogni caso, di quelle resenei confronti di utilizzatori finali.Di conseguenza, secondo la risoluzione 128/E/2003 citata, sono daassoggettare all’aliquota del 10% le cessioni concernenti gas consegnatoin un impianto sito lungo la cosiddetta dorsale della rete di distribuzioneprimaria, sempre scontano l’aliquota ordinaria le cessionidi gas nei confronti degli utenti finali, considerato il tenore del n. 103della Tabella A, Parte Terza, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 affermandotestualmente «che al riguardo si coglie l’occasione per confermarequanto precisato nella risoluzione n. 16 del 19 marzo 1985, laquale ha chiarito che le imprese utilizzatrici che appartengono ai settorisopra citati, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, devono inviarealle imprese fornitrici apposita richiesta scritta,valida fino a revoca,contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsinelle condizioni agevolative prescritte dalla legge e di utilizzareil gas nell’ambito delle imprese manifatturiere o estrattive».In materia di cessioni di energia elettrica si era pronunciata, connota del 19 febbraio 2001, n. 43229, la Direzione Regionale delle Entratedella Regione Liguria in senso contrario.Investita della questione concernente l’aliquota iva da applicarealle importazioni di energia elettrica effettuata da una società rivestentela qualifica di «cliente grossista» ovvero di una persona fisica ogiuridica che acquista o vende energia elettrica senza esercitare l’attivitàdi trasmissione, produzione e distribuzione nei Paesi dell’UnioneEuropea (art. 2, n. 5 del d.lgs. n. 79 del 1999) che però effettua ces-(59) Agenzia delle entrate, risoluzione 6 giugno 2003, n. 128/E, in bancadatiFiscovideo.(60) Agenzia delle entrate, risoluzione 14 marzo 2003, n. 64/E, in bancadatiFiscovideo.

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