11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

88 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA8.1.1. – Analisi della prassi ministerialeL’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 marzo2003 (58) aveva affrontato la particolare fattispecie delle cessioni digas metano a un grossista intermediario che acquista e successivamenterivende ad un distributore dotato di una propria rete di distribuzione,inassenza, quindi, di una vendita diretta tra quest’ultimo e la primasocietà cedente.Tuttavia, il passaggio, attraverso l’intermediario, della proprietàdei beni non si accompagna alla loro materiale consegna al grossistastesso privo di una propria rete distributiva: la consegna avviene direttamenteda parte del produttore al distributore mediante l’immissionedel gas metano nelle tubazioni di rete di quest’ultimo per la futuraerogazione ai clienti finali.Oltre a ricordare il n. 103 della Tabella A, parte terza, allegata ald.p.r. n. 633 del 1972, la disposizione applicabile al caso di specieassoggetta all’iva del 10% «la somministrazione di gas metano comecombustile per usi domestici di cottura di cibi e di produzione di acquacalda di cui alla tariffa T 1 prevista dal provvedimento del ComitatoInterministeriale dei Prezzi n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione,tramite reti di distribuzione, di gas, di petrolio liquefattiper usi domestici di cottura cibi o per produzione di acqua calda, gasdi petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bomboleda 10 o da 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione».Con la declaratoria in commento, l’Agenzia delle entrate ha rilevatocome condizione indispensabile per l’applicazione dell’aliquotaiva ridotta sia la circostanza che il gas oggetto della cessione siadestinato all’immissione diretta nelle tubazioni della rete distributiva:in <strong>pratica</strong> che la vendita riguardi un bene oggetto di futura distribuzione.Il fatto che la citata immissione nelle tubazioni avvenga nel momentoin cui il grossista intermediario provvede alla successiva rivenditadel gas al cliente finale idoneo o ad un distributore dotato di propriarete, e non contestualmente alla prima cessione, non può precludereil riconoscimento del trattamento agevolato, essendo, comunque,ed, in ogni caso, il bene destinato alla futura e diretta immissione nellarete del distributore.Secondo l’Agenzia delle entrate,il beneficio rimane, dunque, subordinatoall’esistenza del requisito oggettivo dell’immissione del gasnelle reti di distribuzione per la successiva distribuzione ai clienti idonei,senza che l’intermediazione di un grossista assuma, a tale fine, rilevanzaalcuna.Successivamente, con la Risoluzione n. 128/E del 6 giugno(58) Agenzia delle entrate, risoluzione 3 giugno 2003, n. 121/E, in bancadatiFiscovideo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!