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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 87rivestita dall’impresa acquirente che poteva essere ricavata dall’oggettosociale dell’attività svolta che doveva essere ricondotto all’eserciziodi attività estrattiva, manifatturiera nonché attività poligrafiche, editorialie simili come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanzen. 26 del 19 marzo 1985 in quelle comprese nei gruppi da IV aXV del d.m. 29 ottobre 1974 recante la vecchia tabella dei coefficientidi ammortamento. Per fruire della riduzione dell’aliquota, tali impresedevono «inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, validafino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità,di trovarsi nelle condizioni oggettive previste dalla legge e chel’energia elettrica ed il gas saranno utilizzati nell’esercizio di impresaestrattiva e manifatturiera».L’applicazione dell’aliquota ordinaria, secondo il citato orientamentoministeriale, determinava ingiustificate penalizzazioni degli operatoriche svolgono la citata attività di trading in quanto creava situazionicreditorie delle imprese intermediarie derivanti dalla maggiorealiquota applicata «a monte» sugli acquisti dell’energia elettrica rispettoa quella applicata a «valle» per le successive cessioni ad impreseche rivestono le citate qualificazioni soggettive, ossia imprese estrattive,manifatturiere previste dal n. 103 della Tabella A.Con l’art. 2, 40 o comma, della 24 dicembre 2003 n. 350, la modificadel n. 103 della Tabella A comprende anche le cessioni soggetteall’aliquota ridotta del 10 per cento anche quelle fornite a «clientigrossisti» individuati, come evidenziato, dal d.lgs. n. 79 del1999 (57).Sul punto, l’Assonime, con la circolare 15 del 25 marzo 2004, haevidenziato che la ratio della disposizione in commento è diretta adevitare il formarsi di ingenti eccedenze di crediti in capo agli intermediarinel commercio dell’energia elettrica e d induce a ritenere che sianonaturalmente da comprendere nell’ambito di applicazione dell’aliquotaridotta anche i consorzi e le società consortili di cui all’art. 14del d.lgs. n. 79 del 1999 quando acquistano in nome proprio l’energiaelettrica ma per conto dei loro consorziati. Nel caso di specie, proseguel’Assonime, tali soggetti, che ai fini iva sono considerati rivenditoriin proprio svolgono la loro attività alla stregua dei grossisti acquistandoe rivendendo l’energia elettrica con i medesimi problemi chederiverebbero,in assenza della disposizione in commento, per il fattodi rivendere ai propri consorziati con aliquota ridotta beni acquistaticon aliquota ordinaria.(57) D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 – Attuazione della direttiva 96/92/CE recantenorme comuni per il mercato dell’energia elettrica consultabile www.autorita.energia.it/docs/riferimenti/bersani.htmrimenti/bersani.htm.

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