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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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86 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAcomprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (55); energia elettricafornita ai clienti grossisti di cui all’art. 2, 5 o comma, del d.lgs. 16marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e prodotti petroliferi liquefatti, destinatiad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzioneper essere successivamente erogati, ovvero destinati ad impreseche li impiegano per la produzione di energia elettrica».8.1. – Cessioni a grossistiLe modifiche al n. 103 della Tabella A, Parte Terza, allegata ald.p.r. n. 633 del 1972 erano necessarie per il fatto che la previgenteformulazione normativa si era rivelata incompleta a seguito delle modifichealla disciplina del mercato elettrico stabilita con il d.lgs. n. 79del 16 marzo 1999 il quale prevede che, a partire dal 1 o luglio 2004,facciano il loro ingresso sul mercato del settore nuove categorie disoggetti che acquistano l’energia non per consumarla ma per rivenderlaa soggetti consumatori o ad altri operatori.Si tratta, come osservato, dalla circ. n. 15 emanata dall’Assonimeil 25 marzo 2004 (56) dei «distributori» cioè dei soggetti che acquistanoe rivendono l’energia elettrica a clienti connessi ad una rete didistribuzione di proprietà dei venditori medesimi e dei «grossisti»che, secondo la definizione contenuta nel d.lgs. n. 79 del 1999 svolgonouna mera attività di trading acquistando e rivendendo energiaelettrica senza svolgere alcuna attività di produzione, trasmissione,trasporto e trasformazione dell’energia elettrica sulla rete interconnessaad alta tensione ai fini della consegna a clienti o distributori e distribuzionedella stessa (trasporto e trasformazione dell’energia elettricasu reti di distribuzione a media e bassa tensione per la consegna aclienti finali).In relazione a tale categoria di operatori, l’Agenzia delle entrateaveva emanato la risoluzione n. 121/E del 3 giugno 2003 evidenziandoche le cessioni di energia elettrica a favore dei «grossisti» non potevanofruire dell’aliquota ridotta in quanto la previsione del ricordatopunto n. 103 era subordinata alla particolare qualificazione soggettiva(55) Si tratta delle industrie estrattive di minerali metalliferi e non metalliferi,delle industrie manifatturiere alimentari, delle industrie metallurgiche e meccaniche,delle industrie manifatturiere dei minerali non metalliferi, delle industriemanifatturiere chimiche, delle industrie manifatturiere chimiche, delle industriemanifatturiere della carta, delle industrie manifatturiere tessili, delle industrie manifatturieredel vestiario, dell’abbigliamento e dell’arredamento, delle industriemanifatturiere della gomma, della guttaperca e delle materie plastiche, delle industriepoligrafiche, editoriali e simili.(56) Circolare Assonime n. 15 del 25 marzo 2004 rubricata «Imposta sulvalore aggiunto – Aliquote applicabili alle cessioni di gas ed energia elettrica destinatiall’esercizio di attività economiche».

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