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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 85importazioni, che il legislatore voglia valutare modalità alternative diacquisizione dei dati statistici, su base statistico-estimativa (52).8. – Aliquote iva applicabili alle cessioni di energia elettrica e di gas:il quadro normativo di riferimentoL’art. 2, 40 o comma, della Legge Finanziaria per il 2004 (53), hasostituito integralmente il n. 103 della Tabella A, Parte Terza, allegataal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo espressamente, fra le cessioniad aliquota del 10 per cento, oltre alle cessioni di energia elettricaper uso di imprese estrattive e manifatturiere (54):1. l’energia elettrica fornita a clienti grossisti di cui all’art. 2, 5 ocomma, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79;2. le cessioni di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinatiad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.L’inciso sottoposto alle modificazioni della Legge Finanziaria èospitato al punto 103 della Tabella A, Parte Terza, allegata al d.p.r. 26ottobre 1972, n. 633. Nel testo vigente a partire dal 1 o gennaio 2002,anteriore alle modifiche operate, risultavano ancora sottoposte all’aliquotaiva del 10 per cento le cessioni e le importazioni di:1. Energia elettrica e gas per uso domestico;2. Energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturierecomprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;3. Gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essereimmessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per esseresuccessivamente erogati, numero sostituito dall’art. 36, 3 o comma,lett. b), d.l. 30 agosto 1993, n. 331.L’intervento del legislatore della Finanziaria 2004 comporta la sostituzionedel sopra citato numero 103 della Parte Terza della TabellaA con il seguente «103) energia elettrica per uso domestico, energiaelettrica e gas per uso di imprese estrattive agricole e manifatturiere(52) È infatti evidente che i dati che in tali modelli verrebbero dichiarati daisoggetti obbligati alla relativa compilazione risulterebbero scarsamente attendibiliuna volta che, almeno dal punto di vista dell’applicazione delle nuove regole territoriali,non verrà dato più rilievo ai punti di consegna concordati tra le parti,nonché all’origine e alla destinazione finale del bene oggetto di cessione. Sulpunto si veda anche l’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1982 del 2004 della Commissione,del 18 novembre 2004 che attua il regolamento (CE) n. 638 del 2004del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degliscambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901 del 2000 e(CEE) n. 3590 del 1992 della Commissione.(53) L. 24 dicembre 2003, n. 350 rubricata «disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e pubblicata nel S.O n. 196/L allaGazz. Uff. n. 299 del 27 dicembre 2003, in Fisco, 2004, 2, 38.(54) Palma, Novità iva per gas ed energia, inFisco, 2004, 5260; Carrirolo,L’iva per le cessioni di elettricità edigas,inFisco Oggi dell’8 aprile 2004.

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