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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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84 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAB.16.2), e cioè quelle che si caratterizzano per il trasferimento del dirittodi proprietà del bene che ne costituisce oggetto (51).Tali nozioni presuppongono infatti che la regola di territorialitàsia quella di cui alla lett. a) del par. 1 dell’art. 8 della Sesta Direttiva,che, come già rilevato, stabilisce il luogo in cui si considerano effettuatele cessioni di «beni spediti o trasportati dal fornitore o dall’acquirenteo da un terzo».È da ritenere che, coerentemente, risulti superata, per le cessionidi cui trattasi, la disposizione di cui al 1 o comma dell’art. 58 deld.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla l. 29 ottobre 1993, n.427, relativa alle c.d. «operazioni triangolari nazionali», che, nell’interpretazioneprospettata dal Ministero delle Finanze, nella citata circ.n. 13 del 1994, al paragrafo B.16.1, trova applicazione solo con riferimentoalle cessioni nazionali poste in essere nei confronti di soggettiche a loro volta pongono in essere cessioni intracomunitarie di beni.In forza delle modifica apportata dall’art. 1, n. 7), della NuovaDirettiva all’art. 28-bis, par. 5, lett. b), della Sesta Direttiva risulta altresìchiarito che i movimenti di gas ed energia elettrica di cui trattasida uno ad altro Stato membro non rilevano, altresì, come operazioniassimilate a cessione intracomunitaria nello Stato di partenza e ad acquistointracomunitario nello Stato di arrivo della spedizione, in virtùdell’inserimento di un nuovo trattino nella lett. b) del par. 5 dell’art.28-bis della Sesta Direttiva: ciò, appunto, esclude che si sia in presenzadi quei trasferimenti di beni mobili a destinazione di un altro Statomembro da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa chela disposizione da ultimo citata assimila a cessione intracomunitaria/acquisto intracomunitario.Ne consegue che i soggetti che pongono in essere movimentazioniintracomunitarie dei beni di cui trattasi non saranno più tenuti adadempiere ad alcuna delle formalità ordinariamente previste dalla normativaiva in materia di acquisti intracomunitari e di correlative cessioni,inclusa quella consistente nella presentazione degli elenchi riepilogativiai fini fiscali.Occorre, tuttavia, segnalare che, per il momento, la nuova normativanon contempla esplicitamente alcuna previsione di esonero dagliobblighi di presentazione degli elenchi riepilogativi ai fini statistici perle operazioni di cui trattasi.Considerato che le nuove regole di territorialità iva muovono evidentementedalla consapevolezza dell’inadeguatezza di criteri fondatisu flussi fisici «inafferrabili», appare invero auspicabile, analogamentea quanto sopra prospettato per le formalità procedimentali relative alle(51) In tal senso la citata circ. n. 54/E del 2004 dell’Agenzia delle entratenonché Ben Terra - Julie Kajus, A guide to the European VAT Directives, IBFD,par. 13.2, 563.

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