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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 83tracomunitario (49) (anche se posti in essere nel quadro delle c.d.«operazioni triangolari comunitarie» di cui alla circolare del Ministerodelle Finanze n. 13 del 23 febbraio 1994 (50), in particolare par.cessione intracomunitaria l’invio in altro Stato membro di beni oggetto di operazionidi perfezionamento – lavorazione compresi il montaggio e assiemaggio,adattamento, trasformazione e riparazione, il riattamento e la messa a punto, dibeni oggetto di operazioni di manipolazioni usuali come le operazioni finalizzatea garantire la conservazione delle merci o ad aumentare le possibilità di venditaad esempio migliorandone la presentazione e la qualità commerciale e di beni dautilizzare in modo temporaneo nello Stato membro per l’esecuzione di prestazioniad esempio un macchinario necessario per la realizzazione di una costruzione.(49) L’art. 38, 1 o comma, del d.l. n. 331 del 1993 stabilisce che l’iva si applicasugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell’esercizio di imprese, artio professioni. Il 2 o comma del medesimo articolo poi definisce come acquisti intracomunitarile acquisizioni derivanti da atti a titolo oneroso che comportano iltrasferimento della proprietà di beni spediti o trasportati da un altro Stato membronel territorio dello Stato italiano da parte del cedente soggetto passivo d’imposta.Perché si realizzi l’acquisto intracomunitario è necessario che si verifichino tuttele seguenti condizioni e cioè lo status di operatore economico sia da parte del cedentecomunitario che del cessionario nazionale nel senso che entrambi gli operatoridevono essere soggetti d’imposta residenti in Paesi diversi e l’onerosità dell’operazioneavente ad oggetto un bene mobile materiale, l’acquisto deve riferirsiad un bene mobile materiale per il quale sia previsto il pagamento di un corrispettivo;rimangono quindi escluse dalla disciplina degli scambi intracomunitarigli acquisti di beni immobili e beni immateriali che non possono essere trasferitifisicamente in Italia nonché gli acquisti di beni mobili a titolo gratuito quali adesempio gli omaggi, i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnatii quali seguono l’imposizione interna prevista nel Paese del cedenteelamovimentazione fisica del bene che deve perciò trasferirsi in Italia con partenzada un altro Stato membro; perché si realizzi un acquisto intracomunitario è quindinecessario che si realizzi un acquisto intracomunitario è quindi essenziale che ilbene venga fisicamente introdotto nel territorio italiano con provenienza da un altroStato dell’Unione europea, il trasporto o la spedizione può avvenire con mezzidel cedente o del cessionario ovvero ad opera di un trasportatore terzo il quale intervieneper conto di una delle parti contraenti. In assenza di uno soltanto di questipresupposti non si configura la fattispecie in esame e quindi non valgono leregole ad essa proprie. In particolare non si realizza un acquisto intracomunitariose manca il trasferimento fisico dei beni. Si precisa che il riferimento a beni è intesoa discriminare il trattamento delle operazioni aventi per oggetto le prestazionidi servizi le quali con esclusione di alcune categorie ben determinate di cuiagli artt. 40, comma 4-bis, e 8 d.l. n. 331 del 1993 successive modifiche ed integrazionicontinuano ad essere disciplinate dalle norme del d.p.r. n. 633 del 1972.I servizi che seguono la disciplina dell’iva comunitaria sono in <strong>pratica</strong> le cosiddettelavorazioni intracomunitarie ed i servizi che afferiscono direttamente agliscambi intracomunitari di beni cioè i trasporti intracomunitari, i servizi accessoriai trasporti, le provvigioni o prestazioni di intermediazione relative alle compravenditecomunitarie,ai trasporti ed alle prestazioni accessorie.(50) Circolare del 23 febbraio 1994 – Ministero delle Finanze – Dipartimentodelle entrate in bancadati Fiscovideo.

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