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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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82 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAopportuno valutare l’opportunità, alla luce del par. 2 dell’art. 16 dellaSesta Direttiva, di considerare agli effetti del predetto status e del predettoplafond tutte le cessioni dei beni di cui trattasi non soggette adimposta (per carenza del presupposto di territorialità) in forza delle disposizionidella Nuova Direttiva, per evitare che, in difetto di una simileprevisione, soggetti nazionali vengano a trovarsi in una posizionecreditoria strutturale proprio per effetto di tali disposizioni (47).7. – Scambi comunitari di gas e di energia elettricaPer quanto attiene alle operazioni di scambio intracomunitario digas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di energia elettricaoccorre notare che, per effetto delle disposizioni introdotte dallaNuova Direttiva, perdono di rilevanza, per le cessioni dei predetti beni,le nozioni tipiche di cessione intracomunitaria (48) ed acquisto in-(47) Solo le operazioni «non imponibili» e non anche, di regola, quelle percui è carente il presupposto di territorialità sono infatti da computare ai fini delcalcolo del predetto status e del predetto plafond(48) La norma contenuta nell’art. 41, 1 o comma, lett. a), d.l. n. 331 del1993 considera non imponibili le cessioni intracomunitarie dirette con invio dibeni con trasporto o spedizione in altro Stato membro nelle quali l’intervento diterzi è limitato esclusivamente al trasporto o spedizione di beni che comunquedeve essere effettuato per conto del cedente o del cessionario comunitario. Si trattadi operazioni non imponibili in Italia al pari delle esportazioni. Le cessioni intracomunitarierappresentano le operazioni speculari agli acquisti intracomunitariad ogni acquisto imponibile nel Paese della cessione deve corrispondere una cessionenon imponibile nel Paese del cedente. Le norme sono quindi contrapposte especulari negli stati membri dell’operazione. Le cessioni intracomunitarie costituisconooperazioni non imponibili in Italia e perciò sono effettuate senza applicazionedell’imposta nei confronti dei cessionari o dei committenti che abbiano comunicatoil numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro diappartenenza. Costituiscono cessioni intracomunitarie in senso proprio le cessionia titolo oneroso di beni di origine comunitaria o posti in libera <strong>pratica</strong> in uno Statomembro anche previa lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamentoad altri beni effettuate da un soggetto passivo d’imposta residente nello Stato mediantetrasporto o spedizione in altro Stato membro ad un acquirente soggettopassivo d’imposta, enti, associazioni, altre organizzazioni che non svolgendoun’attività commerciale non sono soggetti passivi d’imposta. Se tuttavia questecategorie di soggetti sono esonerate dall’applicazione dell’imposta sugli acquistiintracomunitari effettuati nel proprio Stato membro e non hanno optato per l’applicazionedella stessa, l’operazione non costituisce una cessione intracomunitaria.Sono assimilate alle suddette cessioni intracomunitarie e perciò attratte nel regimedi non imponibilità le cessioni di mezzi di trasporto sempre in modo indipendentedal fatto che il cedente ed il cessionario siano entrambi operatori economici el’invio di beni nel territorio di altro Stato membro da parte di un soggetto passivod’imposta a qualsiasi titolo anche non traslativo della proprietà ad esempio beniin conto deposito presso un magazzino estero. Si precisa che non è considerata

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