11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PARTE PRIMA 81titolo esemplificativo, potrebbe verificarsi nel caso di una cessione dienergia elettrica con punto di consegna in uno Stato non comunitario– presumibilmente da assoggettare ad iva (o imposta corrispondente)locale – da parte di un fornitore italiano nei confronti di un «soggettopassivo-rivenditore» stabilito in Italia. In tale caso, infatti, il fornitoreitaliano dovrebbe verosimilmente addebitare in fattura nei confrontidel proprio cliente sia l’iva italiana in base alle previsioni della NuovaDirettiva che l’iva (o la corrispondente imposta) dello Stato di consegnasulla base della normativa vigente in quello Stato. De iure condendo,al fine di evitare simili conseguenze, potrebbe considerarsi larevisione della lettera d) del paragrafo 1 dell’art. 8 della Sesta Direttivain maniera tale da prevedere, nell’ambito della medesima, una regoladi tenore analogo a quella dello «use and enjoyment» (dell’utilizzazione)prevista dalla lettera a) del paragrafo 3 dell’art. 9 della SestaDirettiva (45) – pur nella consapevolezza delle difficoltà cui, come ènoto, può dare adito la predetta regola dell’utilizzazione – inserendonel disposto della lett. d) del paragrafo 1 dell’art. 8 della Sesta Direttivauna disposizione che conduca all’esclusione della rilevanza territorialedella cessione, per la quale in linea teorica ricorra il presuppostodi territorialità in dipendenza della «regola del Paese del cliente» dadetta lett. d) prevista, ogni qual volta la cessione sia da assoggettaread iva in uno Stato non comunitario essendo il relativo punto di consegnaivi localizzato.Allo stato attuale, considerato il tenore letterale della Sesta Direttiva,i problemi di doppia imposizione, in relazione a fattispecie analoghea quelle prospettate, appaiono immediatamente superabili, nelleipotesi di cessione da parte di un fornitore italiano nei confronti di un«soggetto passivo-rivenditore» stabilito in Italia di cui trattasi, soltantocon riferimento alle ipotesi di cessione con trasporto dell’energia dalterritorio dello Stato a quello di uno Stato non comunitario. Tale fattispeciedovrebbe configurare comunque cessione non imponibile all’impostaai sensi dell’art. 15, numero 1, della Sesta Direttiva. In talsenso, invero, appare l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria(46). Una volta configurate come cessioni all’esportazione, le operazioniin parola sarebbero da computare, per i soggetti abilitati ad effettuareacquisti senza pagamento dell’iva ai sensi della disposizionedi cui alla lett. c) del 1 o comma dell’art. 8 del d.p.r. n. 633 del 1972,sia ai fini della verifica del relativo status che ai fini della formazionedel plafond dagli stessi spendibile. Più in generale, peraltro, sarebbe(45) Tale previsione, con riferimento ai servizi di cui alla lett. e) del precedentepar. 2 del medesimo art. 9, consente agli Stati membri di considerare «illuogo di prestazione di servizi situato all’interno del paese a norma del presentearticolo come se fosse situato al di fuori della Comunità quando l’effettiva utilizzazionee l’effettivo impiego hanno luogo al di fuori della Comunità».(46) Segnatamente, la citata circ. n. 79/D del 2004 dell’Agenzia delle Dogane,segnatamente al paragrafo «Esportazioni».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!