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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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80 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAche assumerebbe nel caso di specie una valenza puramente formale,attesa la non applicazione dell’imposta alle operazioni di importazionemedesime.6.1. – Le esportazioni e le operazioni con Stati non comunitariPer effetto dell’inserimento delle nuove lett. d) ede) nel par. 1dell’art. 8 della Sesta Direttiva, le cessioni di gas mediante la rete didistribuzione di gas naturale e di energia elettrica nei confronti di«soggetti passivi-rivenditori» stabiliti fuori dal territorio italiano odiconsumatori esteri dovrebbero essere qualificate operazioni fuori delcampo di applicazione dell’iva in Italia a prescindere dalla residenzadel fornitore o della destinazione dei beni stessi. Di conseguenza, alcontrario di quanto richiesto dall’art. 15 della Sesta Direttiva per lecessioni all’esportazione,nessun altra prova – diversa da quella delluogo di stabilimento del cliente o di consumo da parte dello stesso –sembra poter essere richiesta ai fini iva ai fornitori ai fini di giustificarela non applicazione dell’iva per le cessioni che risultino fuori dall’ambitoimpositivo in base alle nuove lett. d) ede) del par. 1 dell’art.8 (43). Al riguardo, è auspicabile che il legislatore (44) – pervenga aconclusioni similari a quelle appena sopra esposte anche in merito aicasi di cessioni di energia o gas eseguite mediante trasporto o consegnadi beni nel territorio della Città del Vaticano o di San Marino (invia esemplificativa, per cessioni nei confronti di «soggetti passivi-rivenditori»ivi stabiliti o di beni ivi consumati). Deve poi notarsi comenormative di Stati non comunitari che, diversamente dalle previsionidella Nuova Direttiva, tengano conto di criteri di individuazione delluogo di effettuazione, per così dire, «tradizionali», possano evidentementecondurre a casi di sostanziale doppia imposizione Ciò, a mero(43) Ben Terra - Julie Kajus, A guide to the European VAT Directives,EBFD, par. 13.2, 563, Article 8 (1)(d) provides the following ... From this provisionit follows that when an EU generator sells electricity to a customer outsidethe EU, the place of supply is outside the Community. This transaction is notsubject to taxation in the EU. However, a subsequent sale to another trader establishedin the EU will be subject to VAT in the Member State where the buyeris registered. For this transaction, in contrast with an export under Article 15 ofthe Sixth VAT Directive, no additional conditions other than proof that the buyerhas established his business outside the EU can be requested. For these cases,the same elements accepted by the national administrations to prove that a servicementioned in Article 9.2.e. takes place outside the Community, should be sufficient.The same reasoning applies to supplies that are taxable in another MemberState.(44) L’Agenzia delle Dogane, nella citata circ. n. 79/D del 2004, ha rilevatoche, per i beni di cui trattasi, la cessione all’esportazione ai sensi dell’art. 8 deld.p.r. n. 633 del 1972 può ricorrere nel caso in cui l’operazione sia posta in essereda cedente nazionale.

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