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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 796. – Importazioni ed esportazioniPer effetto dell’inserimento della nuova lett. k) nel par. 1 dell’art.14 della Sesta Direttiva, si prevede che gli Stati membri esentino, allecondizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazionedelle esenzioni e per prevenire ogni possibile frode, evasioneed abuso, «le importazioni di gas mediante la rete di distribuzione digas naturale nonché di energia elettrica». Al riguardo è da notare chel’esenzione delle importazioni di cui alla nuova lett. k) appena menzionata,stando a quanto precisato dal sesto considerando della NuovaDirettiva, è stata introdotta «al fine di evitare la doppia imposizione».Infatti, sulla base delle disposizioni della Nuova Direttiva, ben può accadereche in relazione all’acquisto – per effetto del quale l’importazioneè posta in essere – trovino applicazione nello Stato membro incui il gas e l’energia elettrica sono introdotti o in altro Stato membrole regole di territorialità di cui alle nuove lett. d) ede) del par. 1 dell’art.8 della Sesta Direttiva nel caso in cui, rispettivamente, il «soggettopassivo-rivenditore» sia un cliente stabilito nella Comunità o lerelative quantità siano nella stessa effettivamente consumate ed usateda parte del cliente finale (41) L’esigenza di evitare la doppia imposizionetrae quindi evidentemente origine dai principi a fondamento dellaNuova Direttiva, primo fra tutti quello che opportunamente prendeatto della difficile – se non impossibile – rintracciabilità dei flussi fisicirelativi al gas e all’energia elettrica, nonché quello che mira allasemplificazione e modernizzazione del sistema dell’imposta sul valoreaggiunto. Tali principi, infatti, vogliono chiaramente prescindere dallaprovenienza comunitaria o meno dell’energia elettrica e del gas o dalluogo in cui gli stessi sono collocati, prevedendo che, nella fase precedenteal consumo, l’imposizione avvenga in funzione del luogo in cuiil cliente ha fissato la sede della propria attività economica e, quindi,che le relative cessioni siano da assoggettare ad iva in uno degli Statimembri ogni qualvolta il cliente sia ivi stabilito. In tale ottica, la scelta,da parte dello stesso legislatore comunitario, del regime di «esenzione»per le importazioni di cui trattasi, piuttosto che di quello, almenoa nostra opinione, più proprio di «esclusione» da imposta (42),sembra porsi in contrasto con gli scopi fondamentali perseguiti dellaNuova Direttiva, considerato che il regime prescelto non esclude l’obbligoda parte degli operatori di continuare a porre in essere un adempimento,quale quello di presentazione della dichiarazione doganale,(41) In tale caso, ne deriverebbe in particolare la conseguenza che il predettoacquisto ben potrebbe essere assoggettato all’imposta nello Stato membro incui lo stesso cessionario è stabilito ai fini iva mediante il meccanismo del reversecharge oppure mediante addebito di iva locale da parte del relativo cedente.(42) Nel senso della permanenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazionedoganale cfr. la citata circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 79/D del 23dicembre 2004.

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