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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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78 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAmente collegati che per il settore del gas possono essere la modulazione,lo stoccaggio nonché la rigassificazione del gas liquido in quantosono tutte operazioni direttamente collegate alle reti di distribuzione,mentre per l’energia elettrica i servizi interessati possono essere quellirelativi agli impianti di trasformazione per aumentare o per ridurre latensione ai fini della trasmissione.Tali servizi sono soggetti a tassazione nello Stato in cui è domiciliato,residente o abbia la stabile organizzazione il committente delservizio, pertanto si considerano effettuati in Italia se il cliente è residentein Italia senza avere domicilio all’estero ovvero vi è domiciliatoo risulta committente una stabile organizzazione in Italia di un soggettonon residente.Per i servizi di trasporto dei prodotti energetici e per quelli strettamenteconnessi è stata introdotta la regola del domicilio del committente.Pertanto se tali servizi vengono resi ad un committente italianosono soggetti ad iva in Italia a meno che non siano utilizzati al di fuoridel territorio comunitario.Se invece sono resi ad un operatore comunitario, soggetto passivodi imposta nel suo paese, le prestazioni sono sempre escluse da iva inItalia.Allo stesso modo sono sempre escluse da iva in Italia le prestazionirese ad un committente extracomunitario a prescindere dal loroutilizzo.Quest’ultimo punto è in contrasto con quanto prevedeva la Circolare54/E/2004 in forza della quale i servizi di trasporto dei prodottienergetici e le prestazioni strettamente connesse rese a soggettiextracomunitari erano soggette ad iva se utilizzate nel territorio italiano.Il chiarimento ministeriale citato, infatti, si limitava ad interpretarela direttiva comunitaria, mentre, invece, determinare la territorialità diuna prestazione di servizio sulla base della «regola dell’utilizzo» è unascelta facoltativa e discrezionale del legislatore italiano che, con ild.lgs. n. 294 del 2005, ha escluso la rilevanza del criterio dell’utilizzoper determinare l’applicabilità dell’imposta, dando esclusivamente rilievoal luogo di residenza del committente.Comunque, l’art. 2 del d.lgs. n. 294 del 2005 prevede che «restanofermi i comportamenti assunti dal contribuente in conformità alladirettiva 2003/92/CE anteriormente alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo» facendo salvi i comportamenti di coloroche si sono adeguati alle disposizioni della norma comunitaria e all’interpretazionedata dall’Amministrazione finanziaria.prio dalla consapevolezza della inafferrabilità del luogo in cui il bene ed i relativiservizi sono utilizzati

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