11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PARTE PRIMA 75vamente per individuare il luogo in cui un’operazione si considera effettuataai fini dell’iva ai sensi delle nuove lett. d) ede) dell’art. 8 piùvolte citate. Una volta verificata la ricorrenza del presupposto territorialenel suddetto Stato, occorre poi individuare il soggetto debitoredell’imposta in virtù dei criteri sopra menzionati di cui alle nuove lett.a) ef) dell’art. 21 in esame.Ciò posto, agli effetti dell’applicazione della lett. f) del par. 1 dell’art.21 appena menzionata e ai fini della verifica della sussistenzadella condizione sopra descritta al punto n. 1, il concetto di «clientedestinatario della cessione» deve intendersi ricomprendere anche quellodi «centro di attività stabile del cliente cui i beni vengono erogati»,nel senso che tale espressione riveste ai fini della lett. d) e del secondoperiodo della lett. e) del par. 1 dell’art. 8 più volte richiamati.Ne consegue che, nella ricostruzione sopra delineata, ove l’operazionesi consideri effettuata, sulla base della «regola del Paese delcliente», in Italia, quale Stato in cui si trova il centro di attività stabiledel cliente, il debitore dell’imposta coinciderà con il soggetto acquirente(tramite il suddetto centro di attività stabile), purché risulti soddisfattaanche la condizione sopra descritta nel punto n. 2 del presenteparagrafo. In caso contrario, il cedente sarà comunque tenuto ad emetterefattura con addebito di iva italiana (38).Un’ultima notazione deve infine operarsi, in merito all’individuazionedel debitore dell’imposta, con riferimento all’ipotesi in cui lacessione di gas o di energia si consideri effettuata in Italia, ma né ilcedente né il cessionario abbiano un centro di attività stabile in Italia,come a titolo esemplificativo potrebbe avvenire nel caso di energiaelettrica ceduta da un soggetto passivo estero, non stabilito nel territoriodello Stato, ad un soggetto passivo estero, che non sia «soggettopassivo-rivenditore» e che pure non sia stabilito in detto territorio, destinataad essere utilizzata da un ufficio di rappresentanza in Italia delcessionario estero.Per tale operazione, che si considera effettuata in Italia in forzadella disposizione di cui alla lett. e) del par. 1 dell’art. 8 della SestaDirettiva, in base a quanto disposto dalla lett. f) del successivo art. 21il debitore dell’imposta dovrebbe a rigore essere individuato in ogni(38) Al riguardo, si tenga presente che, come già rilevato, alla luce del tenoreletterale della previsione comunitaria di cui alla nuova lett. f) dell’art. 21 sopracitata, l’obbligo del reverse charge in capo al cessionario identificato agli effettidell’iva nel Paese in cui l’operazione si considera effettuata sorge nei solicasi in cui la cessione sia posta in essere da un fornitore «non stabilito» nel territoriodi detto Paese, sembrando trovare per contro sempre applicazione la precedentelett. a) del medesimo par. 1 dell’art. 21 laddove lo «stabilimento» nel territoriodello Stato esista, senza che a tale scopo appaia rilevare, nel caso di cedenteestero con stabile organizzazione nel predetto Stato, l’intervento «materiale» dellastabile organizzazione medesima in sede di effettuazione dell’operazione di cessione,come, invece, è da attendersi sarà necessario verificare di volta in volta inItalia.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!