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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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74 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA1. il cliente destinatario della cessione è un soggetto identificatoai fini iva nel paese in cui la cessione si considera effettuata in base aicriteri di territorialità di cui alle lett. d) ede) del par. 1 dell’art. 8 dellaSesta Direttiva;2. il cedente è un soggetto passivo non stabilito nel suddetto paese.Ricorrendo tale duplice condizione, sussiste in capo al clientel’obbligo di assolvere l’imposta mediante ricorso al meccanismo delreverse charge (in Italia nella prassi usualmente noto come «autofatturazione»),con correlativa esclusione in capo al cedente estero di qualunqueobbligo in termini di identificazione agli effetti dell’iva nelPaese in cui la cessione si considera territorialmente rilevante – ovverodi utilizzo del numero di partita iva eventualmente allo stesso giàattribuito in detto Stato in relazione a diverse tipologie di operazioni –e di emissione di fattura con addebito di imposta locale, non esercitandodunque alcuna forza di attrazione l’eventuale partita iva del cedenteestero nello Stato in cui l’operazione si considera effettuata (c.d. reversecharge obbligatorio).Ove, al contrario, le due condizioni delineate ai precedenti puntin.1en.2nonsiano congiuntamente verificate, in base a quanto dispostodalla citata lett. a) del par. 1 dell’art. 21 della Sesta Direttiva,sarà, come di regola, il cedente ad acquisire la qualifica di debitoredell’imposta e a dover, comunque, provvedere all’emissione di fatturanei confronti del cliente con addebito dell’iva del Paese in cui l’operazionesi considera effettuata, essendo quindi preclusa in ogni caso laprocedura di reverse charge.Si consideri, a mero titolo esemplificativo, il caso di cessioni daparte di società francese per il consumo in Italia di clienti privati italiani,in quanto tali non identificati ai fini iva in Italia. In tale situazione,la condizione n. 1 non risulta soddisfatta e tornerà pertanto applicabilela regola base di cui alla lett. a) del par. 1 del predetto art. 21,in base alla quale il cedente francese dovrà identificarsi ai fini iva inItalia e quindi procedere ad emettere fattura con addebito di iva italiananei confronti dei propri clienti italiani.Nel caso, invece, di cessioni poste in essere da una società tedesca– tramite un centro di attività stabile in Italia – per il consumo aifini industriali in Italia di propri clienti finali italiani, la condizione n.2 non risulta soddisfatta. In tale circostanza, di nuovo, dovrebbe tornareapplicabile la regola base di cui alla lett. a) del par. 1 del predettoart. 21, in base alla quale la società tedesca, tramite il proprio centrodi attività stabile in Italia, sarebbe tenuta in ogni caso ad emettere fatturacon iva italiana nei confronti dei propri clienti, anche se gli stessisiano identificati ai fini iva in Italia, essendo in ogni caso preclusa laprocedura c.d. di reverse charge.Per quanto concerne il caso di cessionario estero con stabile organizzazionein Italia, è, per completezza, da evidenziare che l’eventualeesistenza in uno Stato membro di un «centro di attività stabile delcliente cui i beni vengono erogati» assume specifica rilevanza esclusi-

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