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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 73tenga conto della definizione di «soggetto passivo-rivenditore» contenutanella medesima lett. d).4.4. – Adempimenti ed obblighi dei contribuentiCoerentemente con le nuove regole in materia di territorialità, laNuova Direttiva ha modificato anche le regole relative alla determinazionedel soggetto debitore di imposta per le cessioni di gas e di energiaelettrica.Al riguardo, occorre fare riferimento al combinato disposto delledue previsioni di cui alle nuove lett. a)(35) e f) (36) del paragrafo 1dell’art. 21 della Sesta Direttiva.È, al riguardo, anzitutto da rilevare che la verifica del presuppostodi territorialità agli effetti dell’iva di una data operazione va condottain un momento logicamente anteriore rispetto all’individuazione deldebitore dell’imposta.Ne consegue che, per quanto specificamente attiene alle cessionidi gas mediante reti di distribuzione del gas naturale e di energia elettricadi cui trattasi, occorre, in primo luogo, verificare il Paese nelquale l’operazione di cessione si considera effettuata avvalendosi deicriteri previsti dalle nuove lett. d) ede) del paragrafo 1 dell’art. 8, e,solo in un secondo momento, occorre procedere all’individuazione delsoggetto dal quale l’imposta è dovuta nel predetto Paese sulla base deicriteri previsti dalle nuove lett. a) ef) del par. 1 dell’art. 21 della SestaDirettiva (37).Ciò premesso, alla luce delle disposizioni comunitarie sopra riportate,il debitore dell’imposta per le cessioni di gas mediante reti di distribuzionedel gas naturale e di energia elettrica è da individuare innanzituttonel cliente – operando la lett. a) sopra citata solo in via residuale,laddove non trovi applicazione la successiva lett. f) – qualoranel caso concreto ricorra la seguente duplice condizione:(35) Testualmente «Dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni ouna prestazione di sevizi imponibile diversa da quella di cui alle lettere b, c ed f.Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da unsoggetto passivo stabilito nel paese gli stati membri possono alle condizioni daesse stabilite provvedere che il debitore dell’imposta è il destinatario della cessionedei beni o della prestazione dei servizi imponibile».(36) «Dalle persone identificate ai fini dell’iva nel territorio del paese e chesono destinatarie delle cessioni di beni disciplinate dall’art. 8, par. 1, lett. d ed ese queste sono effettuare da un soggetto non stabilito nel paese».(37) Tali disposizioni rispettivamente stabiliscono che l’imposta è dovuta,a) dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di serviziimponibile, diversa da quelle di cui alle lett. b), c) ef)»; «f) dalle personeidentificate ai fini dell’iva nel territorio del paese e che sono destinatarie dellecessioni di beni disciplinate dall’art. 8, par. 1, lett. d) oe), se queste sono effettuateda un soggetto passivo non stabilito nel paese.

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