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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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72 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAvo-rivenditore» con sede legale in Francia e stabile organizzazione inItalia e alla conseguente necessità di verificare se, in tale ipotesi, lastabile organizzazione italiana possa considerarsi o meno, ai fini dell’applicazionedella lettera d) del paragrafo 1 dell’art. 8 della Sesta Direttiva,quale «centro di attività stabile cui i beni vengono erogati».È evidente, infatti, come la questione si presenti di indubbio rilievo,tenuto conto che l’eventuale esito positivo di tale verifica comporterebbel’attrazione dell’operazione all’ambito di applicazione dell’ivaitaliana (32).In caso contrario, si produrrebbe l’effetto opposto, dal momentoche l’operazione sarebbe considerata esclusa dall’ambito di applicazionedell’iva italiana in quanto territorialmente rilevante in Francia, ovel’acquirente ha fissato la sede della propria attività economica.A questo proposito, si rivela senz’altro auspicabile l’adozione daparte delle competenti Autorità dei vari Stati membri di criteri interpretativiuniformi – anche tenuto conto della nota e più generale problematicarelativa alla eventuale forza di attrazione della stabile organizzazione– affinché si pervenga, ai fini dell’applicazione della piùvolte richiamata lett. d) del paragrafo 1 dell’art. 8, ad un’univoca individuazionedel presupposto territoriale agli effetti dell’iva, in particolarealla precisa determinazione dei casi in presenza dei quali il «centrodi attività stabile», piuttosto che la casa madre, debbano di volta involta ritenersi intervenire in una data operazione.A questo scopo, di nuovo sulla base della locuzione «centro di attivitàstabile cui i beni vengono erogati» utilizzata dalla previsione incommento, in dottrina è stato osservato (33) che la misura di tale interventonon possa che essere valutata sulla base del criterio sostanzialedella «materiale effettuazione» dell’operazione di acquisto per il tramitedel centro di attività stabile, anziché sulla base di criteri più squisitamenteformali (quali, in via esemplificativa, la stipulazione delcontratto ad opera della casa madre o del centro di attività stabile,l’effettuazione dei pagamenti da parte dell’una o dell’altro, l’emissionedi fattura all’una o all’altro) (34).In tale ottica, in una prospettiva più concretamente applicativa,parrebbe, di regola, corretto ritenere che il «centro di attività stabilecui i beni vengono erogati», al quale opera espresso riferimento la lett.d) più volte menzionata, non possa essere altro che quello che «rivende»l’energia elettrica acquistata (ovvero quello che pone in esserel’operazione di cessione corrispondente al precedente acquisto), ove si(32) In capo al cliente sorgerebbe di conseguenza l’obbligo se identificatoagli effetti dell’iva in Francia di assolvere l’imposta mediante reverse charge.(33) Maspes - Di Salvo, Le cessioni e le importazioni di gas e di energiaelettrica, inTributi on line, luglio, 2005.(34) In tale senso appare essere l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria,ancorché esplicitato in relazione a fattispecie non del tutto coincidenti: siveda la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 9 gennaio 2002, n. 4/E.

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