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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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70 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAPertanto, in sede di ulteriore chiarimento amministrativo, la precisaindividuazione dei parametri sulla base dei quali circoscrivere iconfini della nozione di «soggetto passivo-rivenditore» si rivela comunqueopportuna, con riferimento segnatamente all’acquisto da partedi un «soggetto passivo-rivenditore» di un quantitativo trascurabile diprodotti consumati ed utilizzati in proprio (28).Si pensi al caso in cui una società residente in Italia provveda all’acquistodi energia elettrica per il consumo di un suo ufficio di rappresentanzain Gran Bretagna, ufficio che non integra di per sé il concettodi centro di attività stabile rilevante agli effetti dell’iva.Orbene, con riferimento a tale caso, appare corretto, attesa l’evidentetrascurabilità del consumo dell’energia elettrica destinata al proprioufficio di rappresentanza in Inghilterra, ritenere applicabile la «regoladel Paese del cliente», anziché quella «del Paese del consumo» –e quindi ritenere che l’operazione dell’esempio proposto rientri nelcampo di applicazione dell’iva italiana anziché in quello di applicazionedell’iva inglese – qualora la società acquirente sia qualificabile«soggetto passivo-rivenditore».Diversamente, qualora la società acquirente non sia qualificabilesoggetto passivo-rivenditore», troverebbe applicazione la «regola delPaese del consumo» e quindi l’operazione dell’esempio proposto rientrerebbenel campo di applicazione dell’iva inglese anziché in quellodi applicazione dell’iva italiana (29).Invero, per le cessioni nei confronti di «soggetti passivi-rivenditori»,in assenza di un centro di attività stabile, non sembra necessariodover procedere all’individuazione dell’entità «cui i beni sono erogati»,in quanto, in tale caso, in virtù della regola territoriale di cui allanuova lett. d) del par. 1 dell’art. 8 menzionato, l’operazione si consideraeffettuata semplicemente nel luogo in cui il «soggetto passivo-rivenditore»ha fissato la sede della propria attività economica(28) Appare, in particolare, opportuno che in tali sedi siano determinati icriteri sulla base dei quali procedere alla verifica della sussistenza della qualificadi «soggetto passivo-rivenditore» e alla individuazione del concetto di «principaleattività» dell’acquirente (in via meramente esemplificativa, oggetto sociale, rapportopercentuale del volume d’affari delle operazioni in questione rispetto aquello complessivo, identificazione quale cliente grossista sulla base di specialielenchi tenuti dalle Autorità regolamentari, ecc.), in special modo con riferimentoai casi in cui nella relazione contrattuale risultino coinvolti società che svolgonopiù attività o, comunque, soggetti diversi dai maggiori e più noti operatori delsettore.(29) Nel caso di specie si anticipa che la conclusione cui nel testo si è pervenutiin materia di territorialità (i.e. attrazione dell’operazione all’ambito di applicazionedell’iva italiana) comporterebbe, poi, l’obbligo per il cedente italianodi emettere fattura con addebito di iva domestica nei confronti della stabile organizzazionelocale del cliente estero, per effetto delle nuove previsioni di cui allelett. a) ef) del par. 1 dell’art. 21 della Sesta Direttiva in maggior dettaglio analizzatesuccessivamente.

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