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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 69tiva stabilisce che tali cessioni si considerano di regola effettuate nelluogo in cui il cliente usa e consuma effettivamente tali beni – normalmenteove è installato il contatore (27).Tuttavia, se la totalità o parte dei beni non è di fatto consumatadal cliente, la predetta disposizione stabilisce – in base a quella cheappare una presunzione iuris et de iure, che non ammette quindi provacontraria – che tali beni non consumati siano usati e consumati nelluogo individuato applicando gli stessi criteri previsti per determinareil luogo di effettuazione delle cessioni a «soggetto passivo-rivenditore»(ovvero i criteri fissati dalla «regola del Paese del cliente»).Ne deriva che, per le cessioni nei confronti di soggetti diversi dai«soggetti passivi-rivenditori», nel caso di consumo soltanto parziale, ibeni effettivamente consumati sono soggetti alla «regola del Paese delconsumo», mentre i beni non consumati alla «regola del Paese delcliente».In definitiva, le disposizioni comunitarie inducono a concludereche, qualora i beni non siano consumati, la «regola del Paese delcliente» trovi sempre applicazione, sia nel caso in cui il cliente possiedala qualifica di «soggetto passivo-rivenditore» che nel caso in cui sitratti di cessioni poste in essere nei confronti di soggetti diversi.Qualora, al contrario, i beni siano in tutto o in parte consumati, ibeni effettivamente consumati dovrebbero essere soggetti alla «regoladel Paese del cliente» nel solo caso in cui le quantità di gas ovvero dienergia elettrica consumate siano cedute ad un «soggetto passivo-rivenditore»per il quale il consumo in proprio di detti prodotti sia trascurabile,mentre alla «regola del Paese del consumo» nel caso in cui ibeni consumati siano ceduti a soggetti diversi da un «soggetto passivo-rivenditore»,in virtù del primo periodo della lett. e) del par. 1 dell’art.8 della Sesta Direttiva.(27) Vedasi la citata Relazione della Commissione Cee alla bozza di direttivadel 5 dicembre 2002 COM (2002) 688 definitivo - 2002/0286, in cui si legge,in particolare che «le norme proposte cercano di garantire che l’erogazione di gase di elettricità nella fase finale, ovvero soprattutto dal distributore al consumatorefinale, venga tassata nel luogo in cui avviene il consumo effettivo. Ciò risulta necessarioperché il consumo di energia non si svolge sempre nel luogo in cui ilconsumatore finale ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, mentre l’obiettivodel regime iva è di far sì che le imposte vengano versate allo Stato membroin cui ha luogo il consumo finale. In <strong>pratica</strong>, il luogo d’uso e consumo sarà illuogo in cui il gas e l’elettricità sono misurati mediante contatori, il quale coincidespesso con il luogo in cui il consumatore finale è domiciliato o residente». Vedasianche il quarto considerando della Nuova Direttiva, in cui si legge che «lacessione di elettricità e gas nella fase finale, dal commerciante e distributore alconsumatore finale, andrebbe tassata nel luogo in cui l’acquirente effettivamenteusa e consuma i beni, in modo da garantire che l’imposizione abbia luogo nelpaese in cui avviene il consumo reale. Di norma si tratta del luogo in cui è situatoil contatore del cliente». Si conforma a tale impostazione anche l’Agenzia delleentrate, nella citata circ. n. 54/E del 2004.

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