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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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68 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA3. ovvero ancora, in mancanza dei primi due, del Paese in cui ilcliente ha un indirizzo permanente o risiede abitualmente.A tale proposito – nel rilevare, per inciso, che, mentre i criteri dicuiainn.1e2simuovono su piani di pari grado e sono caratterizzatida un rapporto di alternatività, il criterio di cui al n. 3 è destinato adoperare in una posizione di dipendenza logica dagli altri, intervenendo,in via meramente residuale, nei soli casi in cui la territorialità dellacessione non possa essere determinata in ragione né del primo né delsecondo parametro preme innanzitutto evidenziare che, sulla base deldisposto della lett. d) più volte richiamata, nessuna rilevanza, ai finidella territorialità della cessione, deve attribuirsi al luogo in cui il fornitore,comunitario o meno, sia stabilito o identificato ai fini iva, cosìcome al luogo in cui i beni siano collocati o a partire dal quale sianotrasportati. Deve del pari osservarsi che la verifica del luogo nel qualesi considera effettuata ai fini iva una cessione nei confronti di un«soggetto passivo-rivenditore» – soggetto passivo nel paese in cui lostesso ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituitoun centro di attività stabile cui i beni vengono erogati – va condottaprescindendo dall’eventuale identificazione agli effetti dell’iva dellostesso cliente in uno degli altri Stati membri. Si pensi invero al casodi una cessione di gas mediante rete di distribuzione del gas naturale odi energia elettrica posta in essere da un operatore residente in unoStato membro (in via esemplificativa, Francia) nei confronti di un«soggetto passivo-rivenditore» che ha fissato la sede della propria attivitàin altro Paese della Comunità (in via esemplificativa, Italia): aprescindere dalla eventuale identificazione agli effetti dell’iva delcliente nel primo Paese, la cessione deve in ogni caso considerarsi effettuataai fini iva nel Paese in cui quest’ultimo è stabilito (l’Italia,nell’esempio proposto). Similmente, nell’ipotesi in cui la cessione siaposta in essere da un operatore residente in uno Stato membro neiconfronti di un «soggetto passivo-rivenditore» stabilito in uno Statonon comunitario, l’applicabilità della previsione in commento dovrebbein ogni caso comportare per il fornitore l’irrilevanza della cessionemedesima agli effetti dell’iva anche se il cliente è identificato agli effettidell’iva nello Stato membro del fornitore.4.2. – Cessioni effettuate a soggetti diversiPer le cessioni nei confronti di soggetti diversi dai «soggetti passivi-rivenditori»,la nuova lett. e) del par. 1 dell’art. 8 della Sesta Direthain passato (peraltro in precedenti piuttosto risalenti) ritenuto sostanzialmentecoincidenti i due concetti di «centro di attività stabile» e «stabile organizzazione»agli effetti dell’imposizione sul reddito: si veda tra le altre, le risoluzioni del Ministerodelle Finanze 20 giugno 1987, n. 343504, e 7 dicembre 1991, n. 501504,in bancadati Fiscovideo.

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