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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 67scurabile», definizione trasfusa integralmente nell’art. 1, 3 o comma,lett. a) del d.lgs. 15 dicembre 2005, n. 294Per individuare la sussistenza o meno di tale qualità la crcolareministeriale n. 54/E/2004, esplicativa della Direttiva n. 2003/92/CE, haprecisato, da un punto di vista operativo, che non è necessario avereriguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto interessato,masi deve esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singoliacquisti di gas e di energia elettrica effettuati.Inoltre, il chiarimento ministeriale citato ha ulteriormente evidenziatoche la qualifica di «soggetto rivenditore» non viene meno per ilfatto che una parte del prodotto acquistato possa essere destinato asoddisfare determinati bisogni del soggetto stesso, ovviamente nell’eserciziodella sua attività economica, a condizione che tale uso econsumo sia di trascurabile entità.Per le cessioni nei confronti di tali soggetti, la scelta operata dallegislatore comunitario è quella di attribuire esclusiva e assoluta rilevanza– ai fini dell’individuazione del luogo di effettuazione dell’operazione– al luogo dello stabilimento del cliente (di seguito, anche «regoladel Paese del cliente»). Tale ultimo luogo va, infatti, determinatoin ragione:1. dello Stato in cui risulta localizzata la sede della attività delcliente;2. ovvero di quello in cui si trova un centro di attività stabilecui (25) i beni vengono erogati (26);(25) Il termine «cui» è da intendersi «per il quale», come si evince dalla formulazionedella disposizione in commento trasfusa nella proposta COM (2004) 246definitivo del 15 aprile 2004 di Direttiva del Consiglio, relativa al sistema comuned’imposta sul valore aggiunto – «rifusione» (cui di seguito, per brevità, si farà riferimentoanche semplicemente come alla «Proposta di direttiva di rifusione»).(26) Si ricorda che la posizione interpretativa espressa dalla Corte di GiustiziaCee in ordine agli elementi sulla base dei quali va enucleata l’individuazionedella nozione di «centro di attività stabile» agli effetti dell’iva poggia sul presuppostodell’autonomia di tale nozione rispetto a quella di «stabile organizzazione»,come intesa agli effetti dell’imposizione sul reddito. Agli effetti dell’iva, in particolare,si sarebbe in presenza di una «stabile organizzazione» – rectius, diun«centro di attività stabile» – non solo ove vi sia un grado sufficiente di stabilità euna struttura organizzativa qualificata, sul piano del corredo umano e tecnico, ma,come anche sembra doversi desumere da tale orientamento giurisprudenziale,quando tale struttura sia necessaria o idonea a rendere possibile l’effettuazione inmodo autonomo di operazioni rilevanti agli effetti dell’iva. Al riguardo, vedansile sentenze della Corte di Giustizia UE: 4 luglio 1985, causa 168/84 (Berkolz); 2maggio 1996, causa C-231/1994 (Faaborg-Gelting); 20 febbraio 1997, causaC-260/95 (DFDS A/S); 17 luglio 1997, causa C-190/95 (Aro Lease BV); 7 maggio1998, causa C-390/96 (Lease Plan). In ambito domestico, la Corte di Cassazioneha espresso opinione sostanzialmente concorde nelle sentenze pronunciate dellasezione <strong>tributaria</strong> 7 marzo 2002, n. 3368, e 25 luglio 2002, n. 10925. Per completezza,va altresì ricordato che, al contrario, l’Amministrazione finanziaria italiana

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