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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 65(c.d. «Decreto Letta» (19), emanato in attuazione della Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, daultimo abrogata ed interamente sostituita dalla Direttiva 2003/55/CEdel Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa anorme comuni per il mercato interno del gas naturale – prevede unadistinzione tra rete di trasporto e rete di distribuzione, essendo la primala rete ad alta pressione che trasporta il gas dai luoghi di produzioneo di importazione, mentre la seconda quella a media/bassa pressioneche raggiunge i vari punti di consumo.In dottrina (20), peraltro, sembra pacifico che l’espressione naturalgas distribution system contenuta nella Nuova Direttiva non possaessere limitata alla rete di distribuzione del gas naturale propriamentedetta, come invece parrebbe emergere dall’utilizzo, nella versione italiana,della locuzione «reti di distribuzione del gas naturale», dovendola stessa necessariamente ricomprendere l’intero gasdotto nazionale equindi non solo la rete a media/bassa pressione che raggiunge i varipunti di consumo.Non sembra invero plausibile accedere ad altra ricostruzione esegetica,atteso che una diversa conclusione comporterebbe una non giustificatadisparità di trattamento tra le cessioni e le importazioni di gase quelle di energia elettrica.Con specifico riferimento all’energia elettrica, infatti, la NuovaDirettiva, come detto, non prevede distinzioni di sorta in merito allemodalità di trasporto di tale bene e alle diverse fasi del medesimoD’altra parte, le stesse nuove lett. d) (21) ed e) (22) del paragrafo1 dell’art. 8 della Sesta Direttiva confermano l’applicabilità delle nuoveregole alle cessioni di gas poste in essere in dipendenza di tutte lefasi della commercializzazione dello stesso e, quindi, sia se poste in(19) Zavattoni, Il decreto Letta sulla direttiva gas. Profili antitrust e commerciali,inRass. giur. Enel, 2000, 377-384.(20) Maspes - Di Salvo, Le cessioni e le importazioni di gas e di energiaelettrica, inTributi on line, luglio, 2005.(21) Testualmente «in caso di cessione di gas mediante rete di distribuzionedel gas o di energia naturale o di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditoreil luogo in cui il soggetto passivo rivenditore ha fissato la sede della propriaattività o ha costituito un centro di attività stabile in cui i beni vengono erogatiovvero in mancanza di tale sede o centro di attività stabile il luogo in cui ha l’indirizzopermanente o in cui risiede abitualmente».(22) Testualmente «Nei casi di cessione di gas mediante la rete di distribuzionedi gas naturale ovvero di energia elettrica non previsti dalla lett. d) il luogoin cui il cliente usa o consuma effettivamente tali beni o la totalità o la parte deibeni non è di fatto consumata dal cliente in questione si ritiene che tali beni nonconsumati siano stati usati o consumati nel luogo in cui il cliente ha fissato la sededella propria attività o ha un centro di attività stabile in cui i beni vengonoerogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile si ritiene che egli abbiausato o consumato i beni nel luogo in cui ha l’indirizzo permanente o in cuirisiede abitualmente».

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