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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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64 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIArialità delle cessioni di gas e di energia elettrica, resta da definire checosa si intende per «rete di distribuzione» dei prodotti energetici citati.Con riferimento all’energia elettrica, appare chiaro che, in assenzadi limitazioni espresse in ordine ai sistemi mediante i quali l’energiaelettrica viene ceduta e importata, le regole introdotte dalla Nuova Direttivatrovano applicazione per qualsiasi tipologia di cessione e di importazionedi «energia elettrica». Potendo il bene energia elettrica essereceduto, per sua stessa natura, solo mediante reti, la nuova disciplinatrova pacificamente applicazione a tutte le cessioni e importazionidi energia elettrica comunque poste in essere (15).Con riferimento al gas, le nuove regole trovano letterale applicazionealle cessioni e alle importazioni di «gas mediante la rete di distribuzionedel gas naturale» (16).Ne consegue che l’attuale disciplina della Sesta Direttiva – cheprevede l’imposizione in funzione del luogo in cui i beni sono collocatio a partire dal quale gli stessi sono trasportati – continuerà a trovareapplicazione a tutte le cessioni e le importazioni di gas che siconsiderano poste in essere mediante mezzi diversi dalla rete di distribuzione.In proposito, le cessioni e le importazioni di gas che abbiano adoggetto gas (raccolto e) trasportato mediante bombole appaiono dunquepacificamente escluse dall’ambito di applicazione delle nuove regole(17).Al contrario, più delicata è l’analisi della riconducibilità di altreoperazioni relative al gas nell’ambito applicativo delle previsioni contenutenella Nuova Direttiva.Tale analisi presuppone di chiarire quale significato debba essereattribuito alla locuzione «mediante rete di distribuzione del gas naturale»che sembra discostarsi dalla, ben più ampia, espressione utilizzatanella versione inglese della medesima Nuova Direttiva, vale a dire«through the natural gas distribution system» (18).In merito a tale problematica, può essere opportuno fare riferimentoalla normativa extra-fiscale regolante il mercato del gas.Tale normativa – contenuta nel d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164(15) Si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate 23 dicembre 2004, n.54/E.(16) Si vedano le nuove lett. d) ede) del par. 1 dell’art. 8 della Sesta Direttivanonché la nuova lett. k) del par. 1 dell’art. 14 della Sesta Direttiva.(17) Si veda il par. 3 della relazione della Commissione CEE alla bozza didirettiva del 5 dicembre 2002 COM (2002) 688 definitiva - 2002/0286 nonché lacitata risoluzione n. 54/E/2004.(18) Occorre, al riguardo, rilevare che la maggior parte delle altre versionidella Nuova Direttiva fa riferimento al termine «sistema», anziché a quello di«rete». A mero titolo esemplificativo si fa rinvio, oltre che alla versione inglese, aquelle svedese, slovena, slovacca, lituana, danese, olandese, portoghese, spagnolae greca.

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