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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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62 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAuna nuova figura contrattuale, il contratto di servizio energia definitocome «l’atto unilaterale disciplinante l’erogazione dei beni e dei servizinecessari a mantenere le condizioni di comfort degli edifici, nel rispettodelle vigenti leggi in materia dell’ambiente, provvedendo nelcontempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzodell’energia» (10).La nuova figura contrattuale tratteggiata dal legislatore pare debbainquadrarsi nello schema della somministrazione, contratto che, secondola dottrina più autorevole, può avere ad oggetto sia la fornitura periodicao continuativa di beni, il metano per la produzione del calore,nonché l’erogazione dei sevizi per la manutenzione degli impianti.Qualora, invece, si ritenesse che la somministrazione abbia ad oggettosolo beni e non servizi, la figura contrattuale in esame dovrebbeessere inquadrata nello schema dell’appalto di servizi (11).A tale proposito, la Cassazione,si è espressa affermando che ricorrela figura della somministrazione tutte le volte in cui le prestazionidi lavoro siano da considerare strumentali all’attività di fornitura anchese non vi è dubbio che nello schema del contratto in esame la manutenzioneperiodica degli impianti serve a garantire prestazioni ottimalidelle materie prime impiegate (12).Si può, quindi, concludere che la disciplina del contratto in commentopossa rinvenirsi negli artt. 1559 e ss. c.c. (13) anche se, in talunicasi, ove compatibili potranno essere applicate anche le regole chedisciplinano il contratto di appalto.fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell’art. 4, 4 o comma,della l. 9 gennaio 1991, n. 20 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 ottobre1993.(10) Cerioni, Brevi considerazioni sul trattamento fiscale del contratto disevizio energia, inBoll. trib., 2005, 1597; Cerioni, L’accisa sul gas metano e ilcontratto di servizio energia, retro, 2005, I, 704-724 e in particolare 721.(11) Rescigno, Appalto, inEnc. giur. Treccani, volume secondo; Capozzi,Dei singoli contratti, Giuffrè, Milano, 1988, 271 e ss.; Gazzoni, Manuale di dirittoprivato, Esi, Napoli, 2004, 1129.(12) Si veda la sentenza della Cass., 27 agosto 2003, n. 12576 la quale testualmenteafferma che «ai fini della differenziazione tra il contratto di appalto edi somministrazione rilevante rispetto all’azione volta al riconoscimento della responsabilitàsolidale ex art. 3, l. n. 1369 del 1960, essendo le conseguenze previsteda detto articolo circoscritte al solo contratto di appalto il criterio distintivo daadottare si fonda su un principio secondo cui nel caso di prestazione continuativadi sevizi anziché di cose si ha contratto di appalto invece si ha somministrazionenel caso in cui la cosa da somministrare in via continuativa sia prodotta dal somministranteinoltre quando l’attività di fare è strumentale rispetto all’erogazione sirientra nell’ambito della somministrazione se invece è prevalente il lavoro prestatosi ha appalto». Tali considerazioni riprendono quanto espresso da Cottino, Delcontratto estimatorio. Della somministrazione, in Scialoja - Branca, Commentarioal codice civile, Zanichelli, Bologna, 1970, 219 e ss.(13) Rescigno (a cura di), Codice Civile, 6 a ed., tomo primo, Giuffrè, Milano,2006, 2062 e ss.

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