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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 61di cessione del bene quello in cui il bene si trova al momento inizialedella spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.Tuttavia, poiché l’elettricità ed il gas sono fisicamente difficili darintracciare, risulta particolarmente complesso determinare il luogo dicessione secondo le norme attuali; di conseguenza, per realizzare unvero mercato interno dell’energia elettrica e del gas, il luogo di cessionedel gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonché dell’energiaelettrica, prima che i beni raggiungano la fase finale del consumo,dovrebbe essere il luogo in cui il cliente ha fissato la sede dellapropria attività.Pertanto, la cessione di elettricità e di gas nella fase finale, dalcommerciante e distributore al consumatore, andrebbe tassata nel luogoin cui il consumatore effettivamente usa e consuma i beni, garantendo,così, che l’imposizione abbia luogo nel Paese in cui avviene ilconsumo reale ossia dove, di norma, è situato il contatore del cliente,customer’s meter is located, nel testo in lingua inglese della direttiva.Nei «considerando» della Direttiva n. 2003/92/CE, inoltre, al n. 7,il legislatore comunitario evidenzia che le modifiche apportate allenorme relative al luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzionedel gas nonché dell’elettricità dovrebbero essere abbinate adun meccanismo obbligatorio di inversione contabile allorché il clienteè una persona identificata ai fini iva.Oltre alle modifiche del regime di territorialità delle cessioni dienergia elettrica e di gas, la Direttiva n. 2003/92/CE, al punto 5 dei«considerando» ravvisa anche la necessità di procedere ad una armonizzazionedelle norme che disciplinano il luogo di prestazione deiservizi di trasmissione e di trasporto dei prodotti energetici citati, al finedi evitare fenomeni o di doppia o di mancata imposizione. Per realizzareciò, l’accesso alle reti di distribuzione e il relativo uso nonchéla fornitura di altri servizi direttamente collegati andrebbero aggiuntiall’elenco dei casi particolari di cui all’art. 9, par. 2, lett. e) della Direttivan. 77/388/CEE.2. – Le cessioni di gas e di energia nel sistema ivaLe erogazioni periodiche o continuative di gas ed energia elettricasono riconducibili dalla dottrina civilistica dominante (8) al contrattodi somministrazione definito dall’art. 1559 c.c. come il «contratto conil quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire,a favore dell’altra,prestazioni periodiche o continuative di cose»,anche se l’art. 1, lett. p, del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (9) introduce(8) Galgano, <strong>Diritto</strong> Privato, Cedam, Padova, 514 e ss.(9) D.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 – Regolamento recante norme per la progettazione,l’installazione e la manutenzione degli impianti tecnici degli edifici ai

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