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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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60 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAl’imposta sul valore aggiunto della territorialità dei servizi connessi allecessioni dei prodotti energetici.Tali modifiche normative, nelle intenzioni del legislatore comunitario,hanno lo scopo di agevolare la liberalizzazione del mercato energeticoe di semplificare le modalità di tassazione in considerazione delfatto che i flussi dei due beni citati, in modo particolare l’energia elettrica,sono fisicamente di difficile individuazione e non sempre coincidonocon il rapporto contrattuale tra venditore ed acquirente, aumentando,così, il rischio o di doppia o di mancata imposizione infatti comeè riconosciuto anche nella relazione che accompagna la propostadi direttiva del Consiglio COM (2002) del 5 dicembre 2002 nella qualeè detto che «se un produttore dell’Europa settentrionale vende elettricitàad un consumatore dell’Europa meridionale ciò non significache gli elettroni vengano effettivamente trasportati da nord a sud in<strong>pratica</strong> considerate le caratteristiche dell’elettricità è quasi impossibileseguire fisicamente i suoi flussi».Su queste premesse, per semplificare il metodo di tassazione deibeni in discorso, il legislatore comunitario ha deciso di rivedere lepreesistenti regole sul luogo di cessione ai fini iva dei prodotti energetici.Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’energia elettricaed il gas naturale erano considerati, nel contesto della Direttiva n.77/388/CEE delle norme nazionali, beni e pertanto il loro luogo dicessione per le transazioni transfrontaliere andava determinato ai sensidell’art. 8 della Direttiva n. 77/388/CEE il quale considera come luogogenerale e con destinatari espressamente individuati venivano notificate direttamenteagli Stati producendo i loro effetti obbligatori a partire dalla data della loronotificazione. Oggi l’art. 254 del Trattato di Maastricht impone invece a confermadel più marcato carattere normativo gradualmente acquisito dalle direttive lapubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee delle direttiveadottate secondo le procedure di codecisione e di quelle indirizzate a tutti gli Statimembri; in questi casi come avviene per i regolamenti la direttiva entra in vigorealla data in essa stabilita ovvero in mancanza il ventesimo giorno successivoalla pubblicazione.(5) Circ. 23 dicembre 2004, n. 54 – Agenzia delle entrate - Direzione centraleNormativa e contenzioso, in bancadati Fiscovideo.(6) Circolare 23 dicembre 2004, n. 79/D – Agenzia delle Dogane - AreaGestione Tributi e rapporti con gli utenti – in bancadati Fiscovideo.(7) La circ. n. 54/E emanata dall’Agenzia delle entrate e la circ. n. 79/D dipari data emanata dall’Agenzia delle Dogane ribadiscono l’avviso secondo cui tenutoconto comunque che le norme contenute nella Direttiva lasciano poco spazioalla discrezionalità applicativa degli stati membri nelle more dell’emanazione diun apposito atto formale di recepimento della medesima nell’ordinamento giuridiconazionale al fine di regolamentare le operazioni di importazione e di esportazionedei prodotti di specie e per rispondere alle richieste di chiarimenti in materiaformulate da soggetti che operano in tali particolari settori si ritiene necessariofornire le seguenti indicazioni ed istruzioni alle quali a partire dal 1 gennaio 2005gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi.

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