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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 59del 27 gennaio 2006, contiene una novità rispetto a quanto evidenziatonella prassi ministeriale citata per quanto riguarda il regime ai fini deltoche nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva e la scadenzadel termine per l’attuazione della stessa sullo Stato grava comunque un obbligo distandstill cioè un obbligo di buona fede che impedisce di adottare prescrizioni ingrado di compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva. Deve peraltrorilevarsi che anche se nell’impostazione dl Trattato la distinzione tra regolamentocomunitario come norma precettiva e direttiva comunitaria come normaprogrammatica rimane ferma, nella giurisprudenza della Corte di giustizia la stessadistinzione è andata progressivamente sfumando. Già con la sentenza 17 dicembre1970 la Corte ha elaborato la tesi dell’efficacia diretta della direttiva neiconfronti dei singoli: in base a tale giurisprudenza consolidatasi negli anni con ilprogressivo avvallo dei giudici nazionali anche le direttive possono avere in talunicasi efficacia obbligatoria ed immediata ed essere immediatamente applicabilinegli ordinamenti degli Stati membri senza necessità di norme di recepimento.Ciò avviene quando la direttiva impone agli Stati destinatari solo obblighi negativiad esempio quando in materia <strong>tributaria</strong> dispone l’esenzione d’imposta di determinatipresupposti sia quando essa pone obblighi così precisi ed incondizionatida escludere qualsiasi discrezionalità degli Stati in ordine alla sua attuazione e siainutilmente decorso il termine entro il quale i singoli Stati avrebbero dovuto attuarla.In presenza di direttive del genere gli individui acquistano diritti che i giudicinazionali sono tenuti a tutelare anche in caso di difformità della direttiva rispettoalla norma interna; e gli Stati non possono opporsi invocando norme nazionalicontrarie al diritto comunitario perché ciò equivarrebbe a invocare la violazioneda parte dello Stato degli obblighi imposti dalla direttiva comunitaria. È benecomunque precisare che l’efficacia diretta della direttiva riguarda solo i rapportiverticali tra cittadini e Stato non anche quelli orizzontali cioè quelli deicittadini tra di loro questo perché in base all’art. 249 del Trattato la direttiva vincolasolo lo Stato o gli stati membri cui è rivolta e in assenza di misure di attuazionenon può creare obblighi e dunque non può essere fatta valere nei confrontidel singolo. L’efficacia diretta e verticale della direttiva è inoltre verticale e unilateralenel senso che al singolo che fa valere il proprio diritto lo Stato non puòopporre la mancata trasposizione della direttiva derivante da un suo inadempimentodall’altro lato lo Stato non può far valere nei confronti del singolo un obbligodel singolo sancito dalla direttiva non trasposta poiché la direttiva per suanatura non può imporre obblighi in capo ai singoli. Sotto il profilo teorica l’affermazionedell’efficacia obbligatoria ed immediata delle direttive è stata giustificatada un lato ricorrendo alla dottrina dell’effetto utile delle direttive e delle decisionieffetto che risulterebbe affievolito se si impedisse ai cittadini dei singoli Stati diinvocarle o alle giurisdizioni nazionali di considerarle quali elementi del dirittocomunitario e dall’altro richiamando il principio anglosassone dell’estoppel in virtùdel quale lo Stato non potrebbe al tempo stesso essere vincolato alla direttiva epoi rifiutarne l’applicazione nei suoi rapporti con i soggetti particolari; non potrebbein altri termini opporre ai propri cittadini la propria inadempienza agli obblighiimposti dalla direttiva. In materia fiscale il legislatore comunitario ha frequentementefatto ricorso alle direttive quale strumento di armonizzazione dellelegislazioni nazionali: la direttiva è sembrata uno strumento più duttile e più rispettosodelle peculiarità dei singoli ordinamenti nazionali. Sotto il profilo proceduralesi ricorda che tradizionalmente la direttiva in quanto atti privi di portata

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