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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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58 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAdelle Dogane (7), tuttavia il decreto legislativo di recepimento, d.lgs.15 dicembre 2005, n. 294 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 221992, n. 1081, in Boll. trib., 1992, 887; Trib. Genova, 5 luglio 1993, n. 1820, inBoll. trib., 1993, 1573; Corte di giustizia CE, 14 luglio 1994, causa C-91/92, inRacc., 1994, I, 3325; Corte di Giustizia Ce, 26 settembre 1996, causa 168/95, inRacc., I, 4705, punto 36. La Corte di giustizia con la sentenza del 19 gennaio1982 dovendosi stabilire se le disposizioni di una direttiva non ancora attuata fosserosuscettibili di generare diritti individuali invocabili di fronte allo Stato ha affermatoche lo stato che non abbia adottato entro il termine i mezzi di esecuzionerichiesti dalla direttiva non può opporre ai privati l’inadempimento ad esso imputabiledegli obblighi derivanti dalla direttiva stessa. Il diritto dei privati di invocarele disposizioni della direttiva non recepita si fonda dunque (sentenza Corte digiustizia 20 giugno 1984, n. 70/83) sul rilievo che sarebbe incompaitbile con ilcarattere obbligatorio che l’art. 189 riconosce alle direttive di escludere come regolache gli obblighi che questa impone possano essere invocati dalle persone interessatespecialmente nel caso in cui le Autorità comunitarie abbiano obbligatomediante direttiva gli stati Membri ad adottare un determinato comportamento determinato,l’effetto utile di tale atto si ridurrebbe se si impedisse ai cittadini di invocarloed alle giurisdizioni nazionali di considerarlo come elemento del dirittocomunitario. Così le disposizioni di una direttiva in tutti i casi in cui siano quantoal loro contenuto incondizionati e sufficientemente precise si potranno applicarepur in mancanza di mezzi di esecuzione adottati entro il termine imposto in quantosono idonee a riconoscere diritti che i privati potranno far valere nei confrontidello Stato.(4) Le Direttive comunitarie emanate dal su proposta della Commissione oin casi eccezionali direttamente dalla Commissione vincolano ai sensi dell’art.249, 3 o comma, del Trattato gli Stati membri cui sono rivolte solo in ordine al risultatoda conseguire ferma restando la competenza degli organi nazionali sullascelta delle forme e dei mezzi per raggiungere il risultato richiesto. A differenzadel regolamento comunitario la direttiva non ha portata generale ma vincola i soliStati membri e avendo efficacia vincolante solo per quello che riguarda il risultatoda raggiungere lascia liberi gli organi nazionali di scegliere le forme ed i mezziatti a consentire il conseguimento del risultato che essa indica. Per queste suecaratteristiche fondamentali la direttiva comporta sempre un procedimento normativoarticolato in due fasi: in una prima fase lo stato viene vincolato al raggiungimentodi un determinato risultato; in una seconda fase si passa alla trasposizionedelle prescrizioni della direttiva nel diritto nazionale attraverso norme di attuazionedettate dal singolo Stato membro. Dalla direttiva dunque non possono derivareobblighi per i soggetti pubblici e privati operanti nei vari Stati in quanto la disciplinada essa recata deve essere completata da norme interne di attuazione chepossono discrezionalmente stabilire forme e mezzi per il raggiungimento delloscopo indicato nella direttiva stessa. L’efficacia della direttiva nei singoli Stati èin tal modo mediata attraverso i provvedimenti di attuazione che gli Stati sono tenutiad adottare per assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato;gli individui possono invocare la direttiva nei confronti degli Stati e degli entiterritoriali ma non nei confronti di altri individui. In pendenza del termine perl’attuazione della direttiva l’obbligo di risultato dello Stato cui essa è diretta nonè sanzionabile lo diventa alla scadenza di tale termine. Per altro con riferimentoall’obbligo di attuazione gravante sul singolo Stato la Corte di giustizia ha chiari-

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