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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 53presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati dal contribuente equelli fondatamente desumibili dagli studi di settore.Ebbene, per l’Agenzia è proprio l’espressione «fondatamente desumibili»che non legittimerebbe l’ufficio ad un accertamento automatico,in quanto la fondatezza del reddito stimato in base all’applicazione degli studi di settore, ossia l’effettiva coincidenza della situazionedel singolo contribuente con quella di «normalità economica», deveessere di volta in volta appurata dallo stesso ufficio, «valutando attentamentele caratteristiche del singolo contribuente, onde stabilire se lasua situazione produttiva coincida effettivamente con quella del gruppoo dei gruppi omogenei in cui viene classificata e non presenti caratteristichetali da poterla considerare “non normale” dal punto di vistaeconomico, tenendo conto del concetto di “normalità” assunto dallostudio di settore che si intende applicare».Viene chiarito, peraltro, che tale verifica (i.e., la valutazione di affidabilitàdello studio nel caso concreto) non può che essere effettuata nell’ambitodel contraddittorio endoprocedimentale, che deve obbligatoriamenteessere instaurato con il contribuente, con la conseguenza che, nell’eventualitàin cui il contraddittorio non dia esito positivo, l’ufficio nonpotrà, automaticamente, fare riferimento alle sole risultanze dello studiodi settore, ma dovrà dar conto, nella motivazione dell’avviso di accertamento,di tutte le valutazioni che lo hanno condotto a ritenere fondatamenteattribuibili al contribuente accertato le risultanze dello studio. Atal proposito, nella stessa circolare si chiarisce che tali valutazioni, da esplicitarenell’iter motivazionale, dovranno in particolar modo riguardare treprofili: i) l’assenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguatoil percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio di settore pergiungere alla stima; ii) la correttezza dell’imputazione del contribuenteal cluster di riferimento; iii) la mancanza di cause particolari che abbiamopotuto influire sul normale svolgimento dell’attività, collocandolo aldi sotto del livello determinato dallo studio, anche con il contributo degliindicatori di normalità.Allo stesso modo – correttamente – l’Agenzia delle entrate chiarisceche l’ufficio accertatore, nella motivazione dell’atto impositivo,dovrà anche spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto infondate, intutto o in parte, le argomentazioni addotte dal contribuente in sede dicontraddittorio.In conclusione, considerato il valore di mere presunzioni semplicidelle risultanze degli studi di settore, la loro applicazione non deve determinarealcuna inversione dell’onere della prova a carico del contribuente,incombendo, invece, sull’ufficio l’onere di convincersi e convincere,di volta in volta, in merito alla plausibilità del ragionamentopresuntivo su cui si fonda l’atto impositivo emanato.dott. GIUSEPPE CORASANITIRicercatore in <strong>Diritto</strong> tributarioUniversità degli Studi di Brescia

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