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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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50 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAIn tal senso, difatti, diversi sono gli argomenti in forza dei quali èpreferibile riconoscere agli studi di settore natura di presunzioni semplici(70), ossia considerarli come un’elencazione di presunzioni hominis –da armonizzare con altri elementi probatori (ricercati direttamente dall’ufficioo indicati dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale)al fine di ricostruire l’effettiva situazione reddituale del soggettoaccertato – con una funzione chiaramente semplificativa e di alleggerimentodell’attività accertativa degli Uffici finanziari, in grado di costituireper questi ultimi solo un valido ed efficiente supporto, in specie, nellaselezione delle posizioni da verificare ed accertare, e non già uno strumentopresuntivo idoneo a dar luogo ad accertamenti automatici.Un primo argomento in tal senso è certamente rappresentato dallestesse modalità di formazione degli studi di settore. Difatti, senza entrarenel merito del tecnicismo che connota le loro modalità di elaborazione,in questa sede è sufficiente tener presente che gli elementi(fatti noti) su cui sono state sviluppate scientificamente le complesseformule matematiche alla base degli studi di settore, inizialmente sonostati acquisiti attraverso le risposte a questionari inviati ai contribuentie, successivamente, sulla base dei dati desunti dalle stesse dichiarazionifiscali; dunque, sempre in base ad elementi dichiarati unilateralmentedai contribuenti, senza alcun riscontro diretto «sul campo» da partedell’Agenzia delle entrate, con tutti i conseguenti dubbi circa la veridicitàdi tali dati, oltre ché il dubbio circa l’effettiva ed integrale coperturadi tutte le diverse posizioni soggettive a tal fine rilevanti (71).Ed ancora, un ulteriore argomento a sostegno di tale tesi è certamenterappresentato dal dato normativo e, più precisamente, dal datotestuale dell’art. 62-sexies, 3 o comma, d.l. n. 331 del 1993, laddove èstabilito che gli studi di settore possono essere utilizzati per effettuareaccertamenti c.d. analitico-induttivi, ex art. 39, 1 o comma, lett. d),d.p.r. n. 600 del 1973; ebbene, in tale tipologia di accertamento non siravvisano presunzioni legali, bensì solo presunzioni semplici, purchégravi precise e concordanti (72).Inoltre, sempre dalla norma di cui al citato art. 62-sexies, 3 o comma,d.l. n. 331 del 1993 (disposizione questa logicamente presuppostadal citato art. 10, l. n. 146 del 1998), è possibile ricavare un ulterioreargomento a sostegno di tale tesi. Difatti, la noma de qua, rimastainalterata nel tempo (nonostante le continue modifiche nella disciplina(70) In merito al riconoscimento normativo della natura di mere presunzioni semplicidegli studi di settore e, dunque, dell’impossibilità di utilizzare questi ultimi comemeccanismo automatico di accertamento, si veda la proposta di legge n. 3087, presentata,nell’ottobre del 2007, dagli onorevoli F. Ceccuzzi, F. Tolotti, A. Lulli, G. Sanga,appunto in materia di accertamenti effettuati sulla base degli studi di settore.(71) Con riferimento a tale problematica cfr. M. Beghin, I soggetti sottopostiall’applicazione degli studi di settore, op. cit., 651 ss.(72) Sul punto cfr. A. Marcheselli, Gli studi di settore devono valorizzarela realtà del singolo contribuente, op. cit., 512.

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