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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 49cioè un passaggio dal noto all’ignorato, ma una mera (ri)sistemazioneordinata del noto, attuata con criteri convenzionali».Pertanto, mettendo in discussione finanche il valore di prova deglistudi di settore, per tale orientamento dottrinale sarebbe «arduo qualunquetentativo di qualificare gli studi di settore come presunzionisemplici, poiché essi non possiedono né idoneità persuasiva, né capacitàdimostrativa del fatto ignorato», in quanto le elaborazioni alla basedegli studi di settore si limiterebbero a descrivere «soltanto, senzapoterle attribuire ai soggetti, le differenze matematiche tra entità asseritamenenote e la loro media: cioè tra l’ammontare dei ricavi dichiaratida ognuno e l’ammontare dei ricavi mediamente dichiarato da tutti;ma esse non presentano alcun aggancio logico (deduttivo, induttivo,abduttivo), o etico, o scientifico tra questi fatti ed il fatto ignorato (iricavi effettivi realizzati dal singolo)» (67). In altri termini, gli studi disettore non potrebbero essere qualificati neppure quali presunzionisemplici, in quanto difetterebbero di un ragionamento inferenziale, noncostituirebbero cioé un «discorso argomentativo probante», con la conseguenzache può «definirsi accertamento in base a studi di settorequel discorso (lungo) nel quale “medie tecniche” sono utilizzate in unaben più ampia argomentazione presuntiva che, per costituire prova – equindi obbligare il contribuente alla prova contraria – abbisogna di altrielementi di convincimento idonei a dimostrare sia la “fondatezzadella deduzione” (affidabilità della funzione ricavo e sua applicabilitàal caso concreto), sia l’“incongruenza” (rispetto alla situazione di normalecongruenza), sia, infine, la “gravità” di quest’ultima» (68).5. – Gli studi di settore quali mere presunzioni semplici: il recentemutamento di indirizzo dell’Amministrazione finanziariaEbbene, tra questi due estremi interpretativi si inserisce poi la teoria«intermedia» – a parere di scrive maggiormente condivisibile – chetende a qualificare gli studi di settore quali mere presunzioni semplici,inizialmente sostenuta da una parte della dottrina (69), successivamentecondivisa da gran parte della giurisprudenza di merito e, recentemente,anche dalla Suprema Corte di Cassazione, nonché, da ultimo,fatta propria dalla stessa Amministrazione finanziaria con la recentecirc. n. 5/E del 23 gennaio <strong>2008</strong>.(67) In questi termini cfr. M. Versiglioni, op. ult. cit., 195.(68) Sempre, M. Versiglioni, op. ult. cit., 230.(69) A favore della loro natura di mere presunzioni semplici cfr. A. Marcheselli,Per l’applicazione delle presunzioni semplici di cui agli studi di settoreè necessaria la previa attuazione del contraddittorio, inGT-Riv. giur. trib., 2006,1047; Id., Gli studi di settore devono valorizzare la realtà del singolo contribuente,op. cit., 510; G. Marongiu, Coefficienti presuntivi, parametri e studi di settore,retro, 2002, I, 707; M. Beghin, Utilizzo sistematico degli studi di settore e rispettodel principio di capacità contributiva, inCorr. trib., 2007, 1973 ss.

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