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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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44 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAdatti ed aggiornati in modo da corrispondere a canoni di maggioreprobabilità; ii) qualora dall’ufficio venisse dato il più ampio spaziopossibile alla facoltà per il contribuente di fornire la prova contraria;iii) qualora, infine, l’ufficio, anche in presenza di una presunzione legale,manifestasse una maggiore disponibilità a ricercare ed a vederela prova contraria, di sua iniziativa o sulla base degli elementi offertidallo stesso contribuente. Difatti, in presenza di tutte queste condizioni,la qualificazione della natura giuridica degli studi di settore in terminidi presunzione semplice ovvero di presunzione legale tenderebbea sfumarsi, ma, in ogni caso, non ad annullarsi, specie sul piano processuale,laddove tale distinzione continuerebbe ad assumere una notevolerilevanza, in quanto, mentre una presunzione legale vincola ilgiudice, senza lasciare alcuno spazio al suo libero convincimento, diversamente,una presunzione semplice è sempre soggetta al libero convincimentodel giudice, il quale deve convincersi, di volta in volta,della «plausibilità dell’inferenza», così come argomentata dall’ufficionell’iter motivazionale dell’avviso di accertamento. Ed in tal senso èstato ulteriormente osservato (56) – in modo condivisibile – che questadistinzione è destinata ad incidere anche sull’esercizio da parte delgiudice tributario dei poteri istruttori di cui all’art. 7, 1 o comma, d.lgs.n. 546 del 1992 (57), in quanto, in linea teorica, l’utilizzo di tali poteriè certamente destinato a trovare uno spazio maggiore allorquando sitratti «di integrare una prova presuntiva debole, piuttosto che non laricerca di una prova contraria a una presunzione di legge vincolante»(58).Da ultimo, come si dirà a breve, non può neppure sottovalutarsi larilevanza che la qualificazione della natura degli studi di settore, intermini di presunzione semplice ovvero di presunzione legale, è destinataad assumere sotto il profilo della motivazione degli avvisi di ac-(56) Cfr. sempre A. Marcheselli, op. ult. cit., 512.(57) Con riferimento alle diverse problematiche relative alla disciplina deipoteri istruttori del giudice tributario ed alla natura della fase istruttoria del processotributario, cfr. M. Fanni, La fase istruttoria ed i poteri delle commissionitributarie nell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, inCodice del processo tributario(a cura di) V. Uckmar e F. Tundo, Piacenza, 2007, 497, cui si rinvia per ulterioririferimenti dottrinari e giurisprudenziali sull’argomento.(58) Peraltro, lo stesso Autore (A. Marcheselli, Gli studi di settore devonovalorizzare la realtà del singolo contribuente, op. cit., 512) chiarisce ulteriormenteche «la distinzione è più netta a livello giudiziale, anche per il fatto che l’organogiudicante non si trova, rispetto alla fonte dello studio, nella posizione di subordinazionein cui si trova l’ufficio. È probabile che gli uffici abbiano rispettoad essi un atteggiamento più “passivo” che non l’organo giudicante. Ciò enfatizzala differenza rispetto alla configurazione come presunzioni semplici, ove il giudiceè vincolato solo dalla plausibilità logica dello studio (e non anche, di fatto, ancorchéciò non sia né previsto né doveroso, dalla subordinazione gerarchica)».

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