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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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42 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAziando a maturare anche nei Giudici di legittimità il convincimento i)che, innanzitutto, vada escluso ogni automatismo nell’applicazione ditali strumenti presuntivi e che sia necessario adattare il risultato derivantedalla loro applicazione alla concreta ed effettiva situazione delcontribuente (48) (peraltro, questa esigenza è emersa maggiormentecon la disciplina degli studi di settore, che – come detto – rappresenterebbel’evoluzione dei «vecchi» strumenti presuntivi di accertamento);ii) che, a conferma della non vincolatività delle risultanze deglistudi di settore per lo stesso ufficio, quest’ultimo ben potrebbe effettuareun accertamento induttivo, prescindendo dagli studi di settore,magari utilizzando anche solo alcuni elementi degli studi di settore ritenutisintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (49);iii) che, da ultimo, ai fini della loro applicabilità retroattiva, le normerecanti la disciplina degli studi di settore hanno natura procedimentale(50).Peraltro, è stato osservato da autorevole dottrina (51) che con taliaffermazioni non sarebbe stata smentita la natura di presunzione legaledegli strumenti de quibus: più semplicemente se ne sarebbe attenuatain modo sensibile l’efficacia.Diversamente, nelle più recenti pronunce la Suprema Corte, mutandoin parte il precedente orientamento, ha chiarito espressamenteche gli studi di settore sono «mera fonte di presunzioni hominis, valea dire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabiliai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, neiquali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti» (52); pertanto,considerata la loro natura di mere presunzioni semplici, le risultanzedi tali strumenti presuntivi non sono in grado di fondare da solil’accertamento. Più precisamente è detto che «né, data la» loro «naturadi atti amministrativi generali di organizzazione (...), li si possonoconsiderare sufficienti perché l’ufficio operi l’accertamento di un rapportogiuridico tributario di specie ultima, senza che l’attività istruttoriaamministrativa sia completata nel rispetto del principio generale(48) In questi termini cfr. Cass., sez. trib., 15 dicembre 2003, n. 19163, inbanca dati Fisconline.(49) In questi termini cfr. Cass., sez. trib., 2 dicembre 2002, n. 17038, inbanca dati Fisconline.(50) Cfr. Cass., sez. trib., 20 gennaio 2004, n. 793, prima citata.(51) In tal senso M. Versiglioni, Prova e studi di settore, op. cit., 180.(52) In questi termini, seppur in via incidentale, cfr. Cass., sez. trib., 3 maggio2005, n. 9135, in Fisco, 2005, 4768, con commento di L. Scappini, Il valoredi riferimento delle aree edificabili determinato con delibera consiliare. Difatti,in questa sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito che i regolamenti adottati exart. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con cui i comuni possono determinareperiodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio dellearee fabbricabili, non hanno natura imperativa, bensì svolgono una funzione analogaa quella svolta dagli studi di settore, rappresentando, similmente a questi ultimi,delle semplici presunzioni semplici.

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