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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 41anche seguendo alcune indicazioni provenienti da talune pronunce dellaCorte costituzionale (46), inizialmente sembrava orientata a consideraretali strumenti presuntivi quali presunzioni legali relative. Difatti,seppur con riferimento ai precedenti coefficienti presuntivi di ricavie compensi, la Suprema Corte ne aveva più volte affermato l’idoneitàa fondare da soli l’accertamento, con conseguente inversione dell’oneredella prova, trattandosi, appunto, di presunzioni legali (47). Tuttavia,quest’orientamento è divenuto progressivamente meno rigido, initore,essendo necessario da parte dell’ufficio l’accertamento di gravi incongruenzetra il reddito dichiarato e le risultanze degli studi, sulla base della concreta situazionedel contribuente. Peraltro, così come correttamente osservato da A. Marchesellinel commento prima citato, quest’ultima sentenza, sebbene sia condivisibilenella soluzione adottata per definire la controversia, non può, tuttavia, dirsi lostesso con riferimento al relativo iter motivazionale. Qui, difatti, con riferimentoalle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria per il 2007 all’art. 10, 1 o comma,l. n. 146 del 1998, in cui si stabilisce che l’Agenzia delle entrate può procederead accertamento in base agli studi di settore allorquando l’ammontare dei ricavio dei compensi dichiarati risulti inferiore all’ammontare dei ricavi o compensideterminabili sulla base degli stessi, viene detto che in tal modo il legislatoreavrebbe consacrato in una norma quello che è sempre stato l’indirizzo dell’Agenziadelle entrate, secondo cui lo scostamento dai risultati degli studi si configuradi per sé come grave incongruenza, secondo quanto richiesto dall’art. 62-sexies,3 o comma, d.l. n. 331 del 1993, necessaria al fine di legittimare l’accertamento dastudi. Viene anche detto come tale modifica non possa, comunque, essere considerataretroattiva in quanto non è stata qualificata tale dal legislatore ed in quantotale configurazione contrasterebbe con il principio di affidamento del contribuente.Peraltro, è tale considerazione che permette al giudice di merito di ritenere lanorma de qua, così come modificata ed interpretata, non applicabile alla fattispecieesaminata. Tuttavia, un’interpretazione in questi termini della recente modificaapportata al citato art. 10 non è in alcun modo condivisile per tutte le ragioni giàesposte.(46) Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 1aprile 2003 (in banca dati Fisconline), in cui la stessa, dopo aver dichiarato nonfondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, 181 o comma ss., l. n.549 del 1995, recante la disciplina dell’accertamento in base a «parametri», sollevatein riferimento agli artt. 3e53Cost., ha incidentalmente ritenuto, con riferimentoai coefficienti presuntivi di ricavi e compensi, che trattasi di presunzionilegali, in quanto differenti rispetto ai parametri che sarebbero invece delle merepresunzioni semplici. Si veda anche l’ordinanza della Corte costituzionale n. 297del 28 luglio 2004 (in banca dati Fisconline), la quale, con riferimento al c.d.redditometro, ha confermato quanto già chiarito nella precedenza sentenza n. 283del 23 luglio 1987, laddove è stato detto che trattasi di presunzioni legali relative,in quanto stabilite dalla legge, legittime ex art. 53 Cost., in quanto legate a dati difatto in grado di dimostrare il fatto presunto «in base ad una massima di comuneesperienza», idonea a costituire una sicura fonte di rilevamento della capacitàcontributiva; nonché legittime ex art. 24 Cost., in quanto non limitative della facoltàdel contribuente di fornire prova contraria.(47) In tal senso cfr. Cass., sez. trib., 27 novembre 2002, n. 16771, nonchéCass., sez. trib., 27 febbraio 2002, n. 2891; entrambe in banca dati Fisconline.

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