11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

40 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAdanti specificamente gli studi di settore e come, peraltro, il loro contenutonon sia affatto univoco. Tuttavia, limitando l’esame alle pronuncemeno risalenti, seppur riguardanti prevalentemente gli strumenti presuntivi«antecedenti» gli studi di settore, sembra emergere, nelle più recentisentenze, una chiara propensione, anche della stessa Corte di Cassazione,a considerarli quali mere praesumptiones hominis.Difatti, mentre la giurisprudenza di merito (44) è oramai orientatanel ritenere che gli studi di settore non producano l’effetto automaticodi ribaltare l’onere probatorio a carico del contribuente (costituendo,appunto, delle mere presunzioni semplici non utilizzabili da sole) eche, dunque, l’accertamento non possa fondarsi esclusivamente sullerisultanze degli studi di settore, dovendo, invece, essere corroborato daun tentativo di confrontarle ed adeguarle alla realtà effettiva del singolocontribuente, essendo sempre richiesta la dimostrazione delle «graviincongruenze» esistenti tra i dati dichiarati ed i dati stimati dagli studidi settore (45); diversamente, la Suprema Corte di Cassazione, forse(44) Considerata la copiosità delle pronunce delle Commissioni tributarie provincialie regionali sull’argomento, in questa sede si ritiene opportuno segnalare, atitolo meramente esemplificativo, solo alcune più recenti ed interessanti sentenze dimerito, tra cui Comm. trib. prov. Lecce, sez. VII, 20 settembre 2002, n. 229, inGT-Riv. giur. trib., 2003, 88, con commento di M. Bruzzone, Ribadita l’illegittimità degliaccertamenti fondati sui parametri; Comm. trib. prov. Macerata, sez. III, 30 dicembre2003, n. 63/3/03, in Guida Normativa - Il Sole 24 Ore, 23 gennaio 2004,32, laddove viene ribadito che le risultanze degli studi di settore rappresentano unapresunzione semplice priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, pertanto,non in grado di fondare da sole un avviso di accertamento; Comm. trib. prov.Milano, sez. VIII, 18 aprile 2005, n. 60, con commento di M. Beghin, L’illegittimitàdell’avviso di accertamento carente di specifica motivazione quanto alle «graviincongruenze» previste dall’art. 62-sexies, comma 3, del DL n. 331/1993: un’adeguatareazione alla connotazione «statistico-probabilistica» degli studi di settore, inRiv. dir. trib., 2005, II, 452 ss.; Comm. trib. reg. Campania, sez. Salerno, n. 189712/06, in Il Sole 24 Ore del 4 dicembre 2006; ed ancora Comm. trib. prov. Padova, sez.VIII, 27 marzo 2007 (12 dicembre 2006), n. 252 e Comm. trib. prov. Bari, sez. VIII,26 gennaio 2007, n. 228, entrambe con commento di A. Marcheselli, Adeguamentodell’accertamento analitico ai diritti del contribuente e ai principi costituzionali,inGT-Riv. giur. trib., 2007, 510 ss.(45) In tal senso si veda, da ultimo, la sentenza (prima citata, con commentodi A. Marcheselli, op. ult. cit., 510 ss.) della Comm. trib. prov. Padova, sez.VIII, 27 marzo 2007, n. 252, in cui, con una succinta ma chiara motivazione, siribadisce come, anche nel caso di accertamento fondato sugli studi di settore,l’obiettivo finale sia sempre quello di ricostruire la ricchezza effettiva manifestatadal contribuente, con la conseguenza che, laddove le risultanze derivanti dalla loroapplicazione non siano convincenti, l’ufficio non è in alcun modo legittimato afondare l’avviso di accertamento su tali risultanze. Nella stessa direzione, si vedaanche la sentenza (prima citata, anche questa con commento di A. Marcheselli,op. ult. loc. cit.) della Comm. trib. prov. Bari, sez. VIII, 26 gennaio 2007, n. 228,in cui il giudice di merito ha accolto il ricorso del contribuente affermando chel’avviso di accertamento non può fondarsi sulle sole risultanze degli studi di set-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!