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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 39alla motivazione della pretesa impositiva fatta valere, con conseguenteinversione dell’onere della prova a carico del contribuente, per il qualequest’ultima potrebbe, spesse volte, trasformarsi in una vera e propriaprobatio diabolica, trovandosi costretto, nella sostanza, a dover dimostrarecome mai non sia riuscito a guadagnare tanto quanto la normalitàeconomica imporrebbe.Peraltro, tale convincimento, secondo la stessa Amministrazionefinanziaria, sembrava dovesse trovare un conforto normativo nella recentemodifica apportata dalla Legge Finanziaria per il 2007 al 1 ocomma dell’art. 10 della l. n. 146 del 1998, in forza della quale, a partiredal 1 o gennaio 2007, gli accertamenti basati sugli studi di settorepossono essere effettuati nei confronti dei contribuenti qualora l’ammontaredei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontaredei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi.Difatti, secondo quanto inizialmente affermato dall’Amministrazionefinanziaria (43), il Legislatore, con l’inserimento di questo nuovoinciso si sarebbe limitato ad esplicitare normativamente (così rendendoloincontestabile) un dato giuridico già esistente: il semplice scostamentodagli studi di settore si sarebbe dovuto ritenere sufficiente alegittimare gli uffici ad accertare maggiori redditi sulla sola base dellerisultanze degli stessi.Tutto ciò significava riconoscere al maggior ricavo/compenso risultantedall’applicazione degli studi di settore valore di presunzionelegale relativa, in grado, in quanto tale, di fondare da sola gli avvisi diaccertamento, senza la necessità di alcun ulteriore impegno probatorioda parte degli Uffici accertatori.Orbene, si dimostrerà a breve come questa rappresenti un’interpretazionedel dato positivo non condivisibile, in quanto giuridicamentenon corretta, anche alla luce del principio di capacità contributiva dicui all’art. 53 della Costituzione, tanto da essere stata, da ultimo, «rivista»anche dalla stessa Amministrazione finanziaria con la circ. n.5/E del 23 gennaio <strong>2008</strong>.Tuttavia, prima di esaminare la nuova posizione ministeriale manifestatain quest’ultima circolare, appare opportuno descrivere, preliminarmente,la parallela evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale,nonché le diverse e contrastanti opinioni dottrinarie in merito al valoreprobatorio degli studi di settore.In particolare, con riferimento alla posizione della giurisprudenza, puòanzitutto evidenziarsi come le sentenze in tema di accertamenti c.d. presuntivisiano numerose, sebbene, invero, siano pochissime quelle riguar-(43) In tal senso si veda la circ. ministeriale n. 11 del 16 febbraio 2007,par. 1.4, laddove l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che lerecenti modifiche apportate alla disciplina di cui all’art. 10 della l. n. 146 del1998, non hanno modificato, rispetto al passato, la valenza probatoria, in termini,appunto, di presunzione legale relativa, della presunzione contenuta nello studiodi settore, che sarebbe, ex lege, grave, precisa e concordante.

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