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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 179fiscale. Al contrario il giudice investito dell’impugnazione dell’atto deve (oalmeno dovrebbe) verificare quali elementi sono stati raccolti dopo il trentesimo(o sessantesimo) giorno, e quindi valutare se sulla base degli elementi rimanentiè possibile o meno ritenere fondata la pretesa <strong>tributaria</strong> con un giudizioa questo punto di merito e non più esclusivamente di legittimità.La statuizione sembra richiamare la c.d. dottrina dell’albero avvelenatoproposta sulla scia di analoghe esperienze americane dalla dottrina italianache valorizza il dettato dell’art. 191, c.p.p.Non è questa la sede per trattare di tale teoria e della sua ammissibilitàche, invero, suscita molte perplessità anche tra i cultori del diritto penale (siveda per tutti le numerose pagine dedicate all’argomento da Franco Cordero).Tuttavia, anche a prescindere dal dibattito nella dottrina penalistica, èdaevidenziare come nel diritto tributario manchi una norma come l’art. 191c.p.p. al quale ancorare la disciplina dell’inutilizzabilità degli elementi raccoltidai verificatori. Inoltre, è da dire che la questione dell’utilizzabilità o menodi un elemento probatorio è connaturale ad un sistema come quello penale incui gli elementi sono raccolti sin dall’inizio nell’ottica di un loro utilizzo insede giudiziale da parte di un giudice e che le regole sull’acquisizione e l’utilizzabilitàsvolgono una funzione garantistica e di tutela del contraddittorio.Sicché prima di proporre nel campo tributario analoghe regole occorre verificarese, anche nel nostro ambito, si pongono le medesime esigenze e situazionia cui sono funzionali i meccanismi penalistici dell’utilizzabilità.Nello stesso senso dell’inutilizzabilità degli elementi raccolti durante la verificasi è posta anche la Comm. trib. prov. Treviso, sez. VI, 10 luglio 2007, n.67 (in Fiscovideo), per l’ipotesi di violazione del 2 o comma dell’art. 12.11. – Il Garante del contribuenteCon l’art. 13 è stato istituito una nuova figura di organo amministrativoavente la funzione di vigilare sull’applicazione dello Statuto da parte dell’Amministrazionefinanziaria, può ricevere esposti e segnalazioni e ha specificipoteri di intervento nei confronti degli Uffici fiscali.Il potere del Garante non si estende, però, agli atti degli enti locali, cosìha stabilito il t.a.r. Puglia, sede di Bari, sez. I, 25 novembre 2005, n. 5477 (inBoll. trib., 2005, 221).Nel caso di specie, su segnalazione di un contribuente, il Garante per laPuglia aveva deliberato di procedere all’autotutela in relazione a tutti i gli avvisidi accertamento emessi da un comune pugliese per l’applicazione del Canonesull’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) per i passi carrai.Il T.a.r. ha ritenuto di dover annullare la deliberazione per violazionedelle norme dello Statuto sulla base di due considerazioni: da un lato, è statoaffermato che i poteri del Garante sono limitati agli atti, prassi e comportamentidell’Amministrazione finanziaria, ossia l’Amministrazione finanziariastatale, con esclusione degli enti locali; dall’altro, è stata valorizzata la particolarenatura della Cosap, considerata non già un tributo quanto piuttosto ilcorrispettivo della concessione d’uso di beni pubblici.La decisione sembra trovare fondamento nel tenore letterale dell’art. 13e in particolare nel riferimento all’Amministrazione finanziaria, contenuto neicommi da 6 a 13, richiamati dal T.a.r. Minor importanza sembrano avere i riferimentialle leggi in materia di autotutela, che non attengono infatti allaquestione concernente i poteri del Garante. Può aver influito sulla decisionela particolarità della vicenda relativa a un entrata dell’ente locale peculiarecome la Cosap.

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