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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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178 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIANelle sentenze friulane da ultimo citate, va detto che gli atti erano statinotificati ben prima della scadenza del termine perentorio per l’accertamento,sicché la difesa erariale si era basata esclusivamente sull’asserita natura di lexminus quam perfecta dell’art. 12.Recentemente si è ritornati a sostenere la nullità dell’atto: così la CommissioneTributaria Provinciale di Cosenza, 5 gennaio 2006, 158, la CommissioneTributaria Provinciale di Treviso, sez. VII, 28 febbraio 2005, n. 7 e sez.I, 9 marzo 2005, n. 14 (tutte in Boll. trib., 2006, 1054, con note di Tabet, Sospensionedel potere impositivo dopo la chiusura delle operazioni di verifica?e di Petronace, L’invalidità dell’accertamento adottato senza rispettare il termineper le deduzioni del contribuente sulle operazioni di verifica), la CommissioneTributaria Regionale del Lazio, sez. XXXVIII, 13 settembre 2007,n. 197 (in Fiscovideo), la Commissione Tributaria Provinciale di Modena,sez. VI, 14 dicembre 2006, n. 223 (in Boll. trib., 2007, 1322).La Commissione di Cosenza ha precisato che la situazione di urgenzache consente di non rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dev’esserespecificamente e congruamente motivata, non essendo sufficiente il ricorsoa formule stereotipate. Inoltre di tale situazione deve darsi conto nell’avvisodi accertamento.Non sempre comunque il termine dilatorio deve essere concesso al contribuente:non è necessario nel caso in cui l’avviso sia emanato dopo la chiusuradel contraddittorio con il contribuente, per ovvie ragioni (Comm. trib.prov. Brescia, sez. VII, 23 settembre 2002, n. 159 (in Mass. Comm. trib.Lombardia, 2003, 37), né nell’ipotesi di rettifica dell’accertamento definitivoai sensi delle leggi doganali, per il quale sono previsti altri meccanismo digaranzia del contraddittorio quali la c.d. «controversia doganale» (Comm.trib. prov. Milano, sez. XXXI, 24 marzo 2003, n. 25, in Mass. Comm. trib.Lombardia, 2005, 90).Minor interesse hanno suscitato le altre previsioni dell’art. 12 e, in particolarequelle dei commi 5, relativo alla permanenza dei militari nella sede delcontribuente e2aisensi del quale quando viene iniziata la verifica, il contribuenteha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificatae dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionistaabilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia <strong>tributaria</strong>, nonchédei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasionedelle verifiche.Con riferimento alla previsione dell’art. 5 si è pronunciata la Comm. trib.prov. Catania, sez. II, 4 maggio 2004, n. 238 (in Boll. trib., 2005, 350).La Commissione Tributaria Provinciale di Catania parla in realtà di inutilizzabilitàdegli elementi raccolti dai militari e/o dai funzionari dopo la scadenzadel termine massimo di permanenza consentito, sennonché procede poiall’annullamento tout court dell’avviso senza fornire ulteriori indicazione circal’ambito delle prove su cui cade la scure dell’inutilizzabilità.In sostanza, la commissione non sembra affermare una nullità pura esemplice dell’atto in conseguenza della violazione delle regole sulla verificafiscale, quanto piuttosto una preclusione di carattere probatorio che colpisce ilmateriale raccolto dall’Ufficio e che pertanto non può essere tenuto in considerazionedal Giudice tributario per decidere della fondatezza del recupero fiscalecompiuto dall’ufficio.Se si imposta in questi termini il vizio derivante dall’inosservanza deltermine massimo di permanenza, non è poi possibile procedere all’annullamentodell’atto sulla base del solo rilievo concernente la durata della verifica

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