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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 177Un richiamo in questo senso si ritrova nella sentenza della commissionedi Viterbo che fa riferimento alla possibilità per il contribuente di fare osservazionidifensive che potrebbero al limite anche precludere l’emanazione dell’accertamento.Tuttavia, il contenuto e la scelta o meno di fare le difese nonrilevano minimamente con il necessario rispetto del termine da parte dell’Agenzia.Il legislatore, infatti, riconosce la possibilità incondizionata al contribuentedi presentare osservazioni e tale facoltà non può essere obliterata dall’Agenziase non in presenza delle motivate ragioni di urgenza.Sotto quest’ultimo profilo, le sentenze citate sono concordi nel ritenereche non costituisca motivata ragione d’urgenza lo scadere del termine perprocedere alla notifica dell’accertamento.Correttamente è stato rilevato come non sia imputabile al contribuente ilfatto che, nonostante l’ufficio abbia avuto a disposizione un lustro intero, laverifica sia iniziata in zona Cesarini, poiché la tempistica e le modalità dellaverifica sono lasciate alla discrezionalità dell’amministrazione (così la commissionedi Genova). E che la disposizione in esame ha proprio lo scopo dievitare la corsa degli Uffici alla notifica di un atto purché sia negli ultimigiorni di dicembre (così la commissione di Brescia).In posizione leggermente diversa è la Commissione Tributaria Provincialedi Pordenone con la sentenza del 19 gennaio 2005, n. 1 (in GT - Riv. giur.trib., 2005, 479, con nota di F. Castelli, L’avviso di accertamento emanatoprima dei 60 giorni dal rilascio del P.V.C. e il regime iva delle prestazioiproprie delle società di «factoring»).In tale pronuncia, infatti, il vizio derivante dal mancato rispetto dell’art.12 è qualificato in termini di inefficacia, ossia nel senso che l’atto, pur se esistente,è inidoneo a spiegare gli effetti che gli sono propri. A questa inefficaciaconsegue comunque l’annullamento dell’atto per il mancato raggiungimentodello scopo, senza che sia possibile la sanatoria di tale inefficacia.Questa particolare configurazione è stata probabilmente scelta dallaCommissioni per superare l’ostacolo derivante dalla mancata previsioneespressa di nullità, sennonché la particolare soluzione adottata presta in fiancoad obiezioni tutt’altro che trascurabili.La sentenza sembra, infatti, applicare le categorie civilistiche a un sistemacompletamente diverso come quello della validità e legittimità degli attiamministrativi per cui valgono principi diversi da quelli che governano la validitàe l’efficacia degli atti. Anche il richiamo all’art. 156 c.p.c. non sembradel tutto idoneo, giacché esso si riferisce agli atti processuali, mentre l’accertamentoè un atto amministrativo che sta ancora fuori del processo. Infine,l’utilizzo della situazione di inefficacia pone il problema della sanatoria, problemache la sentenza affronta del tutto apoditticamente.Non è un caso che la concreta soluzione adottata sia preceduta da unaestesa digressione sulla natura delle norme dello Statuto e sul valore costituzionaledei principi da esso posti.Analogo richiamo alle ragioni costituzionali dello Statuto è contenuto nellasentenza della vicina Commissione Tributaria Provinciale di Udine, la qualeutilizza il principio del buon andamento della pubblica amministrazione comecriterio ermeneutico per desumere l’invalidità dell’atto emesso in violazione delladisposizione dell’art. 12. Nella stessa sentenza viene altresì valorizzato il datoletterale dell’articolo («l’avviso non può essere emanato prima della scadenzadel predetto termine», come già avveniva nella sentenza genovese) al fine disostenere un’interpretazione di maggior rigore nei confronti dell’ufficio.

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